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Data di pubblicazione: 16-01-2024

RISCHIA IL RITIRO DELLA PATENTE CHI ABBANDONA ANIMALI SULLA STRADA: EMENDAMENTO DELLA LEGA

Il fenomeno è più evidente (e inquietante) in estate, quando molti vacanzieri considerano un "accessorio" scomodo il proprio animale e, non sapendo cme liberarsene, lo abbandonano. Cani e gatti vaganti in autostrada – e non solo - sono, purtroppo, un fenomeno ricorrente.

Ma questo gesto crudele e sconsiderato potrebbe ora costare molto caro. In attesa che il nuovo Codice diventi legge, la Commissione Trasporti ha infatti approvato l'emendamento della Lega al Codice della Strada che prevede un inasprimento delle pene proprio per chi abbandona il proprio animale. Si arriva alla sanzione massima del ritiro della patente, e questo potrebbe essere un deterrente efficace. Tolleranza zero contro chi abbandona il proprio animale, soprattutto se poi si verifica un incidente stradale con morti o feriti. In questo caso il responsabile rischierebbe fino a sette anni di reclusione, se fosse provato che l’abbandono ha causato vittime o feriti.

Sono pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, applicabili anche a chi abbandonando l’amico a quattro zampe mette in pericolo gli altri utenti della strada. Inoltre, alla pena principale si applicano automaticamente anche le pene accessorie previste per gli stessi reati, che vanno – appunto - dalla sospensione alla revoca della patente in proporzione della gravità del fatto commesso.

Combattere l'abbandono degli animali domestici è doveroso. Si tratta di un fenomeno incivile che ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti della strada. I deputati leghisti promotori dell'iniziativa (Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto) auspicano "che questi provvedimenti possano avere un effetto deterrente rispetto a pratiche barbare, pericolose e criminali. Avevamo promesso di portare avanti questa battaglia, lo abbiamo fatto".

 

«L’emendamento della Lega approvato oggi - si spiega - prevede l’applicazione delle . La norma approvata in Commissione alla Camera stabilisce un inasprimento delle pene adesso previste per chi abbandona l’animale sulla strada o nelle pertinenze anche laddove non si verifichino incidenti».

 

Data di pubblicazione: 06-11-2023

Rinnovo della Patente per gli Ultra Ottantenni: Un Passo Importante per la Sicurezza Stradale

Rinnovo della Patente per gli Ultra Ottantenni: Un Passo Importante per la Sicurezza Stradale

 

Il rinnovo della patente di guida è un processo importante per garantire la sicurezza stradale, e questo vale per tutti, indipendentemente dall'età. Tuttavia, quando si tratta di guidatori ultra ottantenni, la questione del rinnovo della patente diventa particolarmente delicata. In questo articolo, esamineremo l'importanza del rinnovo della patente per gli ultra ottantenni, i relativi requisiti e le sfide coinvolte.
 

La Sicurezza Stradale come Priorità
La sicurezza stradale è un obiettivo primario per qualsiasi società, e il mantenimento di standard elevati è essenziale per ridurre il rischio di incidenti stradali. Gli individui ultra ottantenni possono sperimentare una serie di cambiamenti fisici e cognitivi che potrebbero influenzare la loro capacità di guidare in modo sicuro. La perdita di riflessi, la dichiarazione dell'acutezza visiva ei problemi di salute possono diventare un fattore di rischio sulle strade.
 

Il Rinnovo della Patente per gli Ultra Ottantenni
Molti paesi hanno introdotto procedure speciali per il rinnovo della patente per gli ultra ottantenni al fine di garantire che essi siano ancora in grado di guidare in modo sicuro. Queste procedure tengono conto delle sfide legate all'invecchiamento, ma allo stesso tempo rispettano il diritto alla mobilità delle persone anziane.
 

Ecco alcuni elementi chiave del rinnovo della patente per gli ultra ottantenni:

Esami Medici Regolari
I guidatori ultra ottantenni sono spesso tenuti a sottoporsi a esami medici regolari per valutare la loro salute generale, la capacità visiva e l'udito. Questi controlli medici sono finalizzati ad individuare eventuali problemi di salute che potrebbero influire sulla capacità di guidare in sicurezza.
 

Esami di Abilità alla Guida
Oltre agli esami medici, alcuni paesi richiedono agli ultra ottantenni di sottoporsi a esami di abilità alla guida. Questi test valutano le capacità di guida, le conoscenze sulle regole della strada e la capacità di reagire in situazioni di emergenza.
 

Corsi di Aggiornamento
In alcuni casi, i guidatori ultra ottantenni possono essere tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento per rinnovare la patente. Questi corsi forniscono informazioni sulle regole della strada e le nuove tecnologie che possono influire sulla guida.
 

Sfide e Dibattiti
Il rinnovo della patente per gli ultra ottantenni non è privo di sfide e dibattiti. Alcuni sostengono che i test ei requisiti possano essere troppo rigidi e che potrebbero limitare la libertà di mobilità delle persone anziane. D'altra parte, vi è la preoccupazione legata alla sicurezza stradale e alla protezione di tutti gli utenti della strada.
 

Conclusione
Il rinnovo della patente per gli ultra ottantenni è un argomento complesso che richiede un equilibrio tra la mobilità delle persone anziane e la sicurezza stradale. È importante che i governi e le istituzioni coinvolte nel processo considerino attentamente questi aspetti, cercando di trovare un compromesso che protegga sia gli ultra ottantenni che gli altri utenti della strada. La sicurezza deve rimanere al centro di questa discussione, ma allo stesso tempo è essenziale garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone anziane

Data di pubblicazione: 28-09-2023

Patenti A2 e A senza esame: la nuova norma

Patenti A2 e A senza esame: la nuova norma

Un'importante novità riguarda i possessori di patente A1 e A2. Dallo scorso 18 settembre è possibile fare il passaggio al livello superiore di patente (dunque evolvere rispettivamente alla A2 o alla A) senza più bisogno di sostenere l’esame di guida. Basterà infatti frequentare uno specifico corso pratico presso un’autoscuola abilitata per ottenere la patente della moto.

La svolta è frutto della modifica al Codice della Strada contenuta all'interno del Decreto Infrastrutture Bis del 3 agosto 2022 successivamente confermata dal decreto attuativo del 9 giugno 2023. Mentre continuerà ad esistere il classico esame pratico (le guide vanno sempre svolte con un motociclo della categoria per cui si vuole prendere la patente), in alternativa è diventato possibile seguire un corso di guida di 7 ore, gestito direttamente e certificato dall’autoscuola. Per iscriversi al corso è necessario essere in possesso della patente di categoria inferiore da almeno 24 mesi. Per passare alla patente A2 senza esame bisogna aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente A1 da almeno 2 anni, inoltre la patente A1 deve essere stata ottenuta tramite l'esame pratico della moto e non derivare in automatico dall'avere già la patente B.

Per passare dalla A2 alla A occorre avere già compiuto 20 anni ed essere titolari della patente A2 da almeno due anni. Occorre inoltre essere in possesso del foglio rosa per le esercitazioni alla guida.

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio scorso il decreto attuativo del 9 giugno 2023. E con il successivo decreto dirigenziale (9 agosto 2023) il passaggio di patente tramite un semplice corso è diventato effettivo dal 18 settembre di quest'anno.

Il corso di formazione è suddiviso in due fasi. La prima formazione di 3 ore include la preparazione e il controllo tecnico del veicolo (compresi componenti fondamentali come pneumatici, freni, sterzo, luci) ai fini della sicurezza; ma insegna anche a svolgere manovre specifiche, sempre  ai fini della massima sicurezza. Questa fase del corso può essere svolta anche in gruppo, con un massimo di 5 allievi.

La seconda fase del corso di formazione, durata 4 ore, si rivolge alla guida nel traffico ed è ovviamente individuale. Va affrontata con veicoli che abbiano le stesse caratteristiche di quelli usati per l'esame pratico delle rispettive patenti.

E' possibile fare al massimo 3 ore di formazione al giorno. Le attività di guida devono comprendere caratteristiche stradali molteplici in situazioni "realistiche" come rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, salite e discese, guida e immissione in autostrada o strade extraurbane principali o secondarie.

Anche in assenza di esame, la sicurezza resta prioritaria. L'allievo deve infatti essere in grado di indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo, deve inoltre saper posizionare  il motociclo sul cavalletto e toglierlo senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo. Deve poi saper eseguire manovre a velocità ridotta, compreso uno slalom. Queste indicazioni hanno anche la finalità di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. L'allievo deve comunque essere in grado di effettuare manovre ad una velocità più elevata, ad esempio una manovra in seconda o terza marcia, ad almeno 30 km/h, e un'altra manora volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L'allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h.

Parte della formazione deve essere svolta in luoghi idonei e attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dalle norme.

In dettaglio, l'allievo deve essere in grado di affrontare in condizioni normali il traffico, in assoluta sicurezza e adottando le opportune precauzioni effettuando manovre come partenza da fermo da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria. Nel corso (di 4 ore) deve inoltre cimentarsi nella guida su strada rettilinea, su strada frequentata da pedoni e da veicoli che provengono dalla direzione opposta (anche in caso di spazio limitato), guida in curva,  impegno e superamento di incroci e raccordi, cambiamento di direzione con svolta a destra e sinistra, cambiamento di corsia, sorpasso e superamento di altri veicoli, di ostacoli (comprese vetture parcheggiate), deve inoltre dimostrare di sapersi lasciar sorpassare da altri veicoli.

La novità della patente "superiore" senza esami è stata resa possibile dalla direttiva europea 2006/126/CE che, all'art. 7 comma c,  prevede "alternativamente l'esame oppure il completamento di una formazione adeguata". Questa possibilità esisteva in realtà dal 2006, ma il Ministero l'ha recepita concretamente soltanto ora, per fronteggiare il grave problema della scarsità di esaminatori in Motorizzazione, un problema che sta allungando i tempi degli esami di tutte le categorie di patenti.

 

Data di pubblicazione: 14-03-2023

Guida di veicoli a basse emissioni: cambia la categoria di patente

Guida di veicoli a basse emissioni: cambia la categoria di patente

 

Dal 3 Aprile 2023, sarà operativa la norma entrata in vigore lo scorso 20 Gennaio, che permette a chi ha conseguito la patente di categoria B da almeno 2 anni, di guidare veicoli destinati al trasporto di cose, fino a 4,25 t, a condizone che il veicolo sia dotato di propulsore elettrico oppure alimentato con combustibili green come il GPL, GNC o Idrogeno.
In sostanza è stato modificato il comma 3 dell'art. 116 del codice della strada.
 

Ricordiamo infatti, che fino ad oggi, la patente di categoria B, consente di guidare:

   - Motoveicoli (tricicli, quadricicli)

    -Motootocicli con cilindrata massima fino a 125 cm3 e con potenza massima di 11 kw:
     la guida di questi veicoli è consentita solo in Italia
   - Autoveicoli per trasporto di persone che possano trasportare un massimo di 9 persone          compreso il conducente 

    -Autoveicoli per il trasporto di cose (autocarri) aventi massa complessiva a pieno carico non superiore  a 3,5 tonnellate, anche se  trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice) e che la somma dei due veicoli non superi la massa di 3,5 tonnellate
    -Macchine agricole, anche eccezionali
   - Macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali
   - Mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate


La norma che entrerà in vigore il 3 Aprile 2023, vuole limitare l'inquinamento di tutti quei veicoli che sempre più spesso, effettuano consegne a domicilio come conseguenza dell'aumento esponenziale delle vendite on line e dei vari siti di e-commerce ma che è formato spesso da piccoli furgoni e veicoli commerciali e che, se dotati di motore elettrico o bombole del GPL, psesso, hanno un peso leggermente superiore alle 3,5t
Ovviamente la norma, prevede l'aggiornamento dei D.U
 


Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19/1/2023.

Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada.
 

Data di pubblicazione: 26-02-2023

Rinnovo patente Regione Sicilia: adesso le imposte si possono pagare con pagoPa anche nella Regione Sicilia

Rinnovo patente Regione Sicilia

 

Dal 10 Gennaio 2023, anche nella Regione Sicilia, le imposte di bollo e i diritti della Motorizzazione, si possono pagare con pagoPa.

Mentre in passato infatti, era necessario recarsi fisicamente presso le filiali Unicredit, adesso è possibile fare tutto on line come per le altre Regioni.

La procedura da seguire è la stessa: bisogna accedere al portaledellautomobilista, creare gli avvisi di pagamento (leggi qui come si creano gli avvisi di pagamento) con l'accortezza però di utilizzare il codice pagamento S160 

Data di pubblicazione: 15-01-2023

Milano, limite dei 30 all'ora per ridurre gli incidenti

Tra le varie iniziative per ridurre incidenti e morti sulle strade, particolare interesse merita quella  di Milano, dove dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone protette (come accade oggi).

Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza. Il sindaco, Beppe Sala dovrà proclamare Milano "Città 30", istituendo il limite di velocità in ambito urbano, a partire dal 1° gennaio 2024.

Una vera e propria rivoluzione della mobilità in una metropoli. In Italia soltanto Bologna finora ha avviato il percorso per diventare "Città 30". Portare il limite a un massimo di 30 km l’ora in città – sostengono gli esperti interpellati dai politici milanesi - potrebbe ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade. «Infatti l’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e al contrario l’impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze».

Nelle città, secondo dati Aci-Istat, avvengono oltre il 70% degli incidenti e tra le prime cause in assoluto c’è proprio l’eccesso di velocità. La "Milano 30" prevede poche deroghe su alcune strade selezionate a grande scorrimento, dove potranno essere previsti limiti più alti di 50 km.

 

In Europa già Parigi e Bruxelles hanno imposto (ma non nell'intera città) il limite urbano di 30 chilometri orari, la prima dall’agosto 2021 e la seconda dal gennaio dello stesso anno.
 

Dopo i primi 12 mesi di sperimentazione i risultati sono stati un aumento del rispetto dei limiti di velocità, con i morti sulle strade che si sono più che dimezzati. Ridotti in modo significativo anche i feriti gravi. Altre città europee hanno fatto e stanno facendo scelte analoghe, tra queste Graz, Grenoble, Helsinki, Valencia, Zurigo, Lilla, Bilbao.

 

 

Data di pubblicazione: 01-12-2022

Quanti punti ho sulla patente di guida

Per sapere quanti punti hai sulla patente di guida, devi collegarti al portaledellautomobilista

 

Quanti punti ci sono sulla patente
Quando si consegue una patente si hanno 20 punti.
Quando si commettono delle infrazioni, i punti vengono decurtati come provvedimento accessorio alle sanzioni amministrative previste.
In questo articolo, trovi la tabella su cui puoi verificare quanti punti vengono sottratti per ogni tipo d infrazione

 

Cosa succede quando si hanno 0 punti sulla patente
Quando si arriva a 0 punti è necessario sottoporsi ad esame di revisione (bisogna rifare gli esami).

 

Bonus punti
Quando nei due anni successivi ad una infrazione che ha decretato la decurtazione dei punti, non si commettono infrazioni che prevedano la decurtazione di punti, il saldo punti viene riportato a 20 punti.

Inoltre, per i conducenti virtuosi che non commettono infrazioni che prevedano la decurtazione dei punti, è previsto l'accredito di 2 punti ogni 2 anni fino ad un massimo di 30 punti

 

Quanti punti possono essere decurtati  in totale

Chi commette più infrazioni contemporaneamente, può perdere al massimo 15 punti, a condizione che nessuna delle infrazioni commesse, comporti la sospensione o revoca della patente. 

 

Corsi di recupero punti

 

Ci sono due tipi di corsi a seconda della categoria di patente posseduta

  • patente di categoria A e B: il corso dura 12 ore e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti ( se ad esempio l'infrazione ha decretato la decurtazione di 3 punti, il corso consente di recuperare 3 punti. Se l'infrazione ha decretato la decurtazione di 10 punti, il corso consente di recuperarne 6)
     
  • patente di categoria C, D, CE, DE, KA e KB: il corso dura 18 ore e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti
  • patente CQC: il corso dura 20 ore e permette di recuperare 20 punti.
     

Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al corso. 

 

Neopatentati
I neopatentati sono coloro che hanno conseguito una prima patente senza essere in possesso di altra patente.
Per questi soggetti, per i primi 3 anni dal consegumento della patente, il numero di putni sottratti per ogni singola infrazione è raddoppiata.

Data di pubblicazione: 08-11-2022

Certificato medico per riclassificazione (declassamento) della patente

Certificato medico per riclassificazione (declassamento) della patente

 

La riclassificazione della patente è la pratica con cui si richiede il passaggio a una patente di categoria inferiore (es. da C a B) o una diversa categoria di patente (da B a BS).

La richiesta di passaggio è di norma dovuta alla riduzione dei requisiti psicofisici o di idoneità tecnica, oppure, nel caso delle patenti superiori, quando il conducente ha raggiunto il limite di età per poter fare il rinnovo da un medico monocratico e deve rivolgersi alla Commisssione medica per poter continuare a rinnovare la propria patente.
 

La riduzione del periodo di validità, invece, è generalmente disposta a seguito di un giudizio della Commissione medica locale, e consiste in una limitazione della scadenza rispetto al periodo di validità ordinaria.
In tutti i casi è necessario chiedere un duplicato della patente.
 

Come si richiede la riclassificazione della patente

Per richiedere la riclassificazione della patente, è necessario sottoporsi ad una visita medica (clicca qui per prenotare la tua visita)

La visita deve essere effettuata da un medico certificatore autorizzato ed inserito nell'elenco stilato dal Ministero dei Trasporti.
 

Poi bisogna recarsi in Motorizzazione e portare:
 

-il certificato medico (in realtà la relazione medica, perchè il certificato è dematerializzato) di data non superiore ai 3 mesi 
-domanda redatta su Mod. TT2112 compilata e debitamente sottoscritta (il modulo è reperibile on line sul portaledellautomobilista oppure presso gli sportelli della Motorizzazione)
-la patente di guida da duplicare
-2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, uguali a quella presente sul certificato medico
-fotocopia del Codice Fiscale
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità e originale in visione
ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
-per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno e originale in visione

Data di pubblicazione: 04-11-2022

Certificato medico per conseguire la patente

Certificato medico per conseguire la patente

 

Per conseguire la patente di guida, è necessario presentare alla Motorizzazione, un certificato medico, rilasciato da un medico certificatore abilitato.

 

CHI SONO I MEDICI CERTIFICATORI

I medici certificatori sono:

-medici militari

-medici della Polizia di Stato

-medici dei  Carabinieri

-medici della Guardia di Finanza

-medici dei Vigili del Fuoco

-medici delle Ferrovie dello Stato

-medici delle ASL

 

I medici sono inseriti in un'elenco di medici accertatori riconosciuti dalla Motorizzazione civile e consultabile sul portale dell'automobilista.

 

Prima di andare dal medico certificatore, è necessario farsi rilasciare dal medico curante, un certificato anamnestico: è il documento con cui si certifica che il conducente non assuma alcol, sostanze stupefacenti e non abbia patologie ostative al rilascio di una patente di guida.
Leggi l'articolo sul certificato anamnestico

Il medico certificatore, verificata la presenza dei requisiti necessari a guidare un veicolo a motore, trasmette l'idoneità alla Motorizzazione, rilasciando una ricevuta di idoneità come quella che segue e che il candidato al conseguimento della patente, dovrà portare in Motorizzazione.


Il certificato medico infatti è dematerializzato: pertanto la Motorizzazione avrà comunque in archivio, la comunicazione di idoneità che il medico avrà fatto telematicamente.

 

Per prenotare la visita da uno dei nostri medici certificatori, clicca qui

 

Documenti necessari per sottoporsi a visita medica

Quando si va dal medico certificatore è necessario presentare:
 

  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante
  • Carta di identità o altro documento di identità valido con foto 
  • Foto tessera (che verrà scansionata e digitalizzata)
  • Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da 16€ pagata dal portaledellautomobilista (leggi come fare)

Per prenotare la vista per conseguire la patente clicca qui

Data di pubblicazione: 26-10-2022

Rinnovo patente in CML: permesso provvisorio di guida

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.

Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada
 

•          per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni

•          per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
 

La richiesta del permesso può essere fatta presso:

•          Commissione medica locale

•          Agenzia di pratiche auto

•          Ufficio motorizzazione civile.
 

Il permesso

•          può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in CML

•          non può essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), come ad esempio l' obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - comma 6 del Codice della strada);
il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall'ordinanza del Prefetto nei casi di

 

o          revisione

o          sospensione

o          revoca

o          altri ostativi

________________________________________

Richiesta permesso provvisorio di guida a Commissione medica locale (CML) o Agenzia di pratiche auto

Documentazione

•          prenotazione della visita medica in CML (solo nel caso di richiesta a un'agenzia di pratiche auto)

•          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO

N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA

Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Se sulla patente non sono presenti ostativi è rilasciato il permesso di guida provvisorio.

Se sulla patente sono presenti ostativi all'interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare l’Ufficio motorizzazione civile per eventuali ulteriori informazioni.

I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall'agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore.

Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l’Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile.

Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

Tuttavia la CML (non l'agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se:

•          dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili

oppure

•          è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili

Per il rilascio del nuovo permesso non occorre un nuovo pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO.

________________________________________

Richiesta permesso provvisorio di guida a un Ufficio motorizzazione civile

Documentazione

•          prenotazione della visita medica in CML

•          provvedimento di revisione notificato all'interessato (nel caso di revisione pendente)

•          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO

N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA

Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Data di pubblicazione: 24-10-2022

Riclassificazione della patente

Riclassificazione della patente


La riclassificazione della patente è la pratica di duplicato che permette di declassare (riclassificare) una patente  da una categoria superiore a una categoria inferiore, per esempio da D a C o da C a B.
 

La riclassificazione della patente si rende necessaria quando vengono meno i requisiti necessari per poter mantenre la patente posseduta ma i nuovi requisiti sono comunque sufficienti per una categoria inferiore.
 

Pertanto la riclassificazione della patente può essere richiesta per:

-requisiti d'età: superamento dei limiti per la categoria D - DE;
-requisiti psicofisici: a seguito di incidente stradale e in particolare a seguito di revisione patente;
-requisiti di idoneità alla guida: in occasione soprattutto di revisione delle patenti superiori (C,D,E) o per rinuncia del titolare stesso non più interessato a possedere le patenti professionali di categoria superiore.
La riclassificazione può avvenire anche a seguito di prova pratica di guida in caso di richiesta di una patente speciale.

In ogni caso è necessario procedere all'emissione di un duplicato della patente.
 

Dove si richiede il duplicato per riclassificazione della patente
 

Se la riclassificazione è richiesta dal titolare della patente, è necessario rivolgersi ad un Ufficio motorizzazione


Se invece la riclassificazione è richiesta dalla Commissione medica locale in occasione della visita di rinnovo della patente, la procedura si conclude automaticamente con la vista medica senza necessità di rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.


Dove si richiede il Duplicato patente per riclassificazione (richiesta fatta dall'utente)

Per richiedere il duplicato per riclassificazione della patente, l'utente deve rivolgersi ad un Ufficio Provinciale della motorizzazione civile, oppure presso una scuola guida.
 

Quale documenti occorre presentare per richiedere il duplicato per riclassificazione della patente

Per richiedere il duplicato per riclassificazione, è necessario presentare: 

-domanda su modello TT 2112 opportunamente compilato (il modello è disponibile presso gli sportelli della Motorizzaione oppure onine sul Portale dell'automobilista 

-ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
-patente in originale e fotocopia della stessa.
 

Se la patente NON è scaduta di validità o NON scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda occorre presentare anche:
-2 fotografie uguali, formato tessera (leggi come deve essere la foto), di cui una autenticata.

Se la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda è necessario presentare anche:

-fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (leggi qui dove prenotare la visita), con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
 

Rinnovo patente con riclassificazione richiesto dalla Commissione medica locale (CML)
 

Viene fatta direttamente dalla Commissione medica locale a cui bisognerà presentare i seguenti documenti:

-ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
-una foto recente formato tessera
-ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
se l'utente (esclusi gli utenti della regione Sicilia) si presenta alla visita con la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RINNOVO PATENTE è necessario aggiungere il pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO
Dopo la visita la CML trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti, stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente, con la nuova scadenza e la nuova categoria, all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

 

Documenti aggiuntivi per pratiche di motorizzazione presentate da cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
oppure
carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto


Presentazione domanda per pratica di motorizzazione tramite delega
La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
proprio documento di identità originale
copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)

Per prenotare la visita per far eil duplicato per riclassificazione, clicca qui

Data di pubblicazione: 20-10-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera è una pratica con cui avviene la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana

Esistono due tipi di conversioni:
 

  • Conversione di una patente Comunitaria
  • Conversione di una patente non Comunitaria
     

Conversione patente comunitaria 
 

Questa procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.


La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza.
In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione eurpoea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria
 

Dove recarsi

Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso un'Autoscuola
 

Documentazione da presentare
 

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2M - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00)
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

 

Pratiche presentate da cittadini extracomunitari

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
       

 

Pratica presentata da una persona delegata
 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)


Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
     

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
 

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se
 

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Richiesta conversione patente non comunitaria
 

Dove recarsi

Ufficio motorizzazione civile oppure presso un'autoscuola
 

Documentazione da presentare

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2L - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00)
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato (prenota qui la tua visita da portare in Motorizzazione)
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
 

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

 

Data di pubblicazione: 19-10-2022

Patente Internazionale: quando è necessaria e cosa serve per richiederla



PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA

 

La patente internazionale di guida è il documento che autorizza a guidare in tutti gli Stati dove non è sufficiente esibire la patente di guida Italiana.

Questa infatti è sufficiente (quindi non è necessario disporre della patente internazionale), in tutti gli Stati dell'U.E, in Svizzera, Algeria e Turchia.

Prima di un viaggio, è comunque consigliabile consultare le disposizioni Consolari del Paese in cui ci si vuole recare. In alcuni Paesi infatti, è sufficiente una traduzione della patente Italiana. Inoltre è necessario accertare il tipo di modello di patente riconosciuto. Esistono infatti 2 tipi di richieste:


-conforme alla Convenzione di Ginevra
-conforme alla Convenzione di Vienna
 

Questa informazione va data all'ufficio della Motorizzazione presso cui si presenta la domanda di patente internazionale.

Quanto vale la patente internazionale?

La patente internazionale ha una validità di 3 anni quando la patente italiana ha una validità residua uguale o superiore a 3 anni, altrimenti la data di scadenza della patente internazionale coinciderà con quella della patente Italiana. (se ad esempio al momento della richiesta di patente internazionale, la patente italiana ha una validità di un anno, la patente internazionale rilasciata avrà la validità di un anno e scadrà nella stessa data di scadenza della patente Italiana).

 

Diverso quando ci si deve recare negli Stati Uniti, Thailandia e Giappone: in questi casi, pur avendo gli Stati aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949, la validità della patente Internazionale è di 1 solo anno (Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 - circ. prot. n. 23670),)

 

 

Che documenti servono per richiedere la patente Internazionale?

 

Per richiedere la patente Internazionale è necessario presentare:
 

  •  mod. TT 746 opportunamente compilato (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista) + fotocopia del modello 
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.
    L'autentica della foto può essere richiesta:

    - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.)
  • fotocopia fronte-retro della patente+ originale in visione
  • 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare al momento del ritiro della patente Internazionale
  • fotocopia del codice fiscale oppure della tessera sanitaria (se riporta il codice fiscale)

 

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
 

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

 

Chi può presentare la domanda
 

  • Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
  • Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).
  • Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

     

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

 

Data di pubblicazione: 17-10-2022

Nuovi codici tariffa per i pagamenti imposte di bollo e diritti della Motorizzazione: Pago Pa.

Sono stati aggiornati i codici di pagamento da selezionare quando si vogliono fare i pagamenti dei diritti della Motorizzazione e delle imposte di bollo attraverso il sistema pagoPa.

I nuovi codici sono i seguenti:
 

-rinnovo patente con duplicato: codice tariffa N004
-visita medica per rilascio patente: codice tariffa N019
 

Rimane invariata la procedura per i pagamenti già illustarta nel precedente articolo

Data di pubblicazione: 27-09-2022

Patente scaduta: cosa si rischia se si guida

La patente di guida, ha una validità legata alla categoria posseduta e all'età del conducente.

La scadenza è riportata  sul documento di guida al punto 4B

Per le patenti A e B la patente va rinnovata:

·         ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni

·         ogni 5 anni per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 70 anni

·         ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni

·         ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni

 

Cosa succede se guida con patente scaduta?

Se si viene sorpresi alla guida con la patente scaduta, si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 126 del cds che prevede:
 

  • Sanzione pecuniaria che va da 155 a 624 €. A decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
  • Sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta da parte delle autorità.

 

Quando si può rinnovare la patente?

La patente si può rinnovare solo quando mancano meno di 4 mesi dalla data di scadenza riportata al punto 5B.

Dal giorno successivo alla data di scadenza non si può più guidare.

 

Fino a quanto tempo dopo la scadenza si può rinnovare la patente?

La patente può essere rinnovata fino a 5 anni dopo la data di scadenza.

Dopo i 5 anni, la conferma della validità della patente è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
 

 

Come si rinnova la patente se si risiede all'estero
Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.

 

Come si rinnova la patente

La patente si rinnova sottoponendosi ad accertamento sanitario (una visita medica), che deve essere effettuato da un medico abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds

Questi medici certificatori appartengono alle seguenti categorie professionali:



-medici militari

-medici della Polizia di Stato

-medici dei  Carabinieri

-medici della Guardia di Finanza

-medici dei Vigili del Fuoco

-medici delle Ferrovie dello Stato

-medici delle ASL

 

E' il medico che al termine della verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici, invia telematicamente la comunicazione di idoneità alla Motorizzazione.

La quale provvede ad emettere ed inviare al domicilio del conducente, un duplicato della patente, con i dati relativi alla scadenza, aggiornati.

 

L'invio viene fatto con una lettera assicurata a carico del destinatario (del conducente).

Data di pubblicazione: 19-09-2022

Revoca della patente: adesso il Giudice può vietare di guidare anche le biciclette a pedalata assistita

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla e cancella la validità della patente rendendola inutilizzabile.


Leggi qui l'articolo completo su chi revoca la patente e in quali casi

La legge 108 del 22 Agosto 2022, introduce però una novità importante:
viene modificato l'articolo 120 che dispone che, in caso patente revocata per determinati reati, il giudice può disporre anche il divieto (fino alla riabilitazione) di condurre velocipedi a pedalata assistita come le bici elettriche.
Per chi viola questa disposizione la sanzione varia dai 2mila ai 7mila euro oltre che la confisca del mezzo

Data di pubblicazione: 16-09-2022

Limitazione alla guida: cosa cambia per i neopatentati

Con la legge 108 del 5 Agosto 2022, sono state apportate alcune modifiche al codice della strada.

Una di queste riguarda l'articolo 117 del cds che stabilisce i limiti per i neopatentati.


Cosa è cambiato?

Chi consegue la patente di categoria B, per il primo anno non può guidare veicoli che abbiano una potenza specifico riferito alla tara superiore ai 55 Kw/t.

Nei casi di veicoli di cateogia M1 ( veicoli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente), si applica anche un limite di potenza massima del motore che non deve essere superiore a 70 Kw.

 

La novità riguarda l'introduzione del limite anche per i veicoli elettrici o ibridi.
Infati, per le autovetture elettriche o ibride plug in, il limite di potenza specifica è di 65 Kw/t. Il rapporto tiene conto anche del peso delle batterie.

Queste limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del cds, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.
Le limitazioni non si applicano inoltre, se a fianco del conducente, si trovi una persona che svolga la funzione di istruttore di guida, di età non superiore ai 65 anni che abbia conseguito la patente da almeno 10 anni oppure che abbia una patente di categoria superiore a quella che il conducente sta conseguendo.

 

A quanti Cv corrisponde un Kw?
Ricordiamo, per comodità di calcolo, che 1 Kw corrisponde a 1,36 CV e che per verificare se il nostro veicolo rispetta i limiti per i neopatentati è sufficiente digitare il numero di targa del veicolo sul portaledellautomobilista accedendo da questo link

Data di pubblicazione: 28-08-2022

VERSTAPPEN/RED BULL IMPRENDIBILI, ALLA FERRARI SERVE UN MIRACOLO

utto come prevedibile. Non c’è nulla da fare con questo Verstappen e la sua Red Bull. Titolo mondiale già assegnato? Quasi certamente. L’olandese volante con il suo straordinario successo in Belgio ha portato a 93 i punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori. Nona vittoria stagionale, la terza consecutiva. Ma ciò che più spaventa (gli avversari) non è soltanto il talento di Max, ma la facilità con cui si ha dominato la corsa. Partito 14°, ha subito saltato Gasly che ha avuto un problema in partenza e al dodicesimo giro era già al comando. Vetta che non ha più perso infliggendo distacchi inguardabili agli avversari. Basta pensare ai circa 18 secondi di ritardo con i quali ha tagliato il traguardo il compagno di squadra Perez, i 27 di Sainz, terzo e sul podio, per finire ai 75 accumulati da Leclerc, sesto.
 

Se la RB18 austriaca era già la monoposto più veloce prima della sosta estiva, la Red Bull (ma solo quella di Verstappen...) vista a Spa ha delle prestazioni stratosferiche. E’ perfetta: equilibrata, grande trazione, uso ineguagliabile delle gomme. Sabato avevo sottolineato il cambio «segreto» del telaio della vettura di Verstappen. Ma che dire anche della nuova power unit? Il povero Perez è stato umiliato, ma non aveva a disposizione né lo chassis più leggero, né l’ultima evoluzione del motore, nel suo complesso. Merito di quel «mago» che è il progettista Adrian Newey, insieme con uno stuolo di tecnici di altissimo livello. La squadra è riuscita trasformare quello che poteva essere uno svantaggio, in un autentico ribaltamento dei valori in pista. Parlo della modifica di altezza da terra voluta dalla FIA per eliminare il saltellamento delle vetture. Le Red Bull ora ha veramente messo le ali.
 

Per la Ferrari, come diceva Gino Bartali, «gli é tutto da rifare». Nuova power Unit anche per la F1-75, ma non si è visto alcun progresso, almeno nei confronti del team austriaco. Il terzo posto di Sainz é stato un mezzo miracolo. Lo spagnolo è stato graziato e non ha perso una posizione, soltanto perché la Mercedes di Russel alla fine era messa male come la Ferrari. Leclerc merita un discorso a parte. E’ stato bravissimo al via nell’inseguire come un’ombra Verstappen, ma la sua guida brillante è durata pochissimo. Il monegasco è stato costretto a fermarsi subito ai box per il surriscaldamento del freno anteriore sinistro. Un problema di affidabilità? No mera sfortuna: dopo la gara si è saputo che il guaio é stato causato dalla visiera a strappo gettata proprio da Verstappen e finita nella presa d’aria dell’impianto frenante della «rossa». Dulcis in fundo, cioè a fine gara, Charles è stato richiamato ai box (lui però non voleva fermarsi in quanto considerava l’operazione rischiosa) per montare gomme morbide e tentare il giro veloce. Lui ci ha provato ma non è riuscito anche perché si ètrovato alle spalle di Alonso che difendeva il suo quinto posto. Leclerc ha compiuto comunque negli ultimi metri il sorpasso sullo spagnolo. Manovra inutile perché il problema al freno anteriore aveva mandato in crisi il sistema di riduzione della velocità ai box. Per un centesimo in più i commissari sportivi lo hanno penalizzato di 5 secondi, riportandolo quindi in sesta posizione. Domenica si correrà il GP d’Olanda a Zandvoort, pista di casa per Verstappen. Chissà se Leclerc, e magari anche qualcun altro della Ferrari, faranno in tempo a passare da Lourdes per chiedere un miracolo e annullare il malocchio?

 

Cristiano Chiavegato

Data di pubblicazione: 23-08-2022

Patente a punti: corsi di recupero punti

Patente a punti: quanti punti si perdono per ogni infrazione e come si recuperano i punti persi


Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la  patente a punti.

L'articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.

 

Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 

Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.

 

Esiste infatti un'apposita tabella (vedi sotto) che stabilisce quanti punti vengono sottratti per ogni singola infrazione.

Le violazioni alle norme del codice  della strada fanno perdere da 1 a 10 punti

Se però il conducente commette più infrazioni contestualmente, i punti persi possono arrivare ad un massimo di 15.

Quindi se, ad esempio, si commettono 3 infrazioni, ognuna delle quali prevede la perdita di 5, 5 e 10 punti, i punti sottratti non saranno 20 ma 15.

 

Attenzione, in ogni caso a non arrivare ad un saldo di 0 punti: in questo caso si è obbligati a sottoporsi ad esame di revisione 

 

Inoltre, commettere  alcune gravi infrazioni, può causare la sospensione o la revoca della patente.
 

Per i neopatentati, (per i primi 3 anni dal conseguimento della patente), commettere infrazioni, comporta la decurtazione del doppio dei punti, rispetto agli altri automobilisti.

 

 

Recupero punti

E' importante sapere però che i punti persi possono essere recuperati attraverso appositi corsi di recupero punti
 

 

Come recuperare i punti della patente
Chi ha subito la decurtazione dei punti della patente ma ha ancora un punteggio superiore a zero, può recuperarli frequentando un Corso di recupero punti presso l’autoscuola o uno dei centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
 

Se però il titolare della patente ha subito la decurtazione totale dei punti, quindi si trova con 0 punti sulla patente, non sarà possibile frequentare un corso di recupero punti ma dovrà sottoporsi alla revisione della patente. L'istanza di esame di revisione , va presentata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revisione, pena la sospensione della patente.

C'è poi un anno di tempo per sostenere, una sola volta, l'esame di revisione: se si viene bocciati, scatta la revoca della patente.
 

Durante i 30 giorni l’automobilista può circolare col proprio veicolo, ma prima dello scadere del 30° giorno deve sostenere con esito positivo l’esame di teoria a quiz per ripristinare il punteggio della licenza di guida. Se entro questo periodo il conducente non supera gli esami, è prevista le revoca della patente e bisogna aspettare un anno per il conseguimento di una nuova.
 

Quanto tempo ci vuole per recuperare i punti della patente
I punti si possono anche recuperare per buona condotta, ma solo se il saldo punti non è arrivato a zero ed è inferiore a 20. Il conducente, infatti, riceve un bonus che ripristina i 20 punti se nell’arco di 2 anni non commette alcuna infrazione che comporti la decurtazione di punti.

Se si tratta di un neopatentato il meccanismo di premiazione consente di conferire  un punto all’anno per tre anni.

E' necessario comunque prestare attenzione quando si commette un’infrazione da 5 punti seguita nei 12 mesi successivi da altre 2 infrazioni, non contestuali, da almeno 5 punti: in questo caso è infatti necessario sottoporsi agli esami di  revisione della patente.


 

Come recuperare i punti della patente e come funzionano i corsi di recupero dei punti della patente

Per recuperare i punti della patente, è necessario frequentare un corso di recupero punti.
I corsi di recupero punti sono di due tipi:

 

  • per patenti inferiori (A,1,A,B):
  • Per patenti superiori (C,D,E)

 

Il primo corso dura 12 ore da tenersi nell'arco di 2 settimane e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti, fino al raggiungimento di 20 punti.

Questo significa che se si sono persi 3 punti, il corso consente di recuperare solo 3 punti.

Se i punti persi sono 10, se ne potranno recuperare al massimo 6.

In entrambi i casi, i punti recuperati non devono fare superare la soglia di 20 punti. Quindi se i punti residui erano 15, il corso non consente di recuperare in nessun caso 6 punti perchè il totale farebbe 21.

Il saldo di 20 punti può essere superato esclusivamente attraverso il meccanismo automatico che consente, come detto in precedenza, di ottenere 2 punti aggiuntivi ogni 2 anni (se non si commettono infrazioni): in ogni caso fino al limite massimo di 30.

Il secondo corso (quello per le patenti superiori), consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti. Dura 18 ore (invece di 12) ma anche in questo caso, non permette di superare i 20 punti come saldo finale.

 

Al termine del corso e seguite tutte le lezioni previste, viene emesso attestato finale. Una copia di questo attestato sarà trasmessa anche alla Motorizzazione Civile, affinché provveda ad aggiornare il saldo punti.

 

Frequenza del corso

La frequenza al corso di recupero punti è obbligatoria pertanto, le eventuali ore di assenza,devono essere recuperate.
La finalità di questi corsi è di ripassare le norme del Codice della Strada, con particolare riferimento a quegli argomenti che hanno portato alla decurtazione dei punti per i soggetti presenti in aula.

 

Quanto costa recuperare i punti della patente

Il costo del corso per il recupero punti, dipende dal tipo di corso (12 ore o 18 ore) e dall'autoscuola o Ente autorizzato che lo eroga.

Di norma, quello di 12 ore parte da 180€. Quello di 18 ore parte, di norma dai 250€

.

Come verificare quanti punti si hanno nella patente

Per verificare il numero di punti della patente è possibile consultare online il Portale dell’Automobilista, accedendo con le proprie credenziali SPID oppure CIE
Questa verifica è gratuita e richiede solo pochi minuti.

In alternativa è possibile telefonare al numero 848 782 782, disponibile da rete fissa 24 ore su 24. Il servizio ha il costo di una chiamata urbana ed è la soluzione migliore per chi non ha un ottimo rapporto con la tecnologia.

Esistono anche alcune applicazioni per smartphone che risultano molto utili per chi vuole ricevere la comunicazione del saldo punti. Una di questa app è iPatente, accessibile da dispositivi iOS e Android attraverso le stesse credenziali che si usano sul Portale dell’Automobilista.


Quanto pagare per non farsi togliere i punti dalla patente

Se si paga la multa ma non si comunicano i dati del conducente alla polizia, si riceve una seconda multa da 286 euro, ma non si subisce la decurtazione dei punti.

 

Quando non è valida la decurtazione dei punti dalla patente?

La decurtazione dei punti non è valida se la multa non viene notificata al conducente entro 90 giorni dalla violazione.

Non è altresì valida se il conducente, dopo aver fatto ricorso al giudice di pace o al Prefetto, vince il giudizio.

Infine, secondo la giurisprudenza, se l’Amministrazione non comunica all’interessato la decurtazione dei punti in occasione di ogni infrazione al Codice della strada, la sospensione della patente di guida, una volta esauriti i 20 punti complessivi, non è valida. In occasione di ciascuna infrazione l’automobilista deve essere informato della decurtazione dei punti in maniera autonoma e specifica attraverso l’apposita comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; inoltre gli deve essere notificata la comunicazione in merito all’esaurimento complessivo dei 20 punti.

I giudici hanno sottolineato come lo scopo delle disposizioni in materia di decurtazione dei punti e sospensione della patente sia quella di consentire ai soggetti destinatari delle sanzioni di “venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti” che permettono a costoro di riparare alla violazione commessa.
 

È valida la decurtazione punti-patente se il conducente non viene informato?

Secondo la Cassazione, l’automobilista a cui vengono detratti i punti della patente non ha diritto a ricevere una ulteriore comunicazione da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida. Già il verbale con la contravvenzione contiene l’indicazione dei punti sottratti ed è più che sufficiente. La Suprema Corte ha così ricordato che «… l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione». Le comunicazioni di decurtazione «sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione» e ancora che «con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione».


 

Elenco dei punti sottratti per ogni violazione
 

 

Allegato art. 126 bis. Tabella punti
Norma violata   Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3
Comma 9 6
Comma 9-bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore a 1 t 1
b) eccedenza non superiore a 2 t 2
c) eccedenza non superiore a 3 t 3
d) eccedenza non superiore a 5 t 4
Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza non superiore al 40 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9 bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Comma 3 5
Comma 3 bis 5
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo  1
Comma 7 secondo periodo  3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida  2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo  5
Comma 8 2
Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186 bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
  Comma 2 5


Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
Data di pubblicazione: 09-08-2022

Incidenti in aumento sulle strade: quali le cause e i percorsi più a rischio

La piaga dei morti per incidenti stradali non accenna a placarsi. È quanto emerge nel report Aci-Istat sugli incidenti stradali 2021 che salgono in Italia rispetto all'anno precedente segnato dal lockdown e dai divieti di spostamenti conseguenti alla pandemia da Covid-19. Le vittime sono il 20% in più rispetto al 2020 e si attestano a 2.875 e la fascia di età più colpita è quella tra i 20 e i 24 anni. Un altro aspetto del report evidenzia anche la crescita degli incidenti con i monopattini elettrici, passati in soli dodici mesi da 564 a 2.101.

 

I dati del report

Nel 2021 si sono registrati 151.875 incidenti sulle strade italiane (+28,4% rispetto al 2020) con 2.875 morti, come detto in precedenza, per una media di 7,9 al giorno; mentre i feriti, 204.728 (+28,6%) sono stati 561 al giorno. Valori in aumento rispetto al 2020, ma ancora in diminuzione rispetto al 2019 (-11,8% gli incidenti, -9,4% le vittime e -15,2% i feriti).

Dati che hanno un impatto anche economico stimato in 16,4 miliardi di euro: lo 0,9 % del Pil nazionale (+26% sul 2020).

In totale sono stati 16.448 (+22%) gli incidenti con biciclette e 2.101 con monopattini, registrando 18.037 feriti (+31,6%), oltre ai pedoni investiti (6 morti e 535 feriti). Dato impressionante è il passaggio da 564 a 2.101 degli incidenti con monopattini e i conseguenti feriti da 518 a 1.980 (i guidatori morti sono 9, più 1 pedone deceduto).
 

LEGGI ANCHE - L'invasione dei monopattini elettrici: cosa dice il Codice

 

I luoghi degli incidenti

La maggior quota di incidenti si registra sulle strade urbane (73,1%), ma le vittime si concentrano maggiormente sulle strade extraurbane (47,5%). Invece sulle autostrade avvengono solo il 5% degli incidenti e l’8,6% dei deceduti, ma a preoccupare è l’aumento di questi ultimi (+26,2% in un anno).

Anche se i dati rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, su tutti i tratti stradali aumentano incidenti, morti e feriti.

 

L’identikit delle vittime

Sui 2.875 morti totali l’83,3% sono uomini e il 16,7% donne, suddivisi ulteriormente tra conducenti (2.072), passeggeri (332) e pedoni (471). Sono 161 gli occupanti dei mezzi pesanti che crescono addirittura del 44,4% rispetto al 2020, 762 i motociclisti/ciclomotoristi e 229 coloro che fanno utilizzo di biciclette e monopattini elettrici (+30,1%). Proprio in quest’ultima categoria si registra la maggior incidenza di infortuni: ben il 98% dei coinvolti negli incidenti.
 

Le fasce d'età più colpite sono 20-24 e 45-59 anni per gli uomini; 20-24 anni e 70-84 anni per le donne. Preoccupa l’aumento del numero dei morti delle fasce 15-19 anni (+41,7%), 25-29 (+34,9%), 40-49 (+31,5%) e, soprattutto, dei bambini: 28, tra 0 e 14 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali nel 2021.
 

LEGGI ANCHE - Niente limiti di potenza per i neopatentati con il "Decreto Infrastrutture 2021"

 

Le cause degli incidenti

Il report recita che per “guida distratta o andamento indeciso” vi sono stati 30.478 incidenti (15,4% del totale), per mancato rispetto di precedenza o semaforo (28.293, il 14,3%) e velocità troppo elevata (19.706, il 10%): queste le tre principali cause che rappresentano ben il 39,7%. Seguono “manovre irregolari” (ad esempio retromarcia, inversione o invasione di corsia) con 15.534 casi (il 7,9%) e mancato rispetto della distanza di sicurezza con 14.081 casi (il 7,1% del totale).

 

LEGGI ANCHE - Controlli Polstrada: auto italiane in pessime condizioni. Ecco cosa rischiano gli automobilisti

 

 

Data di pubblicazione: 18-07-2022

Devi rinnovare la patente e non sai come pagare i bollettini con pagoPa? Guarda questo video

Rinnovo della patente: imposte di bollo e diritti della Motorizzazione

Per rinovare la patente, bisogna fare una visita medica da un medico certificatore abilitato ed inserito nell'apposito elenco del Ministero dei Trasporti.


Prima di fare la vistia, bisogna pagare 16€ di imposte di bollo (prima si pagava con bollettino postale su c/c 4028) e 10,20€ di diritti della Motorizzazione (prima si pagava si pau c/c postale 9001).

Adesso entrambi i pagamenti vanno fatti con pagoPA.
 

Guarda il nostro video tutorial per vedere come fare.


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Data di pubblicazione: 16-07-2022

Patente digitale sullo smartphone:quando arriva e come funziona

Dopo l’introduzione del Nuovo Codice della Strada lo scorso anno che portava molte novità, altre ed importanti si prospettano per gli automobilisti italiani a partire dal 2023. Infatti, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha presentato in una conferenza stampa lo stato dei progetti italiani relativi al digitale finanziati attraverso il Pnrr in cui ha accennato al wallet (portafoglio elettronico) per rendere digitali tutti i documenti personali con validità in tutta l’Unione Europea.
 

Secondo le parole del Ministro, proprio in questo strumento (che entrerà a far parte dei servizi dell’app IO) “collegheremo tutti i documenti: non ci sarà bisogno di avere una patente cartacea, ma la metteremo direttamente lì, attraverso un QR Code”.
 

La data di partenza del servizio che riguarderà milioni di automobilisti è stata programmata per il mese di marzo 2023, intanto che l’app IO sarà “potenziata enormemente nei prossimi 6-9 mesi” come riferito dallo stesso Colao.

 

COME FUNZIONA

La patente digitale funzionerà con modalità simile a quella del Green Pass utilizzato durante la pandemia da Covid-19, quindi un documento elettronico ma con la possibilità di essere comunque stampato e un QR Code da mostrare in caso di controllo. Come negli Stati Uniti dove il servizio è già presente, il codice fornirà alle forze dell'ordine dati anagrafici del conducente e le informazioni sul documento (dalla scadenza al saldo punti), segnalando immediatamente eventuali sospensioni o anomalie. La validità della patente digitale sarà riconosciuta in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

 

Leggi anche - Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Adesso la comunicazione è digitale

 

COSA CAMBIA

La svolta digitale del documento di guida permetterà controlli più rapidi e precisi da parte delle forze dell'ordine, mentre per gli automobilisti sarà più facile avere sempre sottomano i documenti grazie all’ormai onnipresente smartphone.

Per le persone meno avvezze alla tecnologia rimane la possibilità di stampare la patente e tenerla come oggi nel portafoglio o in borsa.
 

L’idea della patente digitale potrebbe avere anche ripercussioni di lungo periodo: ad esempio consentire o meno l’accesso ai caselli autostradali per determinate fasce d’età o ai neopatentati, oppure per poter impedire da remoto l’accesso al carsharing a persone con patente scaduta, sospesa o revocata.

 

…MA IL DIGITALE È GIÀ PRESENTE OGGI

In attesa del marzo 2023 già oggi la digitalizzazione nel settore dei documenti per gli automobilisti è già presente e molto apprezzata dagli utenti.

Al momento del rinnovo della patente sono già richiesti elementi in formato digitale. Ad esempio, durante l’accertamento medico-sanitario è proprio il medico stesso che assicura l'idoneità alla guida ad inserire i dati nel portale dell'automobilista tra i quali la scansione di una fototessera e della firma, entrambi in formato digitale .jpg che poi verranno riportati sulla patente in formato card.
 

Per le nuove generazioni e non solo, questa procedure può essere fatta preventivamente dall’automobilista stesso utilizzando l’apposito form sul sito rinnovopatenti.it.

 

Per approfondire leggi - Rinnovo della patente e fototessera: a cosa serve? Come deve essere la fototessera?

 

 

 

 

 

TAG: PATENTE DIGITALE, PATENTE, COLAO, TANSIZIONE DIGITALE

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Data di pubblicazione: 08-07-2022

Scatola nera: sarà obbligatoria in tutta Europa

L'ambizioso obiettivo della Comunità europea è l’azzeramento delle vittime della strada entro il 2050. “Vision zero” è il nome del programma secondo il quale già entro il 2038 si potranno salvare 25.000 vite umane ed evitare 140.000 feriti.
 

In questa ottica è entrato in vigore il 6 luglio in tutta Europa l’obbligo di dotare i nuovi modelli di auto, furgoni, autocarri e autobus in vendita nell’Ue di una serie di dispositivi elettronici, tra cui la cosiddetta "scatola nera" per autovetture. Il suo nome ufficiale è Edr (Event Data Recorder) e servirà a registrare e memorizzare i dati (ad esempio velocità, frenata, attivazione dell’airbag e stato dei sistemi di sicurezza) in caso di incidente stradale. Questa novità, stabilita nel 2019, riguarda per ora solo i nuovi modelli, quelli già omologati e attualmente presenti nei listini delle case sono invece esenti dall'obbligo fino al 2024.
 

Da quella data, infatti, tutti gli esemplari in vendita nelle concessionarie, sia i modelli di nuova omologazione sia quelli già omologati, dovranno disporre delle nuove dotazioni di sicurezza.
 

La scatola nera prevede una serie di dispositivi citati nel regolamento 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, noto come "Regolamento sulla sicurezza dei veicoli". L'elenco è piuttosto lungo: si va dall’adattatore intelligente della velocità all’avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, dalla segnalazione dell’arresto di emergenza alla predisposizione per l'alcolock, il dispositivo che rileva il tasso alcolemico del guidatore. E in caso di eccesso impedisce l'avvio del veicolo.
 

In aggiunta, ma solo per i mezzi pesanti sia per il trasporto di cose che di persone, sono previsti sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede. In questo caso, però, le date di introduzione saranno posticipate. Anche la futura introduzione del sistema Isa (Intelligent Speed Assistance, un rilevatore di velocità che aiuta a rispettare i limiti imposti dal codice della strada) per gli esperti dell’Etsc "potrebbe costringere i produttori a costruire automobili più sicure, anche se i guidatori faticheranno un po' ad abituarsi". Le caratteristiche legali minime autorizzeranno inizialmente un sistema di solo avviso che presenta un fastidioso segnale acustico, combinato con informazioni sulla velocità rilevata dai segnali stradali tramite la telecamera del veicolo".

 

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Data di pubblicazione: 20-06-2022

Come si guida un auto elettrica? E cosa cambia per la patente?

Rispetto alle auto tradizionali, l'esperienza di guida di un'elettrica è molto diversa: bisogna abituarsi e adottare alcuni accorgimenti per ottimizzare un’andatura ecologica e preservare l'autonomia e l’efficienza del motore elettrico. Leaseplan, società specializzata in leasing e gestione di flotte, ha stilato alcuni suggerimenti utili per sapere come consumare meno energia e ottenere una guida sicura, piacevole e confortevole.
 

La prima differenza sostanziale tra le auto endotermiche e quelle elettriche è l’assenza della frizione: la maggior parte delle BEV (Battery Electric Vehicle) è dotata di una trasmissione a ciclo continuo con riduzione a rapporto fisso. Nelle vetture diesel e a benzina il cambio e la frizione consentono di gestire la potenza e la coppia del motore a combustione, valori non costanti ma variabili durante tutte le fasi. Nelle auto elettriche di ultima generazione la coppia è subito interamente disponibile, per questo non sono necessari cambio tradizionale o frizione: gli stessi rapporti si possono usare per la partenza e la percorrenza in autostrada alle alte velocità. Con una vettura a batteria ricaricabile basta utilizzare i pedali di acceleratore e freno.
 

Per ottimizzare le performance, esistono appositi sistemi per il recupero dell’energia, tra cui la frenata rigenerativa. Questa tecnologia consente di usare una parte dell’energia generata durante la frenata e le decelerazioni per aumentare l’efficienza e incrementare l’autonomia dell’auto elettrica, ricaricando la batteria della BEV per ridurne il consumo energetico.
 

Si può inoltre impostare il livello di incidenza della ricarica selezionando le modalità di guida. Di solito esistono tre opzioni: Eco prevede una maggiore intensità della frenata rigenerativa, Normale per un setting equilibrato, Sport per privilegiare le prestazioni (con un consumo superiore).
 

Naturalmente, un impatto più elevato della frenata rigenerativa penalizza le performance, rendendo l’auto meno reattiva e scattante, una soluzione più indicata dunque per la guida in città e nel traffico. Una modalità meno ecologica valorizza invece lo scatto, per usufruire di tutta la grinta del motore elettrico nei sorpassi e sulle strade extraurbane.
 

Per partire basta premere il pulsante Start, in questo modo si metterà in funzione il motore elettrico anche se l’auto rimarrà perfettamente silenziosa (la normativa prevede che fino a 30 km/h le BEV debbano ora emettere un suono per avvisare i pedoni del pericolo). Si imposta poi il selettore di guida che offre configurazioni Drive, Parking e Retro (per la retromarcia). Avendo a disposizione fin da subito tutta la coppia è necessario prestare attenzione alla partenza, perché la vettura scatta in modo considerevole. Opportuno accelerare con prudenza, evitando scatti improvvisi e sprechi di energia.
 

In marcia l'auto si guida come una normale vettura a motore termico, però con sensazioni diverse. Cambia ad esempio la percezione della velocità ed è bene adottare cautela nel rispetto dei limiti di velocità. L’accelerazione istantanea permette di raggiungere i 50 km/h in pochi istanti, dunque è essenziale moderare le reazioni.
 

Un’altra differenza tra le auto a zero emissioni e le endotermiche è la diversa strumentazione, una caratteristica subito evidente quando si sale a bordo di una BEV. Non vengono indicati i giri del motore e al posto dei classici indicatori ci sono display digitali che visualizzano le informazioni sul consumo energetico e l’autonomia residua della batteria, oltre ovviamente alla velocità. Bisogna sempre fare attenzione all’autonomia rimanente, pianificando i tragitti in base alla presenza di stazioni di ricarica compatibili con il proprio veicolo, operazione che viene spesso agevolata dal sistema di navigazione di bordo.
 

Lo stile di guida di un’auto elettrica influisce in modo significativo sul consumo energetico, per questo si deve privilegiare una guida tranquilla e rilassata rispetto a un approccio più sportivo e aggressivo. La frenata rigenerativa è uno strumento essenziale per ottimizzare i consumi e questo sistema va sfruttato il più possibile adottando ad esempio una lunga decelerazione al posto di una frenata breve e intensa. Alcune vetture sono dotate del sistema e-pedal, che consente di guidare utilizzando esclusivamente l'acceleratore: quando lo si rilascia, l'auto rallenta fino a 5 km/h o frena completamente in autonomia. Soprattutto in autostrada, una riduzione della velocità di 10-15 km/h può garantire decine di chilometri in più di autonomia. Con dei piccoli accorgimenti è possibile rendere la guida davvero sostenibile, ricordandosi di utilizzare in modo moderato anche i sistemi di bordo più energivori come il climatizzatore.


 

Cosa cambia per la patente?
Se la patente è stata conseguita sostenendo l'esame con il cambio manuale  (quello tradizionale non automatico), la nostra patente ci consente di guidare sia auto dotate di cambio manuale che di cambio automatico,

Pertanto, essendo le auto elettriche non dotate di cambio meccanico, le possiamo guidare senza fare nulla.

Se invece, la patente è stata conseguita, sostenendo l'esame con una vettura dotata di cambio automatico, sulla patente è stato riportato il codice armonizzato 78.
 

Cos'è il codice armonizzato 78?
E' la circolare del Ministero dei Trasporti del 24.01.2013  che ha stabilito le caratteristiche dei veicoli con i quali si deve sostenere l'esame esami di guida, chiarendo che questi potranno essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico.

Qualora il candidato sostenga la prova pratica di guida, su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla sua futura patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”.

Questo significa che se l'esame di guida viene sostenuto con un veicolo dotato di cambio automatico, il titolare della patente non potrà guidare veicoli di categoria B1 dotati di cambio manuale, se non dopo aver sostenuto specifica prova integrativa.

 

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Data di pubblicazione: 18-06-2022

Dal 2035 solo auto elettriche: cosa cambia per la patente di guida?

Riunito in sessione plenaria a Strasburgo, l'Europarlamento ha approvato con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti la proposta della Commissione europea che prevede lo stop alle vendite di nuove auto con motori endotermici (benzina e diesel, ma anche bifuel a metano e Gpl) in tutta Europa dal 2035. La proposta era inclusa nel pacchetto di misure "Fit for 55" per il contenimento dell'inquinamento .
 

Questo voto, peraltro in parte prevedibile, apre un'ulteriore fase delle procedure di approvazione delle normative: l'iter infatti non è concluso, adesso il testo dovrà essere sottoposto al cosiddetto "trilogo", il processo di trattative tra Consiglio Ue, Commissione e Parlamento. Poi dovrà essere recepito dalle singole nazioni: non è del tutto esclusa qualche ulteriore richiesta di deroghe. In ogni caso le vetture termiche immatricolate entro il 2035 potranno continuare a circolare.
 

Bocciati dalla votazione nell'aula di Strasburgo anche gli emendamenti che tentavano di mitigare gli effetti del bando alle ICE ( vetture termiche) come quello presentato dal PPE che prevedeva una riduzione del target elettrico del 90% e non del 100% al 2035. Avrebbe salvato la possibilitè di vendere ancora, dopo la data indicata, un 10% di modelli tradizionali. Un emendamento bocciato prevedeva inoltre la possibilità di includere i biocarburanti tra le alimentazioni alternative per ridurre le emissioni. Invece dal 2035 i costruttori dovranno immettere sul mercato vetture esclusivamente full-electric, rinunciando anche alle ibride che prevedono l'abbinamento con un propulsore termico.
 

Si salva invece, per ora, la Motor Valley italiana, il distretto dell'Emilia Romagna dove operano molte case specializzate in modelli sportivi di nicchia. Il parlamento Ue ha infatti approvato l'emendamento bipartisan firmato da eurodeputati italiani di tutti gli schieramenti per prolungare la deroga dal 2030 al 2036 alle regole comunitarie sugli standard di emissione della CO2 per i costruttori con volumi produttivi inferiori alle 10 mila unità (per le auto) e fino a 22mila per i furgoni. Ferrari e Lamborghini, per citare i nomi più prestigiosi, dunque, potranno allontanare un po' il passaggio obbligato all'elettrico puro.
 

La normativa approvata dall'Europarlamento ha suscitato reazioni non sempre positive. "Sono 70.000 i posti di lavoro a rischio nell'industria automotive, legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico" ha commentato il direttore dell'Anfia Gianmarco Giorda. "L'elettrico a oggi non è in grado di compensare la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti. Servono piuttosto azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati alla produzione di batterie per le auto elettriche".
"E' una soluzione molto ideologica e poco realistica" ha detto  il viceministro allo Sviluppo Economico, GIlberto Pichetto. "Difficile immaginare come sarà il 2035. Bisognava ridurre le emissioni in modo graduale tenendo conto della realtà che stiamo vivendo: il mercato è in forte calo, continua a svilupparsi la ricerca per motori endotermici sempre meno inquinanti e sono necessarie misure sociali per tutelare i lavoratori interessati alla transizione".


Cosa cambia per la patente?
Se la patente che abbiamo, è stata conseguita sostenendo l'esame con il cambio tradizionale (non automatico), non cambia nulla. Con la aptente, infatti si potranno guidare sia le auto con cambio automatico, quindi anche quelle elettriche, che quelle con cambio tradizionale, sempre più in via di estinzione.

Se invece, la patente è stata conseguita, sostenendo l'esame con una vettura dotata di cambio automatico, sulla patente è stato riportato il codice armonizzato 78.
 

Di cosa si tratta?
E' la circolare del Ministero dei Trasporti del 24.01.2013  che ha stabilito le caratteristiche dei veicoli con i quali si deve sostenere l'esame esami di guida, chiarendo che questi potranno essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico.

Qualora il candidato sostenga la prova pratica di guida, su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla sua futura patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”.

Questo significa che se l'esame di guida viene sostenuto con un veicolo dotato di cambio automatico, il titolare della patente non potrà guidare veicoli di categoria B1 dotati di cambio manuale, se non dopo aver sostenuto specifica prova integrativa.

 

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Data di pubblicazione: 02-06-2022

Permesso provvisorio di guida per visita in Commissione medica Locale

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
 

Circolare prot. n. 15753 del 13 maggio 2022
 

Oggetto: Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio.
 

Si fa seguito alle circolari prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 e prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021, per aggiornare le istruzioni operative relative a quanto in oggetto.
Come è noto, la circolare prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 - dato atto del nuovo comma 8-bis in seno all’articolo 126 CdS e della necessità di implementazione delle funzioni necessarie alle CML per interrogare una patente al fine di consentire la "verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività", nonché di informatizzazione di tutte le fasi del procedimento relativo al rilascio del permesso provvisorio in parola da parte delle stesse -, disponeva che il permesso provvisorio di guida fosse rilasciato:
 

  • in via transitoria con le modalità già introdotte con circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020 (cd. permesso di guida provvisorio on line generato - attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente sul Portale dell’Automobilista -, dal titolare della patente da rinnovarsi presso la CML previo accredito sul Portale stesso ed accesso con SPID, oppure da un’autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica per conto del richiedente);
  • a regime, dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc).
     

Con la circolare prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021 si è disposto che dal 1° febbraio 2021 le CML potessero rilasciare i permessi di guida provvisori, secondo la procedura informatizzata ivi descritta e le relative fasi.
Tuttavia la citata circolare prot. n.2257 ribadiva che: “…(omissis)… a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino a data che sarà comunicata con successivo provvedimento di questa Direzione Generale, nella fase di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, il permesso provvisorio di guida sarà rilasciato tanto con la procedura di cui alla più volte citata circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020, quanto dalle CML o dagli uffici delle stesse che saranno stati a tal fine abilitati a mezzo delle apposite su citate credenziali aggiuntive: tanto al fine di garantire la massima efficienza del servizio all' utenza nella naturale fase di sperimentazione ed addestramento dei nuovi soggetti preposti al rilascio.”.
 

Precisava, infine, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio on line, di cui alla circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020, erano state implementate con le funzionalità di verifica dell'eventuale sussistenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che pertanto, sussistendone, il sistema avrebbe generato allegati conformi a quelle di cui agli allegati 3 o 4 della circolare 2257 del 22 gennaio 2021.
 

Tanto premesso, a distanza di oltre un anno da quest’ultima circolare, appare necessario riconsiderare le attuali procedure di rilascio sotto i seguenti profili:
 

  • progressiva transizione verso il regime definitivo;
  • superamento della logica emergenziale sottesa dalla circolare prot. n. 18789 dell’8 luglio 2020 e, per l’effetto, 
    • ricollocazione della procedura di rilascio del provvedimento in parola - che costituisce a tutti gli effetti un titolo abilitativo alla guida, sia pure alle condizioni e nei limiti che gli sono propri – nell’ambito delle competenze dei soggetti istituzionalmente deputati al loro rilascio e quindi gli UMC, gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole, nonché le CML;
  • rivalutazione delle condizioni imposte dalla legge per il rilascio del premesso di guida in parola.
     

Pertanto, al fine di sistematizzare le disposizioni in materia, si dispone quanto segue.

L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida
che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”.
 

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:
 

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.
    È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
     

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

  1. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  2. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
    Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot.n. 18789 dell’8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell’apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML.
    Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  3. il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all’allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
     

Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.
Si rammenta ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:
 

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l’autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.
     

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata.
È soppressa ogni disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente circolare.
 

La presente è inviata alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con preghiera di fornire le conseguenti indicazioni operative agli organi di polizia stradale.

Ing. Pasquale D’Anzi

Data di pubblicazione: 22-05-2022

Guida senza patente: quali sono le sanzioni e cosa si rischia

Il Codice della Strada all’articolo 116 comma 1 stabilisce che chiunque si metta alla guida di un veicolo a motore deve essere in possesso di una patente di guida valida della categoria prevista per il tipo di veicolo che si deve guidare e cita testuali parole: “Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”.
 

Questa norma è valida per tutte le strade pubbliche e su quelle private adibite ad uso pubblico, mentre invece non vale su strade completamente private, piste, autodromi.
 

La storia relativa a questa violazione è passata più volte da modifiche relative soprattutto alla sua natura di reato o meno: nel 1993 era considerata tale, nel 1999 viene depenalizzata, nel 2007 ripenalizzata e nel 2016 un nuovo ripensamento che la depenalizza nella maggior parte dei casi.

 

Le sanzioni per chi guida senza patente

Le sanzioni previste per chi viene colto alla guida di un mezzo senza avere la patente sono disciplinate dall’articolo 180 comma 7 del Codice della Strada ai sensi del quale: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 €. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 a euro 102”.
 

Con la depenalizzazione del 2016 le forze dell’ordine possono applicare esclusivamente una sanzione amministrativa di questo importo.
 

È bene ricordare che qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti si sarà soggetti ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro a meno che non sia possibile verificare da parte degli stessi organi di polizia la correttezza delle informazioni presso banche dati pubbliche.
 

Bisogna però fare delle distinzioni perché il conducente che sta guidando senza patente si può trovare in una delle seguenti casistiche:
 

  • non ha mai conseguito la patente o gli è stata revocata definitivamente
  • ha la patente, ma è scaduta la validità
  • la sua patente è sospesa
  • ha la patente revocata
  • ha dimenticato la patente
  • è al volante con patente smarrita o rubata
  • ha una patente estera ed è residente in Italia da oltre 1 anno
     

Analizziamo ora nel dettaglio alcuni dei casi e le loro specificità.

 

Guida con patente mai conseguita o revocata

Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente aumenta la gravità dell’illecito. Ad oggi, seppure si tratti soltanto di illecito amministrativo, la multa è elevata: dai 5.000 € (ridotti a 3.570 se il pagamento avviene entro i cinque giorni) ai 30.000 €, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
 

La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, con atto già notificato, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.
 

Leggi qui l’approfondimento: Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso
 

Attenzione anche a chi prestate l’auto: l’incauto affidamento di un veicolo a persona senza patente fa scattare la sanzione prevista dall’articolo 116 comma 14 del Codice della Strada con esborsi da 398 a 1.595,00 €.

 

Guida con patente scaduta

Il Codice della Strada, nell’articolo 126 al comma 11, stabilisce due tipi di sanzioni per chi guida con la patente scaduta: una pecuniaria ed una accessoria.
 

La sanzione pecuniaria prevede il pagamento di una somma che va da 155 a 624 € e a decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
 

La sanzione accessoria è il ritiro della patente scaduta da parte delle autorità, senza perdita dei punti della stessa.
 

Il guidatore sorpreso alla guida con il documento scaduto, dopo aver pagato la sanzione, ha tempo 10 giorni per sottoporti alla visiti medica e poter ritirare la patente presso la polizia locale, altrimenti oltre i 10 giorni il documento verrà consegnato alla Prefettura in attesa di rituro.
 

Ricapitolando, tra sanzione e costi di rinnovo, per aver guidato con patente scaduta si può arrivare a circa 800 € di esborso. Meglio ricordare che la patente può essere rinnovata fino a 4 mesi prima della scadenza ufficiale, che per le nuove patenti europee il giorno della scadenza del documento coincide con quella del proprio compleanno e, in caso di incidente, la maggior parte delle compagnie assicurative non risarciscono i danni causati.
 

Per tutte le informazioni qui una guida dettagliata: Patente che scade? Ecco tutto quello che devi sapere per il rinnovo della patente

 

Guida con patente sospesa

In generale, le sanzioni per guida con patente sospesa sono una multa da 2.050 euro fino a 8.202, la revoca patente e il fermo veicolo per 3 mesi.

Per approfondire l’argomento clicca qui: Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

 

Guida con patente smarrita o rubata

In questa casistica si applicano le multe descritte nel paragrafo generale tra i 42 e i 173 €, ma il conducente avrà l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento e, contestualmente, presentare richiesta per una nuova patente di guida.
 

Verrà rilasciato all’automobilista un permesso di circolazione provvisorio della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni ulteriori ed entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

 

Guida con patente estera e residenza italiana

In Italia è possibile guidare con le patenti rilasciate nell’Unione Europea, che sono equiparate a quelle nostrane, e anche con le patenti extracomunitarie come descritto nell’articolo 135 del Codice della Strada. La discriminante nasce nel momento in cui il guidatore sia anche residente nel territorio italiano.
 

Nel caso di possesso di patente UE al momento della scadenza dovrà essere convertita in quella italiana.
 

Nel caso di patente non comunitaria c’è l’obbligo di conversione per i residenti entro 12 mesi.
 

Se il guidatore è residente in Italia da più di un anno e circola con una patente rilasciata da uno Stato estero extraUE ancora valida, pagherà una multa di importo compreso tra i 155 e i 625 €. Inoltre, la patente sarà ritirata e verrà trasmessa all’Ufficio della Motorizzazione Civile per la conversione.
 

Nel caso, invece, che guidi con una patente extracomunitaria non più valida incorrerà in una sanzione tra i 2.257 e i 9.032 € e il veicolo sarà sottoposto al fermo amministrativo.

 

Così diventa reato guidare senza patente

Anche con la depenalizzazione del 2016 ci sono dei casi in cui la guida senza patente costituisce reato con annessa denuncia all’autorità giudiziaria, arresto fino a un anno, ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo ai fini della confisca (a meno che non appartenga a persona estranea al reato). I casi sono:
 

  • se c’è recidiva/reiterazione nel biennio
  • se la persona è sottoposta a misura di prevenzione (non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l'arresto da 6 mesi a 3 anni)

 

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TAG: PATENTE, SANZIONI, GUIDA SENZA PATENTE

Data di pubblicazione: 19-04-2022

Revisione della patente di guida: da chi è disposta e quando viene richiesta

REVISIONE PATENTE
Art-128 cds



La revisione della patente di guida è un provvedimento che può essere disposto dalla Motorizzazione civile o del Prefetto, quando:
 

-vi sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici prescritti 
-vi sono dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida
-quando il conducente perde tutti i punti sulla patente 
 

Dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici
Se vi sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici, viene disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, che stabilirà se il conducente può continuare a mantenere la propria patente oppure se la patente  deve essere sospesa per un certo periodo di tempo o revocata definitivamente.
L'esito della visita medica viene comunicato agli uffici competenti affinchè possano emettere  gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.


La visita medica presso la commissione medica locale, è sempre disposta nei seguenti casi:

•    guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
     (violazione articoli  186 e 187 codice della strada)
•    in caso di coma di durata superiore alle 48 ore
•    quando alla guida vi sia un minorenne che ha commesso infrazioni che comportano
      la sospensione della patente
•    a seguito di incidente che ha provocato lesioni gravi a persone
 

Dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida
Quando vi sono dubbi, sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida, viene disposta la revisione tecnica, in pratica bisognerà sottoporsi ad  un nuovo esame di teoria e guida.
 

L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa. Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione può presentarsi all’esame di revisione sia come privatista sia come allievo di  una scuola guida.

Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione deve sottoporsi ad  una prova di teoria superata la quale accede ad una prova pratica di guida.
L’esito negativo della prova di teoria imlìplica la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida. L’esito negativo della prova pratica di guida, comporta comuque la revoca della patente di guida. 
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo.
 

Prova di teoria: come si svolge    
La prova teorica, viene svolta  attraverso un sistema di schede quiz informatizzate, e viene tenuta presso le sale esami degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
 

Come sono fatti i Quiz per l'esame teorico di revisione
I quiz che compongono la scheda dell'esame sono simili a  quelli appartenenti al listato Ministeriale per il conseguimento della patente di cui si è titolari: ad esempio, chi deve sostenere un esame di revisione della patente B, dovrà  rispondere alle stesse domande previste  per l'esame di conseguimento della patente B. 
Stessa cosa per la revisione della patente AM ecc.



    
     
Prova pratica di guida: come si svolge    
La prova pratica di guida  è effettuata in apposita giornata successiva alla sessione degli esami di teoria. Nel caso di revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione della stessa, l'esame di revisione sarà effettuato dopo il periodo di sospensione.


Veicoli utilizzabili per la prova pratica
La prova pratica può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 C.d.S.
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione, prima di iniziare la prova pratica con veicolo privato deve esibire:

a) patente di guida ovvero, nel caso di patenti ritirate dalle competenti Autorità e non restituite al titolare, autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
b) carta di circolazione del veicolo con il quale intende effettuare la prova pratica. Dal documento deve risultare che il veicolo è intestato al conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione. Qualora il veicolo sia di proprietà di terzi, si consente l’uso del veicolo per la prova pratica purché sia compilato l'apposito modulo;
c) certificato di assicurazione R.C. in corso di validità.


Programma della prova pratica di guida
Per la prova pratica, il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dovrà dimostrare di osservare in concreto le norme di comportamento e di essere in possesso della dovuta perizia tecnica. In pratica dovrà sottoporsi ad un esame di guida del tutto simile a quello sostenuto quando si consegue la patente.


Richiesta di declassamento
Quando il conducente, titolare di patente superiore (C, Ce, D,D-E) per la quale è disposta la revisione, non ha interesse a conservare la patente di guida di quella categoria può avanzare all’ufficio della Motorizzazione richiesta scritta al fine di sostenere l’esame di revisione per una patente di categoria inferiore. In questa eventualità, dopo il superamento dell’esame con esito favorevole, sarà ritirata la patente superiore e rilasciata una nuova patente di categoria inferiore.
Alla richiesta di iscrizione all’esame di revisione, gli addetti allo sportello patenti comunicano al conducente, titolare di patente per la quale è disposta la revisione, la data di presentazione per le prove d’esame.
 

Revisione tecnica a seguito di perdita completa dei punti sulla patente
Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la cosiddetta patente a punti.
La normativa di riferimento è quella prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada: stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.
 
Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 
Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.
Quando il numero di punti a disposizione della propria patente scende a zero,il titolare deve sottoporsi alla revisione tecnica della patente di guida , in pratica deve rifare gli esami di teoria e di guida in modo che venga verificato che il conducente abbia ancora i requisiti tecnici previsti dalla legge.
E' necessario sottoporsi agli esami di revisione della patente anche chi dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.


Quanto tempo c'è per sottoporsi all'esame di revisione della patente
Chi ha ricevuto il provvedimento di revisione della patente, ha tempo 30 giorni per presentare istanza per l'esame: se non la presenta, scatta la sospensione della patente.
    
Come si presenta la domanda per sottoporsi ad esame di revisione della patente di guida
Per fare domanda di esame di revisione è necessario presentare un'istanza su apposito modulo (si veda allegato alla circolare prot. 117) + copia del provvedimento di revisione + eventuale certificato medico della CML (se lo impone il provvedimento di revisione).
L'istanza ha validità 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta: se si è bocciati in una o nell'altra prova, si è soggetti alla revoca della patente.
Se si passa l'esame di teoria ma non si ha tempo di fare l'esame di pratica, si può richiedere una nuova istanza ma dell'esito positivo dell'esame sostenuto in precedenza non si tiene conto: bisogna rifare anche l'esame di teoria. 

Revoca della patente e nuovo conseguimento
Quando la patente è stata  revocata, è possibile conseguire una nuova patente di guida: tuttavia, in questo caso si viene considerati a tutti gli effetti dei neopatentati, pertanto sarà necessario svolgere le esercitazioni obbligatorie con l'istruttore di guida (circolare prot. 10162 del 2 maggio 2016)
    
 

Data di pubblicazione: 11-04-2022

Validità delle patenti: quando scadono, per quanto tempo vengono rinnovate

La scadenza della patente si legge al punto 4b del documento di guida.




Però abbiamo approntato uno schema semplice e chiaro per capire tutte le scadenze, in funzione dell'età del conducente, della categoria di patente posseduta e del numero di anni di validità concessi dopo il rinnovo.



(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t.
Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale.
Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
                        
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
                        
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
                        
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
                        
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
                        
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.


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Data di pubblicazione: 04-04-2022

Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla la validità della patente rendendola inutilizzabile indipendentemente dal ritiro del documento da parte delle forze dell'ordine. Quindi anche se fisicamente nelle mani del conducente, la patente non è più valida e non autorizza alla guida.

Chi dispone la revoca della patente
E' un provvedimento disposto dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri oppure dalla Prefettura
 

Quando è prevista la revoca della patente
•    quando il titolare non sia più in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
•    quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo
•    quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

 
Inoltre, la patente di guida è revocata dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri:

•    per gravi violazioni al codice della strada e per cattiva condotta
•    per recidiva
•    per guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada ;
•    per provvedimento dall'Autorità giudiziaria ;
•    per mancanza dei requisiti morali .
 

La patente di guida è invece revocata dal Prefetto

•    ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
•    a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
•   a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Il provvedimento con cui viene disposta la revoca è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
 

Tuttavia,  dopo un certo periodo di tempo sarà possibile conseguire una nuova patente nuovamente sottoponendosi agli esami di teoria e di pratica previsti dalla normativa. 
 

Revoca della patente per perdita dei requisiti
L’art.130 del Codice della Strada dispone la revoca della patente quando il titolare:

•    non ha più  requisiti psico-fisici previsti
•    non ha superato l'esame di revisione della patente
Se la patente viene revocata per la perdita dei requisiti psico-fisici, è necessario  distinguere fra:
 

-revoca permanente
-revoca temporanea 
 

Nel primo caso significa che la revoca è definitiva e non è più possibile rientrane in possesso, nel secondo che, superato la perdita temporanea dei requisiti, la patente viene riabilitata a seguito di visita medica (da effettuare presso la Commissione medica locale) che dimostri il pieno recupero delle funzionalità psico-fisiche
 

Guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada
Quando una persona viene trovata alla guida con patente sospesa o viola determinate norme del Codice della Strada, la sua patente di guida è revocata. Il provvedimento di revoca è disposto dalla Prefettura ed è un atto definitivo.
 
Quali sono le violazioni del codice che comportano la revoca della patente 

•    guidare con patente di guida sospesa (art. 218/6 C.d.S.);
•    guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica (art. 128/2 C.d.S.);
•    invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali (art. 176/1-19-22 C.d.S.);
•    circolare con un limitatore di velocità alterato (art. 179/2 bis - 9 C.d.S.);
•    superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità (art. 142/9bis C.d.S.) per la seconda volta in 2 anni;
•   adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata (art. 86/2 C.d.S.)
 
Come viene emesso il provvedimento
La Prefettura emette un provvedimento di revoca della patente di guida, sulla base del verbale redatto dal comando che ha rilevato la violazione (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri). Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 

Quando si può conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
 
Riferimenti normativi
Artt. 86, 142, 176, 179, 128 e 218 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 
Provvedimento dall'Autorità giudiziaria 
Quando sono violate norme del Codice della Strada con rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza), il procedimento in Tribunale può concludersi con sentenza o decreto penale di condanna che dispone la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale.
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca
•    aver causato incidente stradale con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.);
•    aver causato incidente stradale stato effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.);
•    aver partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o aver gareggiato in velocità in cui una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter);
•    aver causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
 

Come viene emesso il provvedimento

Quando la Prefettura riceve una sentenza o decreto penale di condanna con data di irrevocabilità, emette l'ordinanza di revoca della patente di guida. Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
Se la revoca è disposta a seguito di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S. , l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di irrevocabilità o di esecutività della sentenza o del decreto penale di condanna.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 5 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 10 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
 
Riferimenti normativi
Art. 9, 186, 187 e 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e artt. 589 bis e 590 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

 
Mancanza dei requisiti morali
Per poter guidare è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e morali. Il Prefetto dispone il provvedimento di revoca della patente di guida per carenza dei cosiddetti requisiti morali (art. 120 C.d.S.).
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca per mancanza di requisiti morali
I soggetti per cui questo si verifica sono elencati nell'art. 120 del Codice della Strada:
•    a) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
•    b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
•    c) persone condannate per i reati previsti agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a (uso personale di sostanze stupefacenti) del medesimo D.P.R. n. 309/1990.
 
Come viene emesso il provvedimento 
L'ordinanza di revoca della patente è disposta dal Prefetto del luogo di residenza della persona interessata. Il provvedimento può essere inviato nel luogo di residenza o notificato tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro dell'Interno che decide in concerto con il Ministro dei Trasporti  o alternativamente entro 60 giorni ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca della patente della Prefettura, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida. 
Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione (caso b), devono anche essere trascorsi almeno tre anni dal termine della misura.
Per chi è condannato per gli artt. 73, 74, 75 del D.P.R. n. 309/1990 (caso c) è necessario che l'interessato sia in possesso anche di un certificato di estinzione o riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente.
Prima di iniziare l'iter di conseguimento della nuova patente di guida, è necessario richiedere il nulla osta da parte della Prefettura , che viene concesso dopo la verifica di certi requisiti. Per questo, si consiglia di mettersi in contatto con l'Ufficio patenti della Prefettura prima di iniziare.
 
Riferimenti normativi
Art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

Ricorso contro il provvedimento di revoca della patente
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente deve essere presentato:
•    entro 20 giorni al Ministero degli interni che valuterà la richiesta insieme alla Motorizzazione Civile.
•    entro 30 giorni al Giudice di Pace, se la revoca è stata disposta dal prefetto.
•    entro 60 giorni al T.A.R. ma solo in alcuni casi.
•    Se il ricorso sarà accolto, il provvedimento verrà revocato e la patente restituita all’interessato. La restituzione sarà anche comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

 

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Data di pubblicazione: 28-03-2022

Patente internazionale: quando serve, come richiederla e quanto costa

Prima di intraprendere un viaggio in auto per andare all'estero, bisogna conoscere le norme del codice della strada del Paese in cui si deve andare.
Ad esempio è necessario conoscere  i limiti di velocità, quando è obbligatorio tenere le luci accese, di che colore sono i segnali che identificano le autostrade e le strade extraurbane, ma anche se serve la patente internazionale di guida oppure se è sufficiente la nostra patente.
 

Cos'è la patente internazionale
La patente di guida internazionale è un documento che consente di guidare un’auto, sia di proprietà che a noleggio, fuori dal territorio Nazionale.

Viene  rilasciata solo a chi è già in possesso di patente Italiana e non richiede di sottoporsi agli esami: non è uno speciale tipo di patente, ma è una sorta di traduzione giurata e ufficiale del documento di guida italiano.
Deve essere sempre esibito insieme alla patente di guida Italiana, perchè da sola non autorizza alla guida.
 

In quali Paesi, per guidare, è necessario avere la patente internazionale 

Chiariamo subito che per guidare In tutti i Paesi della UE ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) 
e in molti Stati extra-comunitari, come la Svizzera,la Repubblica Ceca, Algeria e Turchia  è sufficiente la patente di guida Italiana.
 

Patente Internazionale: si può guidare negli USA?
Il riconoscimento della patente Italiana negli USA, dipende dagli Stati: la Georgia e la Louisiana, richiedono il permesso internazionale di guida, la California o Alabama no.
Vista la differenza che c'è  tra i vari stati degli USA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare del 6 maggio 2015 la quale invita chiunque debba guidare negli USA a munirsi di patente internazionale indipendentemente dallo Stato USA in cui intende recarsi


Tuttavia, dobbiamo precisare che gli Stati Uniti ( Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani – Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 – ), Thailandia e Giappone ( circ. prot. n. 23670 ), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; in questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno.
 

In ogni caso, visitando il sito www.viaggiaresicuri.it, è possibile verificare in tempo reale se nel Paese in cui si intende guidare, è necessario disporre della Patente internazionale oppure no.

 

Le  2 convenzioni internazionali:

- Convenzione di Ginevra del 1949: validità della patente  1 anno
Il modello Ginevra è valido nelle seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Cambogia, Perù, Marocco, Canada, Cuba, Egitto, India, Giordania, Nuova Zelanda, Singapore, USA, Sud Africa, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Venezuela
 

 -Convenzione di Vienna del 1968    validità della patente  3 anni
È invece possibile usufruire del modello Vienna per guidare nei seguenti Stati: Argentina, Cile, Bahamas, Bielorussia, Brasile, Ecuador, Filippine, Indonesia, Messico, Iran, Mongolia, Sud Africa, Thailandia, Uruguay e Venezuela
 

Per la massima tranquillità, è’ in ogni caso opportuno richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, dove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello viene riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).
E' importante che l'utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, quando presenta l'istanza di rilascio di patente internazionale, specifichi il tipo di modello di patente che deisidera richiedere (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra). 
 

Ribadiamo che è possibile verificare sul sito viaggiaresicuri.it, a quale tipo di convenzione ha aderito il Paese in cui si vuole guidare: alcuni Paesi accettano solo uno dei due modelli, mentre altri accolgono entrambi i modelli.
 

Quanto dura la patente internazionale di guida

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni. Qualora però all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente Italiana.
 

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Ginevra, ha validità di 1anno. Anche in questo caso però, se all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a 1 anno, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente Italiana


Come ottenere la patente internazionale di guida
L'istanza per  richiedere la patente internazionale di guida va presentata presso gli uffici della Motorizzazione Civile, presentando la seguente documentazione:

 
o    mod. TT 746 (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista)+ fotocopia del modello compilato

o    Ricevuta di pagamento  di Euro 10,20 su c/c 9001 da pagare attraverso la piattaforma PagoPa

o    Ricevuta di pagmaneto dell'imposta di bollodi Euro 16 su c/c 4028 da pagare attraverso la piattaforma PagoPa
Leggi qui come fare a pagare le imposte sulportaledell'automobilista.
NB: il codice da inserire per il pagamento è il 26 (vedi tutta la tabella dei codici)
 

o    2 fotografie formato tessera di cui una autenticata L'autentica della foto può essere richiesta: - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.) Le foto devono essere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche tra loro, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer);


o  fotocopia fronte-retro della patente in corso di validità + originale in visione. N.B.: l’utente, che si è sottoposto con esito positivo agli accertamenti sanitari per il rinnovo di validità della patente di guida, ma che non ha ancora ricevuto LA PATENTE RINNOVATA, deve produrre anche la ricevuta di rinnovo/certificato medico dematerializzato; 

o    Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale

 
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
 

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
     

Al momento del ritiro della patente internazionale, è necessario esibire:

  • la patente di guida Italiana  in originale. Nel caso di delega, la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante.
  • 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare allo sportello della Motorizzazione

 
Chi può presentare la domanda

 

  • Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
  • Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).
  • Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

 
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
 

Tempi di rilascio
I tempi di rilascio della patente internazionale variano in funzione dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione (e del relativo carico di lavoro)  pressi cui si presenta la domanda: in generale è necessario attendere circa 15 giorni lavorativi.
Pertanto, in caso di necessità, è necessario pianificare per tempo  quando presentare l'istanza di richiesta presso la Motorizzazione, anche considerando il fatto che gli accessi agli uffici Provinciali avvengono ormai solo su appuntamento (causa Covid). Il consiglio è quello di leggere sul sito della Motorizzazione quando è possibile prendere appuntamento.
 

Costo della patente internazionale
Il costo della patente internazionale è dovuto alle seguenti imposte che è necessario pagare prima di presentare l'istanza alla Motorizzazione

•    €10,20 diritti della Motorizzazione
•    €16,00 imposta di bollo
•   €16,00 Marca da bollo da presentare in Motorizzazione al momento del ritiro
 

A questi costi, bisogna aggiungere i diritti di agenzia, qualora si decidesse di delegare una scuola guida o una agenzia di pratiche automobilistiche.

 

Per prenotare il rinnovo della patente in uno dei nostri clicca qui
 

Data di pubblicazione: 19-03-2022

Duplicato patente per furto, smarrimento o distruzione: nuova procedura

In caso di smarrimento, furto o distruzione della patente di guida, è necessario sporgere denuncia presso le Forze dell'Ordine.

 

Quando ci si reca  presso le forze dell'Ordine, per poter ottenere il permesso provvisorio di guida, l'utente dovrà portare con se:

- 2 foto formato tessera

- il proprio documento di identità valido

 

Le Forze dell'Ordine verificano se la patente è DUPLICABILE dall'UCO (vuol dire che non bisognerà andare in  Motorizzazione ma provvederanno telematicamente a richiedere il duplicato della patente), quindi rilasciano all'utente un permesso provvisorio di guida senza foto per poter circolare.
Invieranno contestualmente all'UCO (Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti) un permesso provvisorio di guida munito di foto per l'emissione della patente (una copia del permesso provvisorio di guida munito di foto viene tenuto agli atti dalle Forze dell'Ordine).
 

E' molto importante sapere che, in caso di DUPLICABILITA' della patente dall'UCO, è necessario generare, tramite il Portale dell'Automobilista  il bollettino PAGO PA, con causale 2E, per l'emissione della patente. (leggi qui la procedura per generare i pagamenti con PagoPa)
 

N.B: Il mancato pagamento del bollettino PagoPa bloccherà l'emissione della patente.
 

Nel caso in cui, invece, la patente fosse NON DUPLICABILE dall'UCO, all'utente verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida su cui sarà riportata la dicitura PATENTE NON DUPLICABILE.
L'utente dovrà quindi recarsi presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, oppure delagare una scuola guida, per poter presentare una pratica di duplicato manuale.
 

Anche in questo caso però i pagamenti delle imposte di bollo e dei diritti della Motorizzazione dovranno essere fatti attraverso il sistema pagoPA 

 

Data di pubblicazione: 12-03-2022

Visita medica per conversione patente estera

Visita medica per conversione patente estera

La conversione di una patente estera consiste nella sostituzione del documento di guida rilasciato in un altro Stato, con una patente  italiana.

Leggi l'articolo dedicato alle conversioni patenti estere


Dal 14 febbraio 2022 però, i vecchi bollettini postali c/c4028 e 9001, sono stati sostituiti con i pagamenti da effettuare sulla piattaforma pagoPa

Per effettuare questo tipo di pagamenti, è necessario creare gli avvisi di pagamento attraverso ilportaledellautomobilista
 

In alcuni casi però, per presentare la paratica di conversione patente estera, è necessario presentare un certificato medico.

 

In pratica bisogna sottoporsi ad una visita medica da parte di un medico certificatore, inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti.

La visita può essere effettuata presso lo studio del medico oppure presso una scuola guida.

In entrambi i casi, per sottoporsi alla visita, è necessario pagare un imposta di bollo da €16,00.

 

Per prenotare la visita presso uno dei nostri studi medici clicca qui

Data di pubblicazione: 10-03-2022

Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Basta accedere al portale dell'automobilista

Siamo nel pieno della digitalizzazione di tutti i documenti e non fanno eccezione  i documenti di guida.

 

Ad esempio, adesso, quando si fa una variazione di residenza, non viene più rilasciato il tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione (adesso Documento Unico) ma è necessario richiedere soltanto l'aggiornamento all'Archivio Nazionale dei veicoli (ANV).


La semplificazione, che oltre a ridurre l'enorme mole di carta che era necessaria per qualsiasi variazione che riguardasse il veicolo o la patente di guida, riguarda anche la perdita dei punti della patente: mentre prima la variazione veniva comunicata con una lettera, adesso la comunicazione avviene solo attraverso ilportaledell'automobilista

 

Per questo e per molte altre cose utili, è necessario registrarsi al portale: si possono avere gli aggiornamenti della propria patente di guida. Sarà il portale, infatti, ad inviare una email al titolare di patente, nel caso di decurtazione dei punti, oltre a dirci, in qualunque momento, quant punti abbiamo.


Inoltre, sempre dal portale, è possibile scaricare la comunicazione in formato pdf da portare presso l'autoscuola a cui ci si vuole rivolgere per effettuare il corso di recupero dei punti oppure scaricare i documenti che attestino l'incremento o la sottrazione dei punti.
Ma non solo: con le stesse modalità è possibile scaricare e stampare l’attestazione che contiene i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.
 

Inoltre, utilizzando l’app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

 

Infine, sempre dal portaledell'automobilista, è possibile pagare on line le imposte di bollo, i diritti della Motorizzazione (ad esempio se dobbiamo rinnovare la patente), o ancora pagare altre pratiche on line. Il tutto avviene attraverso la piattaforma PagoPa

 

L'avviso di pagamento però, va sempre creato attraverso il portaledellautomobilista

 

Leggi il nostro articolo dedicato ai pagamenti relativi al rinnovo della patente

Data di pubblicazione: 27-02-2022

Visita medica per conseguire la patente: l'imposta di bollo si paga con PagoPa

Per conseguire la patente di guida, è necessario sottoporsi ad una visita medica che verrà eseguita da un medico certificatore, inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti.
 

Per sottoporsi alla visita, è necessario pagare un imposta di bollo da €16,00.

Fino al 13 Febbraio 2022, l'imposta di bollo, veniva pagata su un conto corrente n.4028. Dal 14 febbraio questa modalità di pagamento non è più ammessa. E' necessario pagarla attraverso il sistema PagoPa.

Come si paga l'imposta di bollo?

E' necessario accedere a ilportaledellautomobilista

 

Dopo aver effettuato l'accesso, nel menù di sinistra selezionare, accesso ai servizi, quindi pagamento pratiche on line PagoPa.

Il codice tariffa da selezionare è N019


Da questo link potrete seguire tutte le fasi di accesso al pagamento relative al rinnovo della patente, ma che sono le stesse fasi da seguire fino alla selezione della tariffa

 




1) ricerca tariffa


 

 

2) Selezionare il tasto conducenti



3) Slezionare il tasto Domanda in bollo patenti

La tariffa selezionata sarà la  N 019, quindi completare il pagamento on line oppure stampare l'avviso di pagamento per poter poi pagare in uno degli sportelli abilitati al PagoPa

N.B: è necessario disporre del codice IUV relativo al pagamento: lo travate nel dettaglio del pagamento che state per effettuare.
Il medico dovrà inserirlo sul portaledellautomobilista, nel momento in cui verrà effettuata la visita medica.

 

La stessa procedura, va seguita per effettuare una visita per fare un duplicato, oppure la riclassificazione o conversione della patente.

 

Se ti serve il certificato medico per:
 

  • conseguimento patente
  • duplicato patente
  • ricalssificazione patente
  • conversione patente

 

Prenota qui la tua visita

Data di pubblicazione: 19-02-2022

Hai fatto la visita per il rinnovo ma la patente non arriva? Leggi tutto quello che devi sapere

Per rinnovare la patente, bisogna sottoporsi ad un accertamento sanitario, in pratica ad una visita medica.

Questa visita medica, viene fatta da un medico certificatore inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti e dotati di un codice di riconoscimento che consente loro di comunicare telematicamente alla Motorizzazione, l'idoneità del conducente.

 

La visita viene fatta presso lo studio del medico oppure presso i locali messi a disposizione da una scuola guida, ma in ogni caso è il medico e non la scuola guida a comunicare alla Motorizzazione l'idoneità. 

Quindi, cosa avviene dopo la visita?

Il medico comunica l'idoneità e rilascia un documento provvisorio di circolazione: con questa fase il lavoro del medico si è concluso perchè la nuova patente, viene spedita dalla Motorizzazione all'indirizzo che l'utente ha comunicato al medico.
E' molto importante verificare in presenza del medico, che l'indirizzo di spedizione indicato, sia correttamente comunicato alla Motorizzazione.

 

Questo indirizzo può essere diverso da quello di residenza.

 

A questo punto, la Motorizzazione, spedisce la nuova patente di guida, con una lettera assicurata, del costo di 6,86€, che l'utente dovrà pagare al postino, quando consegnerà la lettera ssicurata con la nuova patente.

Questo è il motivo per cui rinnovopatenti.it, specifica sempre che il costo indicato non comprende e non potrebbe comprendere nemmeno volendo, il costo della lettera assicurata, perchè va pagata al momento della consegna della lettera da parte del postino, non si può pagare in anticipo.

 

Perchè la patente non arriva?

Un eventuale mancato recapito della lettera, non può dipendere dal medico perchè, come detto in precedenza, il medico dopo aver comunicato l'idoneità, non ha nessuna possibilità ne di intervento, ne di verifica. La spedizione della nuova patente dipende ESCLUSIVAMENTE  dalla Motorizzazione, pertanto non è possibile chiedere al medico o alla scuola guida il codice di tracciamento della lettera assicurata, perchè non ne dispongono.

 

Cosa fare se non si riceve la nuova patente?

Si può chiamare il numero verde riportato sul documento provvisorio di circolazione, oppure scrivere una email alla Motorizzazione al seguente indirizzo:
uco.dgmot@mit.gov.it

e chiedere una nuova spedizione del documento.
Verificare comunque, che il postino non abbia lasciato un avviso di tentato recapito.

 

Data di pubblicazione: 14-02-2022

Pagamento imposte di bollo e diritti Motorizzazione su PagoPa

Guarda il video tutorial


Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi ad una visita medica, da parte di un medico certificatore.

Per poter trasmettere l'idoneità alla guida, il medico deve comunicare che l'utente abbia pagato le imposte di bollo (16€) e i diritti della Motorizzazione (€10,20).

Dal 14 Febbraio 2022, questi pagamenti non si possono più fare attraverso i vecchi conti corrente postali 4028 e 9001, ma il pagamento andrà fatto esclusivamente sulla piattaforma PagoPa dopo aver creato gli avvisi di pagamento su ilportaledellautomobilista


Durante la crazione degli avvisi di pagamento, sarà necessario inserire il codice tariffa (che varia in funzione della pratica richiesta). Per semplicià riportiamo quelli che riguardano le patenti:
I codici delle tariffe da selezionare sono i seguenti:

tariffa N004 – Rinnovo Patente (esclusa Regione
Sicilia)/Duplicato Patente con contestuale rinnovo per un totale di 26,20 euro


tariffa S160 – Rinnovo Patente (solo Regione Sicilia)/Duplicato
Patente con contestuale rinnovo


tariffa N019 – Domanda in bollo per il solo certificato medico (per conseguimento patente, duplicato patente oppure per conversione patente estera).

Dopo aver effettuato il pagamento, è necessario stampare la ricevuta che contiene dei codici IUV che il medico dovrà inserire nell'apposita scheda di conferma di idoneità.


Come fare il pagamento attraverso PagoPa

Per pagare attraverso la piattaforma PagoPa, è necessario accedere al portaledellautomobilista e seguire le seguenti fasi:

 

1) collegarsi a  ilportaledellautomobilista.it



2) Accedere con le proprie credenziali
 



3) selezionare la modalità di accesso (Spid o CIE)



4)



5) inserire le proprie credenziali SPID



6) Dopo aver effettuato l'accesso con il proprio SPID, selezionare il tasto "accesso ai servizi"



7) Selezionare il tasto "pagamento pratiche on line PagoPa"

 

8) Selezinare il tasto "Nuovo pagamento"



9) Selezionare il codice tariffa: N004 per rinnovo patente, N019 per la visita per il conseguimento, duplicato o conversione patente estera





10)

 

 

11) Selezionare il tasto "aggiungi pratica al carrello"

 

12) Selezionare il tasto "aggiungi"
 

 

 

13) Selezionare il tasto "visualizza l'ultimo carrello creato"



14) Selezionare il tasto "conferma carrello"


 

15) I campi sono precompilati con i dati di chi ha effettuato l'accesso, ma possono essere cambiati se il soggetto pagatore (colui che deve fare la visita) è persona diversa da chi ha fatto il collegamento al portaledellautomobilista.
 

 

 

16) Selezionare il tasto "conferma"


 

17) Selezionare il tasto "visualizza carrello nella sezione i miei pagamenti"



18) Selezionare il tasto + posto a destra




19) A questo punto si può decidere se:
-stampare l'avviso di pagamento e pagare presso uno degli sportelli abilitati (tabaccai, poste, Ricevitorie, sportelli bancari)
-pagare on line con carta di credito o bonifico bancario

 


NB: per la regione Sicilia, il codice tariffa di pagamento è N007

 

Data di pubblicazione: 06-02-2022

Rinnovo della patente e foto tessera: a cosa serve? Come deve essere la foto tessera?

I vecchi patentati, ricorderanno ancora quando, per rinnovare la patente, era necessario portare il documento, integrato da certificato medico, alla Prefettura che provvedeva ad annotare, a penna, la nuova data di scadenza.

Parliamo di quando la patente era un documento cartaceo.

 

Poi è arrivato il tempo della nuova patente, formato card. E per rinnovare queste patenti, venne introdotta la procedura telematica: il medico comunicava attraverso il portaledellautomobilista, l'idenità alla guida. E la Motorizzazione spediva a casa dell'interessato, un tagliando adesivo, da apporre sulla vecchia patente.
 

Questi adesivi però, spesso, si scolorivano o comunque diventavano illeggibili. Inoltre,erano più esposti ai tentativi di frode e falsificazione.
Ma,soprattutto,non erano "ben visti", dalle Istituzioni Europee.
 

Per questo motivo, dal 2 Novembre del 2013 entrò in vigore la nuova norma che abolì l’adesivo per il rinnovo della patente. Da quella data, quando viene rinnovata la patente, viene emesso un nuovo documento di guida con i dati aggiornati..

 

Come si rinnova la patente?
 

Per rinnovare la patente è necessario sottoportsi ad accertamento sanitario da parte di un medico certificatore abilitato ed inserito nell'apposito elenco della Motorizzazione.

Il medico, può effetture questo accertamento nel proprio studio oppure presso le autoscuole.


Quando ci si reca dal medico, è necessario portare con se:
 

  • patente in visione
  • un altro documento di identità, se la patente è già scaduta
  • una foto tessera
  • attestazione di versamento di €10,20 su c/c 9001
  • attestazione di versamento di €16,00 su c/c4028
  • apporre la propria firma da riportare sulla nuova patente


 

Come deve essere la foto tessera?
 

E' la  Circolare – 20/10/2016 – Prot. n. 23176 che stabilisce esattamente come deve essere la foto per la patente.
 

In sintesi possiamo dire che:
 

1. Formato della foto

La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale“, così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.
 

2. Caratteristiche generali

– Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali.

– La foto deve essere recente (non più di sei mesi).

– La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza. La dimensione della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione automatica della stessa, da parte del software.

– La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1).


 

Inquadratura e posizione
 

– Lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco. In questo modo si ottimizzano i parametri di contrasto ottenendo quindi una qualità dell’immagine migliore e facile da elaborare dai sistemi automatici.

– La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3).

– La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto. In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4).

– Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc.). Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5). L’immagine viene richiesta di tipo “frontale” perché tale sarà la scansione eseguita dai sistemi automatici.

– La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6).

– L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.
 

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
 

– Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo (Fig. 7). Eventuali ombre potrebbero alterare il confronto con l’immagine che sarà scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.

– La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile (Fig. 8).

– Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione (Fig. 9). In tal modo si ottiene una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

– La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie, sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento automatico.

– Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi (Fig. 10). Anche gli occhi sono dei riferimenti del viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11). Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.

– Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.
 

Ornamenti, occhiali e coperture
 

– Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (Fig. 12a e Fig. 12b).

– Eventuali copricapi o veli possono coprire il viso del soggetto non permettendo così la possibilità di poter riconoscere il soggetto stesso.

– Gli occhi non devono essere coperti da capelli (Fig. 13).

– Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14). Bisogna sempre fare in modo che gli occhi risultino ben visibili sia per un riconoscimento visivo, sia perché gli occhi sono parametri di riferimento importanti in fase di riconoscimento automatico.

 

– La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15).

  • La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1)

Figura 1

fig-1circ_23176_fig_1_no

Danneggiata/macchiata

  •  Va stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca (Fig. 2).
    Figura 2

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Desaturata                Scarsa risoluzione

  • La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3)
    Figura 3

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Un altro soggetto visibile / Oggetto in campo (es. giocattolo)

  • La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa tra 28 mm e 32 mm (vedi figura sotto). In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4)
    Figura 4

fig-4circ_23176_fig_4_no2circ_23176_fig_4_ok

 

Inquadratura troppo ravvicinata / Inquadratura troppo lontana

  • Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5)
    Figura 5

fig-5circ_23176_fig_5_no2circ_23176_fig_5_ok

Posizione angolata da ritratto in studio / Posizione inclinata del capo

  • La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6)
    Figura 6

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Testa non centrata

  • Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo (Fig. 7) che deve essere uniformemente illuminato
    Figura 7

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Ombra sullo sfondo / Ombra sul viso

  • La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili (Fig. 8)
    Figura 8

circ_23176_fig_8_ok circ_23176_fig_8_ok

 

Fuori fuoco

Figura 9

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Sottoesposta / Sovraesposta

  • Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi (Fig. 10)
    Figura 10

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Effetto occhi rossi

  • I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11)
    Figura 11

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Colori falsati

  • Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso (Fig. 12)
    Figura 12a

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Cappello                    Berretto

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Volto o parte del volto coperta

  • Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli (Fig. 13)
    Figura 13

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  • Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14)
    Figura 14

 

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  • La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15)
    Figura 15

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Montatura pesante / Montatura leggera ma che copre occhi
 

E' possibile fare da soli la foto tessera?

La normativa, prevede le caratteristiche della foto ma non chi la deve scattare. Motivo per cui, con i nuovi dispositivi (smathphne, tablet, totocamere), è possibile scattare da soli foto di ottima qualità adatte al rinnovo della patente.

Prenotando sul nostro sito, inoltre, è possibile allegare la foto al termine della prenotazione, in modo da abbreviare i tempi di permanenza all'interno dello studio medico

 

Data di pubblicazione: 30-01-2022

Rettifica dei dati sulla patente: ora si può fare da soli

Sul portaledellautomobilista,è stata implementata una nuova funzione molto utile all'utenza.

Dal 6 Dicembre 2021 infatti, il titolare di patente, registrato sul portaledellautomobilista, potrà autonomamente, rettificare i propri dati anagrafici, uniformando i prorpi dati riportati sulla carta di identità a quelli riportati sulla patente.

 

Di seguito i passaggi da effettuare


1) accedi al portale: nella home page troverai uno spazio dedicato alla rettifica dei dati.



 2) Cliccando dall'apposito spazio in home page, si accede ad una pagina tutorial.



3) dalla pagina Accesso ai servizi, in fondo, selezionare la voce: rettifica i dati



4) Selezionare la voce: nuova richiesta


 

5) Modificare i dati allegando la copia dei documenti richiesti

Data di pubblicazione: 23-01-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera significa che la stessa viene sostituita con una patente rilasciata in Italia.

 

Va fatta una distinzione tra una patente estera rilasciata da uno degli Stai dell'U.E, patente comunitaria, e le patenti estere rilasciate da Paesi non apparteneti all'U.E.

 

Vediamo cosa si deve fare in entrambi i casi.
 

Conversione patente estera comunitaria 
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
 

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.

Terminato il periodo di validità è necessario convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria va presentata presso un ufficio della Motorizzazione civile, presentando la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie:
    • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale
       
  • se NON c'è l'obbligo di effettuare la visita medica di idoneità psicofisica:
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
 

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)
     

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

La richiesta di conversione della patente non comunitaria va presentata in Motorizzazione, presentando i seguenti documenti:
 

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

 

Data di pubblicazione: 15-01-2022

Parcheggi, precedenze, smartphone: le novità del Codice della Strada in vigore dal 1° gennaio

Il nuovo anno ha portato con sè una serie di nuove norme legate al Codice della Strada. Novità importanti, entrate in vigore dal 1° gennaio dopo la pubblicazione, il 9 novembre 2021, sulla Gazzetta Ufficiale. Numerose infrazioni sono ora punite più severamente, e riguardano comportamenti piuttosto frequenti.
 

Particolare attenzione viene rivolta ad esempio a chi è sorpreso alla guida mentre maneggia lo smartphone o altri dispositivi elettronici come tablet, computer portatili, notebook. Il legislatore ritiene che guardare questi schermi comporti di dover distogliere le mani dal volante e di conseguenza fa aumentare il rischio di provocare incidenti.
 

Norme più rigide anche per i parcheggi. Sono stati introdotti tre nuovi divieti di sosta: non si potranno occupare gli spazi riservati a sosta e fermata di scuolabus, a donne in stato di gravidanza (o genitori di bambini non più grandi di due anni) e alle auto elettriche. Ogni Comune ha la possibilità di riservare aree specifiche per queste categorie. In questi casi le sanzioni variano da 25 a 100 euro (se commesse da veicoli a due ruote), da 42 a 173 per tutti gli altrii.  I possessori delle vetture a batterie però potranno occupare gli spazi dedicati alla ricarica solo per un’ora in più del tempo necessario al rifornimento con esclusione dalle 23 alle 7 del mattino. La deroga decade se le colonnine sono fast e super fast, cioè “veloci”. In questo caso lo spazio deve essere sempre lasciato libero appena ultimata la ricarica.
 

Attenzione, in particolare, ai parcheggi per disabili, sovente occupati da chi non ne ha diritto. Qui si è deciso di optare per la linea dura: chi non risulta in possesso dell’apposito contrassegno dovrà sborsare da un minimo di168 euro fino a 672, sanzione a cui si aggiunge la decurtazione di quattro punti dalla patente (prima erano due). Triplicano inoltre i punti decurtati, da due a sei, per chi usa un contrassegno fasullo o non valido (ad esempio una fotocopia, l’autorizzazione di altre persone o scaduta). I disabili, invece, hanno ora la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente “nel caso in cui risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.
 

Sono norme che invitano a comportamenti più civili. Per questo vengono maggiormente tutelati i pedoni, con una nuova regola ad hoc che riguarda il diritto di precedenza. Chi si trova al volante deve darla non solo ai pedoni che hanno già iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuarlo. Questo dice la Gazzetta Ufficiale: “I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio“.
 

Sempre legate a comportamenti più civili, le novità che riguardano modi di agire scorretti come il lancio di oggetti dal finestrino. E' piuttosto frequente vedere gente che getta in strada lattine, carte o mozziconi di sigaretta senza curarsi dell’ambiente. Tutto ciò viene adesso punito dall’articolo 15 del Codice della Strada che prevede “multe da un minimo di 52 fino a un massimo di 204 euro”. Prima si andava da 26 a 52 euro. È inoltre prevista una punizione anche per chi viene sorpreso mentre “insozza la strada”. In questo caso si va da “un minimo di 216 a un massimo di 866 euro”. Il principio che viene seguito è semplice: chi compie questa azione può compromettere la sicurezza. Prima la multa andava da un minimo di 108 a un massimo di 433 euro.
 

Per quanto riguarda l'uso dei monopattini, il Codice ribadisce il limite di velocità di 6 km/h in aree pedonali ed abbassa quello di tutti gli altri casi da 25 a 20 km/h. Diventano obbligatori gli indicatori di svolta, posizione e freno, inoltre devono essere utilizzati di notte bretelle o giubbotti riflettenti. È vietato l’uso di monopattini a trazione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. È consentito l’utilizzo su strade urbane con limite a 50 km/h e in tutte le aree dedicate (pedonali e ciclabili).
 

Va ricordato che la validità del foglio rosa è estesa da 6 mesi ad un anno, ma chi si esercita senza istruttore rischia una multa da 430 ad oltre 1.700 euro e il sequestro amministrativo del veicolo per 3 mesi. L’esame pratico dopo quello teorico può essere ripetuto 3 volte e non più 2 e quello teorico è rivisto con meno quiz (da 40 a 30), ma meno possibilità d’errore (da 4 a 3). Decadono le limitazioni per neopatentati purché, per il primo anno, siano accompagnati da persone con regolare permesso di guida da almeno 10 anni e che non abbiano più di 65 anni.

 

Data di pubblicazione: 12-01-2022

Revisione auto: adesso spetta il rimborso.Online la piattaforma per richiedere il rimborso di 9,95 e

Dal  1° novembre 2021 il costo per sottoporre i veicoli alla revisione periodica, è passato da 66,88 a 78,75 euro a causa del rincaro di 9,95 euro + iva 22% della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro). 
Ricordiamo che  le autovetture devono essere sottoposte a revisione dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, ogni 2 anni dopo la prima revisione.

Facile immaginare il costo complessivo che questo aumento genera nelle tasche degli Italiani.
Per "alleggerire" il provvedimento, la stessa legge che ha disposto l’aumento della tariffa Ministeriale, (dovuto essenzialmente all'adeguamento Istat della tariffa ministeriale che era ferma al 2004) ha previsto l’erogazione di un buono di 9,95 euro per chi sottopone il veicolo a revisione. 
 

Come si richiede il bonus revisione auto?
Attraverso una piattaforma web denominata Buono veicoli sicuri  che è ' stata messa on line per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, della stessa cifra (€9,95), delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi.
 

Il rimborso può essere richiesto per le revisioni effettuate dal 1 novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. Il rimborso è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.
 

Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma https://www.bonusveicolisicuri.it
attraverso l’identità digitale Spid, oppure la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), e compilare il modello. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente.
 

Nell’istanza occorre riportare il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione, che dev’essere intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente risulti incaricato dalla società stessa.

Inoltre è necessario indicare  la data dell’operazione di revisione; il codice IBAN per l’accredito del rimborso; il cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve necessariamente coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale della società; infine l’indirizzo email per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso. È obbligatorio allegare la copia dell’attestazione di avvenuto pagamento della revisione.
La piattaforma prevede il rilascio, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato.


E' bene precisare che i centri di revisione autorizzati non hanno alcun ruolo nell’assegnazione del bonus: la richiesta va fatta esclusivamente dall’intestatario del veicolo, che potrà accedere alla piattaforma digitale solo DOPO aver eseguito la revisione.

Data di pubblicazione: 08-01-2022

Fuoristrada vietato: ecco cosa dice la legge e la risposta del Governo

In questi giorni tutti gli appassionati di fuoristrada, dai guidatori di auto a quelli di moto, quad e bici, si sono allarmati a causa del decreto firmato il 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2021 a firma dei ministri Stefano Patuanelli (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) Dario Franceschini (Cultura) e Roberto Cingolani (Transizione Ecologica), dove è indicata la classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale.

Di cosa si tratta? Sono quelle strade, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata (in quest'ultimo caso possono, in caso di necessità, essere dichiarate di pubblica utilità) che solitamente uniscono aziende agro-silvo-pastorali, aree forestali e pascoli alle strade comunali.

Inoltre, sono anche quelle strade che vengono battute dagli appassionati di fuoristradismo.

 

Il nodo della discordia

La parte del decreto che ha destato le preoccupazioni di appassionati e associazioni di categoria come l’FMI (Federazione Motociclistica Italiana) riportava che: “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario”. Da qui l’interpretazione come un divieto della pratica del fuoristrada in Italia, con la relativa circolazione su percorsi e strade sterrate a fondo naturale di larghezza inferiore ai 2,5 metri, se non per motivi di lavoro, emergenza o manutenzione.

In pratica questi tratti stradali non sono soggetti al Codice della strada, benché questo faccia già parte di un vuoto legislativo precedente al decreto in questione.

 

Il chiarimento del Governo

Dopo l’alzata di scudi dei cultori e delle associazioni di categoria è arrivato un chiarimento del Governo attraverso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) presieduto da Patuanelli.

Attraverso un comunicato stampa precisa che “è opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità. Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale. Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada. Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale... tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.

In pratica il Mipaaf dice che nulla è cambiato rispetto a prima e che la competenza è in capo alle singole Regioni. Saranno questi enti ad avere competenze gestionali e valutare le singole realtà territoriali, vietando o meno il passaggio di auto, moto, quad e bici a scopo ludico.

L’intento del decreto ministeriale era quindi quello di dettare delle linee-guida per “uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata”.

 

Qualche dubbio rimane

Certi che la precisazione ministeriale tolga i dubbi su quale sia lo scopo del decreto, lo stesso non si può dire sulla stesura del medesimo. La poca chiarezza del documento, quantomeno iniziale, ha creato non poche polemiche che si sono risolte con un passaggio di responsabilità alle Regioni.

Bisognerà attendere la sua attuazione pratica, perché altri dubbi si sono già instillati nella mente dei fuoristradisti: se è vero che nel decreto si stabilisce la competenza delle Regioni, lo è altrettanto la consuetudine della superiorità della legge nazionale sulle

Data di pubblicazione: 30-12-2021

Targa estera: codice della strada bocciato dalla U.E

La Corte di giustizia dell'Ue boccia la norma del Codice della strada italiano che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni. Il testo dell’articolo 93 del Cds è quindi contrario al diritto europeo.
 

Dalla Toscana all’Europa

Il caso riguarda una coppia di coniugi multata dalla polizia stradale di Massa Carrara mentre viaggiava a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie e lì residente, e guidata dal marito, residente in Italia. Il divieto previsto dal codice stradale, infatti, impone l'obbligo di immatricolare la loro vettura in Italia, qualora vi risiedono da più di 60 giorni.

 

La Corte ritiene che il prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo sia “qualificabile come movimento di capitali”, pertanto la norma italiana costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali, restrizione che, ricorda il giudice, è ammissibile “solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame” e per “finalità di contrasto della frode fiscale” quando l'auto immatricolata in uno Stato membro è destinata all'uso permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale, ma in via di principio afferma la "contrarietà al diritto dell'Unione di una norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale".

 

Le conseguenze pratiche
Occorre attendere la decisione del giudice di Massa Carrara per vedere come si muoverà la giurisprudenza e non è detto che future sentenze seguano quanto stabilito dalla Corte Ue perché i ricorsi potrebbero essere impostati in maniera diversa da quello italiano.
 

In pratica sarà il giudice che dovrà valutare fino a che punto l'uso di un veicolo senza reimmatricolarlo in Italia possa essere configurato come un comodato transfrontaliero o un semplice modo per eludere il fisco italiano e le multe commesse in Italia (soprattutto per la difficoltà di notifica all’estero).

 

Il difficile contrasto a “furbetti” ed evasori

La norma italiana che è stata bocciata dalla Corte Ue ha lo scopo preciso di penalizzare gli abusi commessi dagli stranieri residenti in Italia (che circolano con targa del loro Paese di origine, avvantaggiandosi rispetto agli italiani in regola), però non si occupa di evasori fiscali (nemmeno quelli italiani). Infatti, nell'articolo 93 vengono derogati i veicoli con contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede nell’Unione Europea, quelli con un accordo di comodato d'uso legato all'utilizzo del veicolo nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese comunitarie.

 

Gli evasori fiscali e i cosiddetti “furbetti della targa estera” possono ricorrere a leasing, noleggio o comodato esteri senza rischiare alcuna sanzione. Se si pensa che questa pratica è spesso legata all’uso di auto di lusso soggette a superbollo e ciò non si ripercuote sulla dichiarazione reddituale, si può immaginare un danno ingente all’Erario italiano.

 

Data di pubblicazione: 23-12-2021

Autovelox,Tutor e Telelaser:come devono essere segnalati sulle strade

La segnalazione di autovelox, tutor e telelaser sulle strade italiane è una materia delicata perché proprio il mancato rispetto delle regole in materia di segnalazione è uno dei principali motivi di contestazione delle multe.

 

La differenza tra i diversi dispositivi di rilevamento della velocità

Autovelox, telelaser, scout speed e tutor sono tutti dispositivi atti alla rilevazione della velocità dei mezzi di trasporto al fine di rilevare eccessi passibili di sanzione, ma funzionano in maniera diversa e diversa è la loro segnalazione.

L’autovelox è un dispositivo fisso posizionato in un luogo preciso di una strada (non tutte, ma solo quelle stabilite dal Codice della strada) e rileva la velocità nell’istante esatto del passaggio in sua prossimità.

Il telelaser è sostanzialmente un autovelox mobile, cioè una postazione di controllo temporanea, e può arrivare a misurare la velocità fino a 600 metri di distanza dalla sua ubicazione.

Lo scout speed è un altro un sistema istantaneo che funziona come l’autovelox, ma è posizionato a bordo di un veicolo.

Il tutor, invece, ha almeno due punti di installazione (porta di ingresso e di uscita) in modo da rilevare i passaggi dell’automobilista e calcolarne la velocità media a cui è stato percorso quel tratto di strada.

 

Le modalità di segnalazione

Per poter fare le multe con questi strumenti occorre segnalare correttamente la presenza dei dispositivi agli automobilisti. In caso contrario, la multa è nulla.

Per quanto riguarda gli autovelox, telelaser e scout speed deve essere presente un cartello che avvisi del «controllo elettronico della velocità», mentre per il tutor la dicitura cambia in «controllo elettronico della velocità media» o «controllo elettronico della velocità mediante tutor».

Le diverse diciture non hanno validità, ed è possibile la contestazione, se non corrispondono allo strumento utilizzato facendo riferimento al principio di trasparenza voluto dal Ministero dell’Interno secondo cui «l’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione».

Oltre alla segnalazione della presenza dei dispositivi occorre anche segnalare l’organo operante, cioè chi utilizza quell’apparecchiatura.

Gli autovelox devono essere segnalati con la collocazione sulla postazione, o nelle immediate vicinanze, di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia operante o un’iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l’impianto.

Le postazioni mobili presidiate dagli agenti devono essere rese visibili, in maniera congiunta o alternativa alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o dall’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo.

 

A quale distanza devono essere segnalati?

Secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti è necessaria una presegnalazione dei dispositivi di rilevamento velocità, però non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la postazione di controllo e si parla di una distanza “adeguata” in relazione alla velocità di percorrenze media della strada ed al tipo di strada. Secondo il regolamento dei segnali stradali si può intendere “adeguata” una distanza di:

  • 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali
  • 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
  • 80 metri sulle altre strade

Però è ben specificata la distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox che può essere di ben 4 chilometri.

Inoltre, tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni (qual caso è necessaria la ripetizione del segnale). Sono esentate le

  • immissioni di una strada privata
  • aree di parcheggio
  • immissioni sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso sia in quelle a senso unico anche a più corsie
Data di pubblicazione: 23-11-2021

Rinnovo patente per cittadini residenti all'estero

Il rinnovo della patente per i cittadini residenti all'estero, in possesso di patente Italiana, crea molta confusione all'utenza, anche perchè gli uffici Provinciali della Motorizzazione, non sempre hanno adottato un comportamento univoco.
 

Pertanto la Direzione, ha stabilito in modo chiaro ed inequivocabile come ci si deve comportare quando bisogna rinnovare la patente Italiana ma si vive all'estero.

Cerchiamo di fare chiarezza, riportando quanto previsto dalle norme in vigore.

 

Bisogna fare due tipi di distinzioni:
 

  1. Patente da rinnovare presso la C.M.L (Commissione medica locale), prevista in presenza di alcune patologie
     
  2. Residenza all'estero da distinguere tra paesi che stanno nell'U.E oppure extra U.E
     

Nel primo caso, il rinnovo della patente può essere svolto in Italia (vedi l’avviso 22 del 24/07/2020 che recita: “… Inoltre si ricorda che, i cittadini iscritti all’AIRE, che per il rinnovo della patente hanno l’obbligo di visita in CML, possono svolgere il rinnovo in Italia. In questo caso la CML inserirà direttamente i dati del rinnovo tramite le funzioni di Rinnovo Patente consentendo l’emissione diretta della patente con recapito presso il domicilio del conducente.
 

Quindi è evidente, che possono rinnovare la patente in Italia, pur essendo residenti all'estero, i cittadini che hanno la necessità di sottoporsi alla visita presso la Commissione medica locale, indipendentemente dal luogo di residenza all'estero (all'interno o fuori dall'U.E).

 

Per i rinnovi patente, che non richiedono la visita collegiale presso la Commissione medica (le visite monocratiche) , le disposizioni del Ministero dei Trasporti, agli uffici Provinciali, sono queste:
 

·Non saranno accettate richieste di duplicato patente di iscritti AIRE residenti in Paesi UE, ad eccezione di quelle patenti con obbligo di rinnovo in CML.
 

·Per gli iscritti AIRE residenti in Paesi extra UE, è possibile il duplicato di patente per deterioramento, smarrimento, distruzione o furto con contestuale rinnovo.
 

Infatti, cita ancora la normativa,
 

· cittadino italiano residente in uno Stato UE: il duplicato deve essere rilasciato dall'autorità dello Stato in cui il titolare risiede;

 

 Normativa di riferimento:

art. 11 comma 5 della direttiva 2006/126/CEE che recita:

 

"La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento

o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le

autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la

propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione

in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso,

in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato

membro che ha rilasciato la patente iniziale.”

 

 

Data di pubblicazione: 13-11-2021

Come pagare i bollettini che servono a rinnovare la patente

Per rinnovare la patente, è necessario pagare:

 

  • €16,00 (imposta di bollo), su conto corrente 4028
  • €10,20 (diritti della Motorizzazione) su conto corrente 9001

 

Questi bollettini sono disponibili presso gli uffici postali. 

Vanno compilati con i propri dati, inserendo come causale " Rinnovo patente", e portati al medico al momento della visita.

Il pagamento dei bollettini, può essere fatto:
 

Sebbene la maggior parte dei giocatori di casinò abbia una patente di guida, non è necessario portare questo documento. Sebbene la maggior parte dei casinò abbia una politica di identità, una richiesta di identità non è necessariamente un requisito legale. Oltre alla patente, di cui di volta in volta è necessaria per continuare il casino non aams bonus senza deposito, chiedono codici fiscali e codici fiscali. Fornire queste informazioni è importante se desideri partecipare a determinati giochi da casinò come il poker. Inoltre, ti consigliamo vivamente di portare sempre con te la patente di guida.
  • presso l'ufficio postale
  • nelle tabaccherie convenzionate con la Banca 5 (ex Banca ITB) che offrono il servizio di pagamento dei bollettini DTT
  • tramite il sito www.poste.it e le App "BancoPosta", "Postepay" e "Ufficio Postale", previa registrazione
  • sul portaledellautomobilista

 

Molti studi medici convenzionati con rinnovopatenti.it effettuano il pagamento dei bollettini al posto del cliente, anticipando la somma che poi il cliente paga al medico insieme alla parcella medica. 
Nel dettaglio costi, è sempre specificato se il costo dei bollettini è compreso oppure no.


Devi rinnovare la patente a Roma? Prenota qui

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Devi rinnovare la patente a Torino? Prenota qui

 

Di seguito i passaggi da effettuare per pagare sul portaledellautomobilista

 




 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 09-11-2021

Rinnovo patente scaduta da oltre cinque anni – Esperimento di guida.

C'è una importante novità che riguarda il rinnovo della patente, che interessa tutte quelle persone che, per vari motivi, non hanno potuto rinnovare la patente e che scoprono che la propria patente è già scaduta da tempo.

In passato, si considerava un tempo limite di 3 anni dopo la scadenza riportata sul documento di guida, oltre i quali la Motorizzazione, richiedeva di sostenere l'esame di revisione della patente.
 

Nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte della Direzione Generale della Motorizzazione, in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.
 

Inoltre,  "le procedure adottate in materia dagli Uffici territoriali, hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza."
 

Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

 

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato.

Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

 

patente comprendente le categorie Esperimento/prova pratica di guida
 

CE e DE una di tali categorie

C (o C1) e DE categoria DE

CE e D (o D1) categoria CE

C1 (o C1E) e D categoria D

C e D1 (o D1E) categoria C

C e D una di tali categorie

C1E e D1E una di tali categorie

C1E e D1 categoria C1E

C1 e D1E categoria D1E

B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1,

D1E, D, DE

per la categoria posseduta diversa dalla categoria B

(o BE)

A (o A1 o A2) e B (o BE) una di tali categorie

A (o A1 o A2) e B1 una di tali categorie

AM e A (o A1 o A2) categoria A (o A1 o A2)

AM e B (o B1 o BE) categoria B (o B1 o BE)

 

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
 

Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.
 

Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.
 

In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, la Motorizzazione potrà dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
 

L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.
 

La mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte della Motorizzazione

 

Data di pubblicazione: 26-10-2021

Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

Per poter mettersi alla guida di un mezzo motorizzato serve la patente, ma occorre rispettare le norme del Codice della strada perché questa non venga sospesa o, in casi più gravi, ritirata.

 

In particolare, qui parliamo della sospensione della patente, cioè una sanzione accessoria temporanea che affianca quella amministrativa (la multa) e scatta in situazioni di infrazione del Codice di una certa rilevanza oppure quando l’automobilista perde momentaneamente i requisiti psicofisici necessari a portare un mezzo (in questo caso la sospensione dura finché l’interessato non produce una certificazione medica che attesti il recupero dei requisiti stessi).

 

Con la sospensione la licenza di guida viene “congelata” per un certo periodo di tempo durante il quale è vietato mettersi al volante.

 

Il Prefetto, ricevuta fisicamente la patente sospesa, ha tempo 15 giorni per inviare la notifica al guidatore titolare attraverso raccomandata.

 

QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE

Il Codice della strada prevede casi specifici per la sospensione della patente, ciascuno con un diverso limite temporale a seconda della gravità dell’infrazione commessa. Ecco i principali.
 

  • Velocità eccessiva
    Se si superano i limiti di velocità tra i 40 e i 60 km/h la sospensione va da 1 a 3 mesi, per i neopatentati è aumentata da 3 a 6 mesi. Superando di oltre 60 km/h i limiti previsti l’interruzione alla guida sale da 6 mesi a 1 anno e in casi di recidiva è disposta la revoca della patente
  • Circolazione contromano e manovre pericolose
    Tra le manovre pericolose ci sono il passaggio con semaforo rosso, la mancata precedenza o il mancato rispetto di una segnalazione di un agente del traffico, in questi casi la sospensione va da 1 a 3 mesi. Nel caso di sorpasso vietato o pericoloso si va da 1 a 6 mesi
  • Guida in stato d’ebbrezza
    La sospensione varia in base al tasso alcolemico del conducente:
    da 3 a 6 mesi di sospensione nel caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 a g/l
    da 6 mesi a 1 anno se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
    da 1 a 2 anni nel caso fosse superiore a 1,5 g/l
    Bisogna ricordare che se si provoca un incidente la sospensione sarà pari a 2 anni
  • Guida sotto effetto di stupefacenti
    Lo stato di alterazione da droghe alla guida prevede una sospensione da 1 a 2 anni, anche nel caso in cui il conducente rifiuti gli eventuali accertamenti
  • Circolazione sulla corsia d’emergenza in autostrada
    Questo comportamento, al di fuori dei casi esplicitamente previsti dal Codice della strada, prevede una sospensione tra 2 a 6 mesi della patente
  • Incidente
    Se è provocato due volte in un biennio per mancata sostanza di sicurezza con danni ai veicoli la sospensione va da 1 a 3 mesi, aumenta fino a 2 anni in presenza di lesioni personali colpose e arriva a 4 in caso di omicidio colposo. Inoltre, se chi provoca l’incidente non si ferma a prestare soccorso lo stop alla guida può arrivare fino a 5 anni
  • Recidiva
    Se vengono commesse due violazioni uguali nel biennio. Per esempio, nel caso di superamento dei limiti previsti tra 40 e 60 km/h la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi, oltre i 60 km/h c’è direttamente la revoca. Nel caso di utilizzo del cellulare alla guida lo stop è da 1 a 3 mesi. Invece per il mancato uso delle cinture di sicurezza è da 15 giorni a 2 mesi
  • Gare clandestine
    La partecipazione a questi “eventi” è punita con la sospensione da 1 a 3 anni della patente
  • Guida senza patente o documenti validi
    Se si guida senza patente valida (e non è possibile disporre il fermo del mezzo) o con carta di circolazione sospesa il fermo della patente va da 3 mesi a 1 anno, nel caso non si possegga l’abilitazione per la guida di un determinato mezzo lo stop è da 1 a 6 mesi.
  • Rifiuto di custodia
    Il rifiuto a custodire un veicolo sequestrato o utilizzarlo abusivamente prevede la sospensione da 1 a 3 mesi
  • Neopatentati
    Per questa categoria la sanzioni previste sono maggiormente severe. Per superamento dei limiti di velocità specifici da 3 a 6 mesi, con recidiva è aumentata da 8 a 18 mesi. Non è previsto limite di tasso alcolemico, vige la tolleranza zero. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di potenza e velocità massima dei veicoli destinati a questa categoria è prevista una sospensione da 2 a 8 mesi

 

 

Il Codice della strada prevede una possibilità di richiedere al Prefetto un permesso di guida limitato per ragioni di lavoro nel caso di patente sospesa. Si tratta di una soluzione della durata di sole 3 ore al giorno esclusivamente legate a motivi lavorativi e prevede l’aumento della durata totale della sospensione pari al doppio delle ore complessive autorizzate durante il suo periodo.

 

 

 

COME FARE RICORSO PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Si può ricorrere contro la sospensione della licenza di guida impugnando il provvedimento nelle sedi opportune: presso la Prefettura entro 60 giorni dalla ricezione della notifica oppure rivolgendosi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica stessa.

 

 

 

COME FARE PER RIAVERE LA PATENTE DOPO LA SOSPENSIONE

Ovviamente bisogna aspettare il decorso del periodo stabilito nell’ordinanza della Prefettura, poi sarà restituita dall’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio (polizia locale o carabinieri).

 

Per seguire i tempi e i luoghi del ritiro della patente post-sospensione si può fare riferimento al servizio online ufficiale “Dov’è la mia patente”, dove sono presenti le informazioni specifiche relative alla procedura di rientro in possesso della licenza di guida stessa.

 

Inoltre, il documento può essere ritirato dal titolare o da una terza persona munita di delega scritta e fotocopia dei documenti d’identità del delegante.

Data di pubblicazione: 21-10-2021

Certificato medico per conseguimento,duplicato o conversione della patente di guida

Per il rilascio di una nuova patente di guida, che sia per un nuovo  conseguimento, che per il duplicato, la conversione, o la riclassificazione e revisione, è necessario presentare alla Motorizzazione, una certificazione sanitaria (dematerializzata) rilasciata da un medico certificatore autorizzato ed inserito in un apposito elenco del Ministero dei Trasporti.

In pratica, occorre sottoporsi ad  una visita medica presso un medico certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds per la verifica dell'idoneità psicofisica del candidato.

I medici certificatori, che sono medici della Polizia di stato, dei carabinieri, dell'Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Fianza e delle ASL, dovranno accertare che ci siano i prescritti requisiti  (di vista, di udito, di capacità motorie e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente)



Documenti necessari per sottoporsi alla visita medica per il conseguimento della patente

•    attestazione di versamento di €16,00 (imposta di boll), da pagare su piattaforma PagoPa (leggi qui come pagare)

•    una foto recente formato tessera
 

•    il certificato anamnestico rilasciato da un medico di fiducia o dal medico curante che indichi le precedenti malattie dell'interessato ( necessario solo nel caso di conseguimento della patente. Per le altre visite, lo stato anamnestico, viene autocertificato dall'utente).


Al termine della visita il medico certificatore invia il certificato "dematerializzato", in formato elettronico, al Ministero dei Trasporti e rilascia una ricevuta all'interessato.

Per la richiesta di rilascio della patente presso l'Ufficio Motorizzazione civile occorre presentare la fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata dal medico, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale.

 

Certificato medico per rilascio patente: costi

Il costo del certificato medico, varia in funzione del medico che lo rilascia. In genere si va da un minimo di 25€ ad un massimo di 50€.

Alla parcella del medico, bisogna aggiungere i costi del certificato anamnestico, rilasciato dal medico curante), e l'imposta di bollo di 16€ da pagare attraverso la piattaforma PagoPa accessibile da ilportaledellautomobilista


Per prenotare una visita per il consegumento o duplicato della patente clicca qui
 

Data di pubblicazione: 17-10-2021

Certificato anamnestico per il rinnovo o per il conseguimento della patente

 

Per rinnovare o conseguire la patente di guida, è necessario sottoporsi ad accertamento sanitario da parte di un medico certificatore (abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds).

Questi sono medici della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Esercito, Guardia di Finanza, ASL, Vigili del Fuoco.

Prima di sottoporsi a questo tipo di visita, è necessario produrre il certificato anamnestico.


Cos'è il Certificato anamnestico

 

E' la certificazione rilasciata, di norma, dal medico curante, con la quale si certifica che l'anamnesi del paziente (il suo stato di salute), sia compatibile con la guida dei veicoli a motore.

In pratica 
è il documento che attesta l’idoneità del conducente a conseguire o rinnovare la patente di guida (di auto, moto e natanti) e che precede la visita del medico certificatore
Certifica  che il conducente non faccia uso di droghe, abuso di alcol e non abbia patologie ostative al rilascio o al rinnovo della patente di guida.


La certificazione anamnestica, già obbligatoria in passato, è stata reintrodotta con la Legge 29 luglio 2010 n. 120, in vigore dal 13 agosto 2010.

 

E' Il comma 2-ter della Legge 29 luglio 2010 n. 120 a definirlo:

 "Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.


Quali sono i dati che deve riportare il certificato anamnestico
 

Il certificato anamnestico può essere descritto come una sorta di dichiarazione dello stato di salute, o di malattia, dell'individuo. In esso, infatti, devono essere obbligatoriamente presenti le seguenti informazioni:
 

  • Dati e generalità del paziente, quali:
    • Nome e cognome;
    • Luogo e data di nascita;
    • Codice fiscale;
    • Luogo e indirizzo di residenza.
       
  • Oggetto della certificazione, ossia perché il certificato anamnestico deve essere rilasciato:
    • Ad esempio, sul certificato anamnestico necessario per il rilascio della patente di guida, dovrà essere riportata una dicitura di questo tipo: "Certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il conseguimento della patente di guida, ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 come modificato dalla Legge n. 120/2010".
  • Presenza (attuale e pregressa) o assenza di condizioni morbose che possono costituire un pericolo e/o possono rendere l'individuo incapace di svolgere l'attività per cui il certificato anamnestico è richiesto. Nel dettaglio, le condizioni morbose di cui sopra consistono in:
    • Patologie dell'apparato cardiocircolatorio;
    • Patologie dell'apparato respiratorio;
    • Patologie emopoietiche e del sangue (ad esempio, leucemia, linfomi sindromi emofiliche, ecc.);
    • Patologie del sistema nervoso (come l'epilessia);
    • Disturbi psichiatrici ed eventuali trattamenti - pregressi o in corso - all'interno di strutture psichiatriche e/o con psicofarmaci;
    • Patologie endocrine;
    • Diabete;
    • Patologie dei reni e delle vie urinarie (ad esempio,insufficienza renale);
    • Disturbi e alterazioni dell'apparato uditivo;
    • Patologie dell'apparato visivo;
    • Alterazioni anatomiche o funzionali dell'apparato osteoarticolare;
    • Patologie oncologiche;
    • Malattie contagiose;
    • Presenza di protesi, specificandone la tipologia;
    • Presenza d'invalidità civile, specificandone il tipo e la percentuale;
    • Esecuzione di trapianto d'organo (deve essere indicata la data dell'esecuzione del trapianto e lo stato di salute dell'individuo al momento della redazione del certificato anamnestico).


Nota Bene: In caso di presenza di una o più dei sopra citati disturbi e patologie, il medico è tenuto a specificarne la tipologia nello spazio dedicato presente sul certificato.
 

  • Presenza pregressa di condizioni di dipendenzada sostanze soggette ad abuso (alcol, sostanze stupefacenti e/o psicotrope) e l'eventuale trattamento presso SERT (Servizi per le tossicodipendenza).
  • dati del medico, quali:
    • Nome e cognome;
    • Qualifica;
    • Struttura sanitaria di appartenenza.
  • Luogo e data del rilascio del certificato anamnestico;
  • Timbro e firma del medico.
     

Il certificato anamnestico, tuttavia, non deve limitarsi a riportare un elenco delle eventuali malattie di cui un individuo è affetto, ma deve anche segnalare fatti e comportamenti tenuti che potrebbero portare a conseguenze significative - incluse quelle di rilevanza giuridica e amministrativa - sia a carico dello stesso individuo sia a carico della collettività.

La valutazione di questi aspetti, infatti, può influenzare il giudizio finale circa l'idoneità dell'individuo allo svolgimento delle attività per cui il certificato anamnestico viene richiesto (ad esempio, attività lavorative, rilascio o rinnovo della patente di guida, ecc.).

 

Quali sono le patologie che possono ostacolare il rilascio della certificazione sanitaria

Come detto in precedenza, vi sono alcune  patologie che  possono costituire un ostativo al rilascio del certificato medico necessario a conseguire o rinnovare la patente di guida.

  • diabete mellito
  • problemi cardio-circolatori
  • epilessia
  • patologie uro-genitali
  • patologie del sangue
  • patologie articolati
  • patologie psichiche
  • patologie neurologiche
  • patologie endocrine
  • problemi alla vista
  • dipendenza da alcol e droghe.
     

Importante:  la presenza di una delle patologie indicate, non vuol dire che sia negato a priori il diritto ad ottenere la certificazione che consenta di conseguire o rinnovare la patente di guida.
E' il medico che,a seconda dei casi e della gravità della patologia, può decidere di avvalersi della consulenza di medici specialistici della materia oppure chiedere che la certificazione sanitaria venga rilasciata dalla Commissione medica locale

.

Quando è valido il certificato anamnestico
 

Ai fini della sua validità, il documento deve riportare le generalità dell’individuo che ne fa richiesta, la struttura sanitaria di appartenenza, l’oggetto del certificato stesso, la data e il luogo di rilascio, e la firma del medico che ha constatato l’idoneità fisica e psichica del soggetto a prendere o rinnovare la patente di guida. 

Per essere valido, il certificato non deve avere correzioni e abrasioni che ne compromettano la leggibilità o di sospetta contraffazione. Inoltre dev’essere, come ovvio, firmato.
 

Costi
 

Il costo da sostenere per il rilascio del certificato anamnestico può variare: si va da un minimo di 30€ ad un massimo che può arrivare a 150€.
 

Quanto tempo vale il certificato anamnestico
 

Il certificato anamnestico ha una durata di durata di 90 giorni  che decorrono dalla data di rilascio.
Passati i quali, sarà necessario sottoporsi a nuova visita medica.

 

Chi può rilasciare il certificato anamnestico
 

Per il conseguimento della patente, Il certificato anamnestico viene rilasciato,di norma, dal medico di famiglia. Tuttavia, può essere rilasciato anche da:

  • Medico legale dalla ASL (Azienda Sanitaria Locale) di appartenenza;
  • Medici abilitati del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);

 

Rinnovo della patente
 

Per il rinnovo della patente invece, il certificato anamnestico viene compilato e firmato dal richiedente: si tratta infatti di una autocertificazione del proprio stato di salute.

Deve essere firmato in presenza del medico certificatore. Bisogna stare molto attenti a non dichiarare il falso: si rischia conseguenti pesanti anche dal punto di vista penale.

 

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Data di pubblicazione: 10-10-2021

Sarà più facile prendere la patente del camion nel Regno Unito, ma ancora niente conversione per gli

Il governo britannico ha deciso di riformare il sistema dei test per le patenti dei camionisti rendendolo più snello e veloce per porre rimedio alla penuria di autotrasportatori e alle conseguenti ridotte forniture in diversi settori, primo fra tutti quello dei supermercati, che da qualche tempo affliggono il Regno Unito soprattutto a causa della Brexit. Dopo alcuni incontri tra i funzionari ministeriali e le associazioni dei camionisti l'esecutivo britannico si prepara a introdurre una serie di modifiche. A partire dalla creazione di un esame unico per chi aspira alla patente C, quella dei mezzi pesanti, e per la patente E, riservata agli autoarticolati. Attualmente, devono passare 2-3 settimane tra l'esecuzione dei due test.
 

L'industria dei trasporti ha apprezzato la volontà del governo di snellire gli iter burocratici e ha affermato che la crisi delle forniture, che ha visto gli scaffali vuoti in certi supermercati del Paese e una minore offerta nei menù di alcune catene di ristoranti, è stata creata da una sorta di "tempesta perfetta". Fra le ragioni, l'esodo di autisti stranieri, tra cui molti italiani, dalla Gran Bretagna nel post-Brexit, una forza lavoro che invecchia e va in pensione e i problemi causati dai tanti camionisti finiti in isolamento a causa del Covid-19. Si è inoltre acuita la difficoltà a reclutare autisti, come è accaduto in altri Paesi, anche con la ripresa del dopo pandemia.
 

Ad aumentare le difficoltà britanniche c'è la Brexit. Infatti, dal 1° gennaio 2021, terminato il processo di transizione d'uscita dall'Unione Europea, le patenti rilasciate nel Regno Unito sono considerate extracomunitarie come comunicato con una circolare dell’8 gennaio 2021 dalla Direzione Generale della Motorizzazione italiana.

Per tali documenti, quindi, è ora necessario applicare le disposizioni previste per le patenti extracomunitarie e per il momento (fino a nuove disposizioni) non è possibile accettare domande di conversione delle patenti di guida britanniche da parte degli Uffici della Motorizzazione civile.
 

Allo stesso tempo si precisa che ogni istanza di conversione di patente di guida britannica, presentata entro il 31 dicembre 2020, deve proseguire regolarmente il suo iter e consentire il rilascio della patente di guida italiana, salvo ovviamente motivi ostativi.
 

Il nostro Ministero dei trasporti ha precisato che sono già in corso specifiche trattative con le autorità britanniche per poter ripristinare il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, ai fini della conversione, tra l’Italia e il Regno Unito.

Data di pubblicazione: 25-09-2021

Duplicato patente per furto o smarrimento



Cosa fare in caso di smarrimento, furto, distruzione patente
 


1) Step: denuncia agli organi di polizia


Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della patente, per poterne  ottenere il duplicato,  è necessario sporgere denuncia presso gli organi di polizia.

Questa operazione deve essere fatta dall'intestatario del documento di guida entro 48 ore dal momento in cui si accorge di aver smarrito oppure gli è stata sottratta la patente di guida.
Quando si sporge denuncia è necessario avere con se:

- un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)

- due fototessera.


Se non si ha la possibilità di recarsi presso i carabinieri o la polizia locale si può sporgere la denuncia online tramite il sito https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/

NB. la denuncia sporta on line va poi completata e confermata recandosi personalmente presso le autorità di Polizia.  

Pertanto, compilato il form sul sito https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/, con tutti i dati richiesti si dovrà stampare la richiesta di denuncia presentata on line per poterla consegnare presso una stazione dei carabinieri.


Permesso provvisorio di guida

Completata la denuncia, gli organi di Polizia rilasceranno un permesso provvisorio di guida che vale 90 giorni e con il quale sarà possibile circolare in attesa del duplicato.
Il permesso provvisorio di guida consente di guidare su tutto il territorio Nazionale, ma non all'estero.

Importante: dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente di cui si è denunciato lo smarrimento o il furto, non è più valida, quindi,  in caso di ritrovamento o restituzione, deve essere distrutta.

Cosa succede se lo smarrimento o il furto avviene all'estero
Se lo smarrimento o il furto della patente avviene mentre ci si trova all'estero, la denuncia può essere presentata presso le autorità di Polizia locali: quando si torna in Italia però, la precedente denuncia deve essere ripetuta presso le autorità di Polizia Italiane.

 

Dove fare il duplicato della patente per furto
Al momento della denuncia, l'organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile d'ufficio (la richiesta alla Motorizzazione viene inoltrata telematicamente dalle forze di Polizia)  oppure se il duplicato dovrà essere richiesto " manualemnte" dall'interessato ad un Ufficio motorizzazione civile.

 

Patente duplicabile d'ufficio
Se, al momento della denuncia, la patente risulta "duplicabile d'ufficio" occorre presentare all'organo di Polizia 2 fotografie uguali, formato tessera: l'organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida. Successivamente il nuovo documento di guida, viene spedito all'indirizzo di residenza dell'intestatario con posta assicurata, al costo di € 10,20 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.
Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dall'organo di Polizia, occorre contattare:

•    numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la patente

•    email:  uco.motorizzazione@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.
 

Patente non duplicabile d'ufficio

 Se la patente risulta "non duplicabile" al momento della denuncia
oppure se, dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale
l'interessato deve fare la richiesta di duplicato presso un Ufficio Provinciale della motorizzazione civile.
 


Documentazione da portare in Motorizzazione

1)  domanda su modello TT 2112
Il modello TT2112 è disponibile:

o    allo sportello dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione, oppure
o    online sul Portale dell'automobilista

2)         denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente
            (la denuncia presentata alle Autorità estere deve comunque essere reiterata agli organi di            polizia italiani) 
3)         attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001
            (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
4)         2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
5)         originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento
6)          originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia. 


 

Documenti aggiuntivi per pratiche di motorizzazione presentate da cittadini extracomunitari

 

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

•          permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale

oppure

•          carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia

•          se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,

o          fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)

o          fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

 

Presentazione domanda per pratica di motorizzazione tramite delega
 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.

La persona delegata deve avere:

•          delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda

•          proprio documento di identità originale

•          copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)

 

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Data di pubblicazione: 13-09-2021

Navigatore e sicurezza di guida

Ormai è uno strumento irrinunciabile per i viaggi, in città o fuori, alla scoperta di nuove destinazione. Il navigatore è entrato nelle nostre vite con la stessa irruenza degli smartphone.

E ci semplifica molto la quotidianità, a patto di usarlo con intelligenza e non subire passivamente gli ordini impartiti da una voce meccanica non sempre gradevole.

Fino a qualche anno fa il navigatore in auto era un optional intrigante e costoso, specchio del lusso, oggi invece anche i modelli meno sofisticati lo offrono a condizioni vantaggiose. Nel frattempo la tecnologia è evoluta, e quindi è anche possibile "importare" in vettura (tramite i sistemi Apple Car Play e Android Auto) i servizi del nostro navigatore personale integrato nel cellulare (basta una app).

Avere un assistente vocale, insomma, è diventato più semplice. E sarà assolutamente indispensabile in futuro, quando ci dovrà indicare le più vicine stazioni di ricarica per vetture elettriche.

Sono ancora frequenti tuttavia i casi di automobilisti che sono finiti in situazioni imbarazzanti (e pericolose) proprio perché lì li aveva mandati il navigatore. In un fosso, addirittura in un lago, sovente in una strada senza sbocchi. Possibile? Sì. Non tanto per deficit tecnologici, che sono rarissimi, quanto piuttosto per la nostra incapacità di impartire informazioni corrette al navigatore. Abbiamo sempre fretta, nessuno di noi controlla ogni volta le impostazioni di base, inseriamo la destinazione e via.

Proprio questa mancanza di cautela determina a volte i guai, includendo percorsi speciali che sovente non sono ideali, o escludendo quelli più agevoli. Il più breve, ad esempio, non è sempre il migliore: può condurre a volte in stradine quasi impraticabili.

I produttori di navigatori per l'automotive sono numerosi, non solo i colossi TomTom e Garmin. Va però precisato che i sistemi integrati nella vettura necessitano di aggiornamenti frequenti, perchè le condizioni delle strade variano spesso. Quelli non "in rete", cioè supportati da una mappa originale e non da un sistema "online" tramite wi-fi, non ci aiutano inoltre ad evitare gli ingorghi. Perché non possono sapere se un tratto lungo il percorso è bloccato, magari a causa di un incidente. In compenso sanno riposizionarsi rapidamente se noi ignoriamo le istruzioni che il navigatore stesso ci impartisce. E questo è rassicurante.

Ma come funzionano i navigatori satellitari?  Sono dispositivi elettronici digitali che ricevono il segnale radio satellitare GPS (Global Positioning System) e leggono un sistema di database stradale. I più moderni sfruttano la tecnica della navigazione "turn by turn" grazie a un algoritmo basato sulle mappe in memoria integrate da ulteriori dettagli sulle strade (nuove, meno conosciute, non memorizzate, sensi unici ecc.) presi da internet, insieme a informazioni sulla viabilità o sui controlli elettronici di velocità. Funzione, quest'ultima, davvero preziosa per evitare multe.Il navigatore adotta un sistema di triangolazione che determina la posizione di un corpo in un punto qualsiasi del globo basandosi sui dati presenti riguardo la distanza da almeno tre punti distinti (necessita dunque la comunicazione costante con tre satelliti diversi), permettendo un calcolo molto preciso sulla posizione.

Sulle auto di prestigio, i display touch in plancia sono diventati spettacolari e giganteschi. Non va apprezzato soltanto il lato estetico dell'evoluzione: avere la mappa e le informazioni davanti agli occhi aiuta a distrarsi meno.

In ogni caso, impostiamo la funzione vocale, perché quando si guida sentire è sempre meglio di guardare.


 

A cura di Piero Bianco

Data di pubblicazione: 08-09-2021

Duplicato patente per deterioramento

Quando la patente di guida è deteriorata, rotta o illeggibile, va richiesto il duplicato patente per deterioramento.

Nello specifico il duplicato 
va richiesto quando non sono leggibili:

  • estremi di riconoscimento del documento
  • dati anagrafici del titolare
  • data di scadenza
  • fotografia del titolare

 

Dove bisogna inoltrare la richiesta di duplicato della patente per deterioramento
 

La richiesta di duplicato della patente per deterioramento, deve essere presentata presso un Ufficio della motorizzazione civile oppure presso una scuola guida

 

Documentazione necessaria per richiedere il duplicato della patente per deterioramento

 

  • domanda su modello TT 2112. Il modulo è disponibile presso

 

  • attestazione del versamento di € 10,20 pagati sul c/c 9001
    (il bollettino prestampato è in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione del versamento di € 32,00 pagati sul c/c 4028;
    (il bollettino prestampato è in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) 
  • fotocopia completa (fronte-retro) della patente e originale in visione;
     
    • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata: la foto può essere autenticata all'anagrafe, da un Notaio oppure direttamente presso lo sportello della Motorizzazione dove si presenta la pratica.
       

Inoltre:

  • se la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda è necessario presentare:
     

Cosa devono fare in più i cittadini extracomunitari

 

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli presso la Motorizzazione, oltre al resto della documentazione prevista, devono aggiungere i seguenti documenti: 

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
  • La documentazione aggiuntiva va presentata sia al momento della richiesta, sia al momento del ritiro del nuovo documento di guida.
     

Cosa bisogna fare per delegare un'altra persona alla presentazione della domanda di duplicato per deterioramento della patente
 

Quando la domanda non può essere presentata dal diretto interessato, La pratica può essere presentata allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile,  anche da una persona delegata.
 

La persona delegata però deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)
Data di pubblicazione: 24-07-2021

Scadenza patente: controlliamola prima di viaggiare

Una delle scdenze che preoccupano gli automobiisti, è quella della patente di guida.
Ma come faccio a sapere quando scade la mia patente?

La scadenza della patente è indicata al punto 5 del documento

 

 

La situazione Covid però, ha generato una serie di rinvii che l'utenza fa fatica a ricordare. 

Cerchiamo di fare un riassunto:

Ad oggi, per circolare in Italia, le patenti di guida italiane che scadono:

- tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020, sono valide fino al 29 ottobre 2021 (fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021)
- tra 30 dicembre 2020 e 30 giugno 2021, sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale
tra 1 e 31 luglio 2021 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021).

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
- tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale 
- tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021
- tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale

 

Infine, se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono valide in Italia fino al 30 settembre 2021, all’estero fino alla data di scadenza indicata nel documento.

 

E' bene ricordare comunque, che la patente è rinnovabile in qualsiasi città Italiana, indipendentemente dalla residenza, pertanto collegandovi al nostro sito

www.rinnovopatenti.it


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Dopo la visita la nuova patente, formato card, verrà recapitata dalla Motorizzazione in 3-5 giorni lavorativi successivi alla visita.
Nel frattempo, si potrà circolare (ma solo in Italia), con il documento sostitutivo rilasciato dal medico al termine della visita.

Data di pubblicazione: 23-06-2021

Apnee notturne e rinnovo patente

Il Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2016 detta gli indirizzi medico-legali da osservare per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive, o sospettati di essere affetti da tale malattia.
 

Le procedure sono distinte tra quelle per la valutazione del Medico Monocratico (medici legali ASL, delle Forze Armate e della Direzione Sanità delle Ferrovie, che visitano da soli nei loro ambulatori o nelle autoscuole) e quelle per i medici componenti le Commissioni Medico Locali delle ASL.
 

In entrambi i casi i medici sono chiamati a verificare se il soggetto candidato alla guida soffre di Apnee Ostruttive del Sonno.
 

Viene inoltre indagata la presenza e la gravità di eventuali comorbilità che già di per sé possono rendere inabili alla guida in base al loro grado di non compenso in base alle terapie seguite dai pazienti (ipertensione arteriosa farmaco-resistente, aritmie cardiache, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica, eventi ischemici cerebrali, broncopneumopatie).
 

Nel caso le patologie su indicate come possibili comorbilità non ci siano, la sostanza della valutazione resta nella verifica se residui o no, durante lo stato di veglia giornaliero, una sonnolenza tale da impedire o rendere comunque insicura la guida di autoveicoli.
 

Gli strumenti per tale valutazione sono simili sia per il medico monocratico che per le CML.
 

Vengono usati test per la misurazione della sonnolenza residua ovvero il test “Sonnolenza Diurna” o il test “Questionario sulla Sonnolenza di Epworth” da cui possono derivarsi punteggi che misurano o l’assenza di questo disturbo o il grado leggero o grave di sonnolenza residua.
 

Altro metodo è il Test dei Tempi di Reazione con il quale si misura la rapidità di risposta alla percezione di stimoli visivi o uditivi con la formulazione di un punteggio che riflette il livello di Vigilanza di ciascun soggetto.
 

  • Assente o Lieve e quindi poter riconoscere la persona come idonea alla guida anche senza limitazioni di tempo o modalità, per basso rischio.
  • Di entità Media con la possibilità di idoneità alla guida con limitazione nel tempo per la necessità di mantenere controlli più ravvicinati.
  • Di entità Elevata con la impossibilità di giudicare il soggetto idoneo alla guida.
     

I soggetti con Apnee del Sonno possono in ogni caso documentare l’assenza di sonnolenza residua fornendo ai medici valutatori il modello in Allegato 4 del Decreto Ministeriale già citato compilato dallo specialista che li ha in cura. Va precisato che la stesura del Modello Allegato 4 è possibile solo dallo specialista curante di struttura pubblica.
 

In questo modello devono essere riportati i dati anagrafici dell’interessato, il tipo di terapia prescritta per annullare gli effetti delle Apnee e la costanza con la quale il soggetto la segue (compliance), i metodi di controllo dell’efficacia della terapia stessa e soprattutto il livello di Sonnolenza Residua nelle tre possibilità di Migliorata, Non migliorata, Assente.
 

E’evidente che l’attestazione di assenza di sonnolenza porterà ad un giudizio positivo per l’idoneità alla guida sia da parte dei medici monocratici che da quelli delle CML nel caso non ci siano altre comorbilità controindicanti la guida.
 

Nella realtà, a dispetto di quanto disposto dalla norma, moltissimi pazienti con OSA vengono ancora avviati alle CML dai medici monocratici anche quando non abbiano sonnolenza o questa sia lieve, spesso con la motivazione che solo le CML potrebbero dare limitazioni nel tempo di validità necessarie per opportunità di controlli più ravvicinati nel tempo.
 

Questa motivazione però avrebbe potuto essere valida fino allo scorso 1° giugno 2019 quando è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica  del 28 marzo 2019,n.54 che, modificando precedenti norme e riferendosi a tutti i medici certificatori, anche a quelli monocratici, attribuisce “al Medico Visitatore” (non a caso viene usato il singolare) la possibilità di dare limitazione nel tempo alla idoneità alla guida unitamente all’obbligo di rilasciare al visitato una Attestazione scritta con i motivi per i quali si prescrive una limitazione nel tempo o una non idoneità.
 

C’è comunque da registrare una non completa condivisione di questa norma da parte dei medici legali che rilevando in essa una non completa chiarezza, a loro parere, auspicano una precisazione ulteriore a livello normativo.
 

Questa attestazione scritta però, tra l’altro potrà servire all’interessato in caso di ricorso avverso il giudizio nei modi consentiti dall’ordinamento attuale.

 

Ricordiamo che la procedura di eventuale ricorso in vigore prevede la cosiddetta Visita in Autotutela che si può effettuare prenotandosi presso le Unità Sanitarie Territoriali della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, presenti in quasi tutti i capoluoghi di regione. Questa possibilità è prevista anche dopo la semplice visita del medico monocratico, non solo dopo la visita effettuata da una CML.

 

Per chi si appresta a rinnovare una patente di guida è importante inoltre sapere che se riconosciuto invalido da una ASL perché affetto da OSAS (procedura necessaria per avere in comodato d’uso una C-pap) potrebbe al momento della visita di idoneità per guida trovare nella procedura informatica al momento in vigore un ostativo che non permetterebbe al medico monocratico di procedere.

 

Questo perché i medici legali ASL hanno l’obbligo per legge di segnalare alla Motorizzazione Civile se una persona è affetta da una patologia che potrebbe controindicare la guida. Non sempre questa segnalazione giunge alla Motorizzazione ma è da tenerlo presente e possibilmente verificarlo prima con le figure che possono accedere al Portale dell’Automobilista ovvero al sito informatico della Motorizzazione, ad esempio tramite le Autoscuole.

 

In questo periodo epidemico per il virus Covid 19 i pazienti affetti da OSA hanno una ulteriore difficoltà (per la verità valida per tutti i pazienti con patologie croniche) nel non poter accedere senza lunghissime attese a visite di controllo presso gli ambulatori specialistici ospedalieri da cui sono seguiti. Ne deriva, oltre a una rallentata procedura diagnostica di per sè già grave, anche una difficoltà a ricevere l’attestazione dell’Allegato 4 che abbiamo visto essere essenziale nei casi di rinnovo patente di guida. In questo caso si rivela ancor più indispensabile la Telemedicina con la possibilità di scaricare anche a distanza dalla scheda elettronica delle C-pap il report di utilizzo. Gli specialisti curanti potrebbero, anche senza far presenziare il paziente, compilare e spedire loro l’Allegato 4.

 

Vorremmo che questa occasione faccia meditare i dirigenti ASL e convincerli sempre di più a fornire apparecchiature moderne ai pazienti con queste possibilità telematiche .

 

In realtà gli stessi report forniti dalle schede delle C-pap potrebbero essere considerati delle valide relazioni cliniche da parte degli stessi medici valutatori sia monocratici che componenti le CML.

Data di pubblicazione: 08-06-2021

Gli esami di idoneità al conseguimento della patente 2020: tutti i numeri e le curiosità

Il 2020 è stato l'anno orribile del mercato automobilistico, con un calo delle immatricolazioni in Italia del 27,93% a causa del coronavirus (1.381.496 veicoli nuovi targati contro 1.916.949 dell'anno precedente). Ma c'è una connessione diretta tra la crisi del mercato e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida? Il dato è altrettanto negativo? Risposta inequivocabile: la pandemia ha provocato un considerevole calo, se non proprio un crollo.
 

Il dato emerge dalle recenti statistiche fornite dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, elaborate dalla Direzione Generale della Motorizzazione.
 

Va ricordato che, a partire dal nuovo secolo, il picco massimo di esami si è registrato nel 2004 con 2.492.090 candidati, poi è seguito un calo progressivo e altalenante: nel 2011 si sono fatti 1.805.212 esami, l'anno dopo 1.645.978, cui è seguita una debole ripresa per stabilizzarsi poco sotto ai due milioni.  Fino ai dati molto negativi degli ultimi due anni.
 

Nel 2019, in Italia, si sono svolte 1.942.083 prove di esame (il 96,5% dei candidati erano allievi di autoscuola) con 1.489.279 risultati idonei sommando le prove di teoria e guida. Il 76,43% dei candidati hanno dunque conseguito la patente, mentre 457.804 (il 23,57%) sono stati respinti.
 

Vediamo ora i dati del 2020, elaborazioni statistiche riguardanti l’attività svolta dagli uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Come per gli anni precedenti, l’attenzione è stata rivolta specificamente alle prove d’esame suddivise in base alle modalità di presentazione delle domande (privatisti, autoscuole), alle diverse categorie di patente (A-B-C-D-E-Speciali) al tipo di esame (teoria, guida), agli esiti degli esami (idonei, respinti) e al sesso dei candidati. Va ricordato che dal gennaio 2013, i Certificati di Idoneità alla Guida per ciclomotori (C.I.G.) sono stati equiparati a vere e proprie patenti, dando luogo alla categoria AM.
 

Lo scorso anno hanno affrontato complessivamente le prove d'esame (teoria o guida) 1.495.626 candidati, di cui 1.448.072 iscritti alle autoscuole (il 96,82%) e 47.554 privatisti. Il totale degli idonei è stato di 1.185.953, che rappresenta il 79,29%. Un dato leggermente migliore rispetto a quello dell'anno prima. Da notare che la stragrande maggioranza di idoneità riguarda le cosiddette "patenti inferiori" (A-B-BE-AM-AS-BF) che hanno promosso 833.471 uomini e 606.056 donne.
 

Qual è lo scoglio più grande da superare per i candidati? Anche qui le curiosità non mancano. Come in passato, anche nel 2020 la prova di teoria è risultata la più difficile da superare, respingendo il 29,17% dei candidati (228.250) con una maggior incidenza di donne. Mentre nelle prove di guida sono stati respinti soltanto l'11,42% dei candidati (81.423 contro 631.608 promossi). Dalle autoscuole proviene l'88,84% dei 617.245 candidati idonei alle prove di guida, tra i privatisti la percentuale scende al 78,6%.
 

Come detto, la categoria AM riguarda i guidatori di quadricicli, mezzi sempre più diffusi. In questo segmento hanno affrontato l'esame di teoria 65.918 candidati, di cui 51.259 promossi (il 77,76%). Alla prova di guida si sono presentati in 47.413, con una percentuale di idonei del 92,17% (43.699 candidati).
 

Altre curiosità riguardano i titolari di patente nati all'estero. Impegnati negli esami dell'anno scorso 23.754 candidati nati nei paesi dell'Unione Europea, ma il record appartiene ai 27.522 provenienti dall'Est Europa. Poi 10.309 che arrivano dall'Africa mediterranea, 13.443 dal resto dell'Africa, 14.174 dall'America centrale e meridionale, 736 dall'America settentrionale, 18.842 dall'Asia, 229 dell'Oceania. Curiosamente, tra i candidati provenienti da queste ultime sei regioni risultano in forte maggioranza le donne (addirittura il doppio rispetto agli uomini le asiatiche, tre volte di più le africane).
 

L'ultima statistica riguarda proprio le autoscuole. Dove ce ne sono di più? Non sempre la proporzione è aritmetica nel raffronto con la popolazione. Il record assoluto appartiene alla Lombardia, con 936 autoscuole operanti; al secondo posto del podio la Sicilia con 693, seguita da Veneto (607), Lazio (594), Puglia (488) e Piemonte (455). Maglia nera alla Valle d'Aosta, con appena 9 autoscuole.

 

Data di pubblicazione: 16-02-2021

Sicurezza stradale: c'è correlazione tra gli incidenti ed il colore dei veicoli?

Nel 2016, la nota società statunitense Axalta Coating Systems ha condotto le ultime indagini sull’indice di gradimento dei colori delle autovetture da parte degli automobilisti, pubblicando il Global Automotive 2016 Colour Popularity Report. Ciò che ne è risultato è che sia il colore bianco (37% delle preferenze) a dominare il podio per il sesto anno di fila nella classifica su scala globale, seguito dal color nero (con il 18% delle preferenze), il quale però rimane la prima scelta degli europei. Nel report è stato posizionato al terzo posto, in ex-equo, i colori grigio e argentato (con l’11% delle preferenze). Esiste, dunque, una chiara attrazione per le tinte neutre da parte degli automobilisti di tutto il mondo, alle quali sono seguite i colori rosso, blue, beige e verde. Ovviamente, ogni area geografica ha la sua preferenza di colore, la quale è spesso sancita dalla moda, dalla cultura locale e/o dalle numerose tradizioni. La scelta della vernice di un’automobile, tuttavia, non deve essere condizionata solo dal gusto personale del conducente o dalla moda del momento, perché dei recenti studi hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione tra i colori delle auto e dell’incidentalità a essi collegati.

Non tutti i colori sono ugualmente distinguibili in diverse condizioni di visibilità. Esistono colori che all’occhio umano risultano essere più semplici da percepire e non è un caso, infatti, che i giubbotti catarifrangenti siano di colore rosso, giallo o arancione. È da questa premessa che è iniziata un’indagine, da parte della Monash University di Melbourne, sull’esistenza, o meno, di un tipo di tinteggiatura della carrozzeria più visibile all’occhio umano e, dunque, più sicuro su strada. Lo studio del 2007, “An investigation into the relationship between vehicle colour and crash risk”, ha preso in esame circa 855 mila incidenti avvenuti dal 1987 al 2004 ed ha messo in evidenza il fatto che la sicurezza stradale sia effettivamente collegata alla tinta della carrozzeria della macchina. Più nello specifico, è stato dimostrato come le vetture dai colori con un indice di visibilità più basso (il nero, il blue, il grigio, il marrone e il verde) sono maggiormente soggette a incidenti stradali. Per contro, si osserva una netta riduzione dei numeri degli incidenti stradali quando le auto sono caratterizzate da colori maggiormente percettibili come il giallo, il rosa, l’azzurro, il rosso e le tinte metallizzate. È interessante sapere che è stato il bianco a risultare il colore più sicuro in assoluto.

Bisogna, tuttavia, prestare attenzione al fatto che gli studi che hanno cercato di approfondire questa tematica sono attualmente pochi e che ogni incidente ha una propria particolarità. Dunque, per quanto i dati statistici dicano che ci siano maggiori possibilità di sinistri stradali per i conducenti di auto dalle tinte più scure, è opportuno essere cauti nell’esaminare la correlazione tra sicurezza stradale e colore dell’auto. Infatti, nel caso (estremo) in cui, tutti gli uomini un giorno dovessero decidere di acquistare solo vetture gialle o rosa, la sicurezza su strada non aumenterebbe, anzi il numero degli incidenti stradali molto probabilmente tenderebbe ad incrementare, perché non ci sarebbe più una variazione nelle vernici della carrozzeria delle auto su strada.

In conclusione, è la variazione dei colori su strada ad essere un fattore di estrema importanza per la sicurezza stradale, non la differenza di tonalità dei colori stessi. Il problema del colore di un’auto è sicuramente il meno rilevante e influente per causare sinistri stradali. Ciò che bisogna evitare è avere un comportamento immaturo mentre si è alla guida, diminuendo, per esempio, la velocità oraria e aumentando le distanze di sicurezza. Cercare sempre di tenere un alto livello di attenzione mentre si guida un veicolo è la migliore soluzione non solo per evitare di vedersi ritirata la patente di guida, ma soprattutto per aumentare la sicurezza stradale nella comunità.

Data di pubblicazione: 15-02-2021

Patente a punti e corsi di recupero punti

Cos'è la patente a punti? Come faccio a sapere quanti punti ho sulla patente? Come faccio a recuperare i punti? Ho zero punti: cosa devo fare?

 

Queste sono le domande più frequenti che ci vengono rivolte a proposito della "patente a punti".
 

Vediamo di spiegare in modo semplice tutto quello che riguarda la normativa sulla patente a punti.

 

Il riferimento normativo è l'articolo 126-bis del codice della strada che stabilisce il punteggio attribuito ad ogni nuova patente di guida conseguita: 20 punti.
 

Questi punti possono essere "sottratti" in funzione di una apposita tabella:  in pratica ad ogni infrazione commessa, oltre alla sanzione amministrativa, viene comminata la sanzione accessoria che prevede la decurtazione di un certo numero di punti, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.
 

E' bene ricordare che per i neopatentati, il numero di punti sottratti, è il doppio rispetto agli altri.

In ogni caso, se si dovesse arrivare all'azzeramento dei punti, è necessario sottoposi all'esame di revisione della patente: bisogna rifare l'esame di teoria e l'esame di guida.

Per questo è necessario verificare qual'è il punteggio residuo della propria patente. Come?

Collegandosi al portaledellautomobilista (il portale del Ministero dei Trasporti), su cui, previa registrazione, è possibile, fra le altre cose, verificar eil numero di punti della propria patente.

 

I punti, però, si possono anche recuperare. Come? frequentando un apposito corso presso un'Autoscuola. Il costo ovviamente, dipende da ciascuna autoscuola.

I corsi durano:

-12 ore se si possiede una patente A o B:i punti recuperati saranno quelli dell'ultima infrazione con un massimo di 6

- 18 ore se si possiede una patente C, C+E, D, D+E, KA e KB : i punti recuperati saranno quell' dell'utlima infrazione con un massimo di 9

Al termine dei corsi dovrebbe essere previsto un esame finale (mai entrato in vigore).



Tuttavia, se il punteggio non arriva a totale esaurimento e l’automobilista non commette infrazioni che comportino la decurtazione degli stessi per due anni, allora la patente torna a punteggio pieno.

Ultima nota positiva: i punti possono anche essere di più dei 20 iniziali: se l’automobilista non ha mai subito una decurtazione, riceve un accredito di due punti ogni due anni per arrivare a un massimo di 30 punti in totale.

Per i neopatentati la normativa prevede che i titolari che hanno la patente da meno di tre anni vedranno attribuito un punto bonus per ogni anno trascorso senza commettere un’infrazione


 

 

 

 

Data di pubblicazione: 10-02-2021

Seggiolini e sistemi di ritenuta

Seggiolini e Sistemi di ritenuta

Viaggiare in auto con un bambino in tutta sicurezza vuol dire utilizzare i sistemi di ritenuta (seggiolini e adattatori) in maniera idonea. L’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini è una materia legittimata dall’ Art.172 del Codice della Strada, il quale afferma che:

 I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.”

Secondo la normativa, i sistemi di ritenuta devono essere utilizzati obbligatoriamente sino al momento in cui il bambino non superi i 38 Kg di peso e, per i più piccoli, con peso inferiore ai 9 Kg, è obbligatorio il seggiolino posto in senso contrario a quello di marcia dell’automobile. È stato accertato che il miglior posto per far viaggiare un bambino è quello posteriore - centrale, perché, in caso di sinistro stradale, riduce la possibilità di eventuali urti laterali potenzialmente dannosi alla sua salute. Dunque, per limitare, ed evitare, lesioni gravi (e multe), i bambini devono viaggiare solo in auto munite di seggiolino. Quest’ ultimo deve essere posizionato in modo corretto e in modo adeguato al peso, età ed altezza del piccolo passeggiero.

Tuttavia, nonostante le norme del codice stradale e nonostante i dati statistici, che rivelano dati allarmanti sul numero di incidenti automobilistici in cui sono coinvolti i bambini, c’è ancora una certa resistenza da parte degli adulti a utilizzare sistemi di ritenuta. Proprio al fine di aumentare gli standard di sicurezza e far diminuire il numero di incidenti stradali che vedono gravemente coinvolti i bambini, l’Unione Europea[1] ha deciso di adottare norme più severe.

Dal 1 gennaio 2017, infatti, sono state apportate delle modifiche alle già esistenti norme europee (l’UN ECE R44 e l’UN ECE R129) sui seggioli auto, rendendo le nuove norme più rigide.

 

Ma cos’è cambiato esattamente?

  • Per quanto riguarda la direttiva UN ECE R44/04 (categorizza i seggiolini in base al peso del bambino).

La nuova normativa disciplina più severamente gli adattatori (booster o rialzi), che sono dei piccoli sedili per bambini non dotati di appositi schienali e che permettono al bambino di essere allacciato alle cinture di sicurezza dell’automobile.

Se in precedenza vi era la possibilità di utilizzare gli adattatori per i bambini al di sotto dei 125cm di altezza, dal 2017 vige l’obbligo per gli adulti di far viaggiare sui seggiolini muniti di schienale i bambini con un’altezza inferiore ai 125 cm (fino al Gruppo 2). Si può ricorrere invece ai rialzi senza schienale solo per i bambini con un’altezza compresa tra i 125 e i 150 cm di altezza (al Gruppo 3).

Perché? Il motivo è molto semplice: non solo l’utilizzo del rialzo senza schienale pecca di mancata protezione del bambino dagli urti laterali, ma spesso le cinture di sicurezza non sono all’altezza adatta da poter proteggere in modo idoneo il bambino, che avrà la cintura circa all’ altezza del collo. Questa posizione è altamente pericolosa in casi di sinistri e può provocare gravi lesioni. Al contrario, i seggiolini muniti di appositi schienali rendono il tragitto in auto di gran lunga più sicuro, garantendo una maggiore protezione del bambino da urti.

I nuovi sistemi di ritenuta saranno dotati di un’etichetta o di un manuale d’uso per indicare quali seggiolini siano adatti al bambino in base al suo peso e altezza. È importante però sapere che, al momento, i vecchi seggiolini possono ancora essere utilizzati fino a data ancora da precisare. Tuttavia, è inutile dire che sia meglio ricorrere subito ai sistemi di ritenuta migliori e più sicuri per la salute dei piccoli viaggiatori.

 

  • Per quanto riguarda la direttiva UN ECE R129 (categorizza i seggiolini in base all’altezza del bambino).

Questa normativa si divide in tre fasi, la prima (conosciuta come “I-size”) è entrata in vigore il 2013 e la seconda entrerà in vigore nell’estate del 2017. La prima fase stabiliva l’obbligo di fissare i seggiolini con il sistema Isofix per i bambini dal giorno della nascita fino al raggiungimento dei 105 cm di altezza.

La seconda fase della norma R129 stabilisce che:

  • Il sistema di installazione ISOFIX non sarà più obbligatorio per i bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm;
  • È vietato l’acquisto di seggiolini non muniti di appositi schienali;
  • È obbligatorio l’utilizzo di sistemi di ritenuta per i bambini fino ad un’altezza pari a 150 cm. Tuttavia, l’obbligo per i seggiolini con schienale è relativo ai bambini alti almeno 125 cm, per coloro che hanno un’altezza maggiore di 125 e pari di 150 cm vi è la possibilità di ricorrere ai dispositivi di sicurezza (rialzi) senza schienale.

 

NB: le norme R44/04 e R129 coesistono e il conducente può decidere quale direttiva seguire.

 

SANZIONI: Gli adulti che non adempiono ai loro doveri incorreranno in multe più salate che vanno da 80 a 323 euro. Se l’adulto dovesse ricevere due multe nell’arco temporale di due anni, egli si vedrà sospesa la patente di guida per un periodo tra i 15 giorni e i 2 mesi.

 

 

 

 

[1]  UN/ECE è la normativa della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed ha come oggetto la regolamentazione dei dispositivi di ritenuta (seggioli auto e rialzi) per i bambini.

Data di pubblicazione: 03-02-2021

Rinnovo patente per chi ha subito un trapianto di organo

Trapianti di organo: ambia la normativa


il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69,
inserito sulla G.U. n. 161 del 27 giugno 2020, ha stabilito che l
e persone che hanno subito il trapianto di un organo, 
se la Commissione medica locale, certifica che il conducente
trapiantato presenta una situazione stabile (non suscettibile di aggravamento, 
la patente può essere rilasciata con i normali periodi di validità delle altre patenti.
Inoltre, la certificazione successiva, può essere svolta da un medico monocratico
abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds, come per le patenti normali.
Di seguito il testo del decreto


"Il  rilascio  della  patente  di guida a soggetti trapiantati di organo,
 ovvero la prima  conferma  di validita' della patente di guida successiva 
al trapianto  di  organo,sono  subordinati  ad  accertamento 
dei   requisiti di idoneita'
psicofisica svolto dalla commissione  medica  locale.  Se,  all'esito
della  visita,  la  commissione  medica  locale  certifica   che   il
conducente trapiantato presenta una condizione  non  suscettibile  di
aggravamento, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  per  il
periodo ordinariamente previsto dall'articolo  126  del  codice  e  i
successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle  condizioni
di  idoneita'  psicofisica  svolta  da  uno  dei  sanitari   di   cui
all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria  una
nuova visita collegiale qualora l'esito degli  accertamenti  clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi  circa  l'idoneita'
alla guida»."
Data di pubblicazione: 19-12-2020

Rinnovo patente e ischemia: cardiopatie ischemiche ed idoneità alla guida

Il cuore è sostanzialmente una pompa in grado di far circolare il sangue ossigenato in tutto il corpo.

Per affrontare questo importante lavoro deve essere esso stesso irrorato da una notevole quantità di sangue che gli arriva tramite le arterie coronarie.

Le cardiopatie ischemiche sono un gruppo di malattie provocate dalla mancata irrorazione di sangue al muscolo cardiaco.

Questo avviene generalmente, ma non sempre, quando le arterie coronarie sono ostruite.

E’ importante sapere che le ostruzioni delle coronarie possono essere croniche, lentamente progressive (in tal caso il paziente accusa la tipica angina da sforzo) oppure acute, rapidamente progressive fino alla occlusione completa come nel caso dell’infarto miocardico acuto e dell’angina instabile.

Essere affetti da una forma di cardiopatia ischemica ha grande rilevanza quando si valuta l’idoneità alla guida. Infatti, se è vero che in circa la metà dei casi coloro i quali sono colpiti da un infarto acuto hanno dei sintomi premonitori che li inducono a fermare l’auto, in un’altra metà dei casi tali sintomi premonitori sono assenti oppure non vengono riconosciuti dal conducente.

Numerosi studi documentano che circa il 15 % degli incidenti provocati da malore del conducente sono provocati dalla cadiopatia ischemica. 

Complessivamente si tratta di circa l’uno per cento di tutti gli incidenti stradali, non molti per la verità, ma degni della massima attenzione perché potrebbero essere evitati con opportuna politica di prevenzione.

 

ANGINA DA SFORZO

 

L’angina da sforzo è una forma di cardiopatia ischemica cronica.

E’ caratterizzata dalla comparsa di dolore al torace, alla mascella, alle spalle, alla schiena o alle braccia, che insorge generalmente in seguito a sforzo fisico o stress emotivo o esposizione al freddo e cessa con il riposo o con l’assunzione di nitroglicerina. Meno tipica è la localizzazione del dolore nella zona epigastrica (in tal caso è facile confonderla con una banale mal di stomaco).

Esiste una classificazione di gravità che è bene conoscere: la classe CCS.

 

 

 

E’ bene conoscere la classe di angina CCS perché risultano IDONEI alla patente A o B esclusivamente i pazienti con angina da sforzo CCS 1 o 2.

Nel caso invece di valutazione per la patente C-D-E non è idoneo neppure chi ha una forma lieve di angina.

Sarà quindi necessario esibire una visita cardiologica recente che attesti la stabilità della angina e riporti la classe CCS.

Non infrequentemente potrà essere richiesta l’esecuzione di un test di ischemia (prova da sforzo, ecostress, scintigrafia miocardica da sforzo).

 

 

 

ANGINA INSTABILE – INFARTO MIOCARDICO ACUTO

 

L’angina instabile e l’infarto miocardico (IMA) sono forme acute di cardiopatia ischemica e richiedono una immediata valutazione in pronto soccorso perché è necessario un trattamento medico intensivo e spesso l’esecuzione di una coronarografia seguita da angioplastica oppure da un intervento cardiochirurgico di by-pass aorto-coronarico.

Come deve comportarsi un paziente appena dimesso dall’ospedale dopo un simile evento acuto?

Se il caso non è stato risolto completamente e il paziente continua ad avere episodi di angina a riposo oppure per sforzi lievi o moderati non potrà riprendere a guidare.

Se dopo aver affrontato una breve convalescenza starà bene potrà riprendere a guidare dopo un determinato lasso di tempo.

I protocollo COMLAS prevedono delle tempistiche MINIME da rispettare per le diverse patenti di guida (vedi tabella sottostante):

 

 

Alcune volte, dopo un ricovero per infarto, il paziente potrà avere sintomi attribuibili ad uno scompenso cardiaco, ma di questo parleremo in un altro articolo.

 

a cura del  Dott. Claudio MORETTI
Medico chirurgo-specialista in cardiologia
Direttore SC Cardiologia Ospedale di Chivasso- ASLTO4
Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche
Esperienza in cardiologia interventistica: angioplastica coronarica, TAVI, impianto clip mitraliche.

Data di pubblicazione: 26-10-2020

Vista ed idoneità alla guida

Guidare, considerando il traffico, le diverse condizioni meteorologiche, le condizioni delle strade non sempre ottimali, presuppone delle capacità psicofisiche di ottimo livello al fine di evitare incidenti o complicazioni secondarie.

Per capacità psicofisiche si intendono: un alto livello di attenzione, riflessi pronti, ottima funzionalità degli arti superiori e inferiori, una perfetta integrazione delle capacità cognitive e delle funzioni sensoriali con un’ottima efficienza dell’apparato uditivo e visivo.

Queste ultime, in particolare la vista, sono fondamentali per poter ottenere l’idoneità alla guida da parte dei medici preposti al rilascio o al rinnovo della patente di guida.

Vista, o percezione visiva, è una parola semplice che comprende diverse funzioni con caratteristiche diverse ma integrate tra di loro. L’apparato visivo si basa sulla funzionalità dei due occhi; quando ne copriamo uno possiamo valutare le funzioni visive monoculari, quando entrambi gli occhi sono aperti possiamo valutare anche le funzioni visive binoculari.

Acuità Visiva è la capacità di discernere i minimi particolari di un oggetto che attira la nostra attenzione e viene fissato dall’occhio. È la capacità di percepire il più piccolo simbolo ad

una determinata distanza. L’acutezza visiva di un individuo normale corrisponde quindi alla percezione di un simbolo sottendente un minuto d’arco alla distanza convenzionale

di 5 metri in Italia (6 metri nei paesi anglosassoni). Questa funzione è misurata in decimi (un occhio con 10/10 ha un’acuità visiva normale) e viene svolta dalla parte centrale della retina, la macula e la fovea. Nonostante l’acuità visiva non riveli da sola l’efficienza

del sistema visivo nel suo complesso, in quanto rispecchia solo la funzionalità della zona di fissazione centrale, la misura del visus è la misura sensoriale più comunemente usata nella pratica clinica.

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Campo visivo è la capacità di un occhio di percepire contemporaneamente, guardando dritto

davanti, non solo distintamente l’oggetto fissato al centro dell’attenzione, ma anche tutto ciò che lo circonda, sebbene in modo meno distinto.

Sensibilità al contrasto è la capacità dell'occhio di riconoscere le diverse tonalità di uno stesso colore, ad esempio il grigio. La massima sensibilità al contrasto di una persona si valuta sottoponendo progressivamente alla sua attenzione uno sfondo chiaro su cui vengono proiettate figure o lettere che da nere diventano sempre più sbiadite, di un grigio sempre meno intenso, fino a quando non è più in grado di riconoscerle.

Adattamento al buio e all’abbagliamento: con alcuni semplici test è possibile valutare se il soggetto è in grado, con una latenza fisiologica, di discernere visivamente i particolari dopo una fase di abbagliamento o di buio.

Percezione dei colori: la capacità di discernere i colori fondamentali rosso, verde e blu, sia singolarmente che nelle loro infinite combinazioni.

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Visione Binoculare e Visione Monoculare:

Le funzioni sono appannaggio di ciascun occhio, ma l’organo della vista è un organo pari. La cooperazione sensoriale tra i due occhi è basata su un sistema di muscoli oculomotori che permette il movimento di ciascun occhio e il coordinamento dei movimenti di entrambi gli occhi, affinché siano perfettamente allineati nel fissare un oggetto. Le immagini percepite da ciascun occhio vengono inviate contemporaneamente nei centri visivi superiori dove vengono integrate tra di loro per formare una sola immagine. Questa visione binoculare normale permette anche di apprezzare la distanza tra gli oggetti che osserviamo, ci dà il senso della profondità e la stereopsi. Quando i due occhi non sono ben allineati tra di loro e non coordinati, il soggetto vede tutto sdoppiato (diploppia).

In presenza di una compromissione sensoriale completa di uno dei due occhi il soggetto ha una visione monoculare, vale a dire basata sulla funzione di un solo occhio.

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Questa condizione di visione monoculare, sebbene meno performante di quella binoculare, non impedisce, in presenza di adeguati parametri funzionali, il conseguimento di una patente di guida.

Vari studi hanno evidenziato che guidatori con deficit visivi ma ancora nei parametri minimi di legge che li rende idonei alla guida, se dotati di una piena consapevolezza, buona capacità di adattamento e prudenza, utilizzo di occhiali con lenti da vista appropriati, incorrono meno frequentemente in incidenti stradali.

Per ciascuna categoria di patente, la legge stabilisce i requisiti minimi per le varie funzioni visive monoculari e binoculari, al di sotto o in mancanza dei quali non è possibile conseguirla.

È importante sottolineare che l’esame per la patente non va scambiato per una visita oculistica. L’esame eseguito da un ufficiale serve a verificare la presenza o meno dei requisiti previsti per legge, la visita oculistica effettuata da un oculista serve invece ad escludere la presenza di patologie, a diagnosticarle precocemente e a curarle tempestivamente.

A differenza di quanto accadeva decenni fa, quando il rilievo di una patologia visiva spesso si verificava in occasione della visita di leva o dell’esame per la patente, oggi con il miglioramento delle condizioni socio-sanitarie il candidato a conseguire la patente di guida o il guidatore che si appresta a rinnovare la patente, nella maggior parte dei casi è già stato sottoposto ad una visita oculistica. Questo fa si che quando il soggetto, con il referto dell’oculista, si reca alla scuola guida o in altra sede preposta per l’esame di idoneità psicofisica alla guida, ha già la consapevolezza circa l’integrità o meno della sua capacità visiva, eventuali difetti refrattivi saranno già stati corretti, eventuali patologie già diagnosticate e ove possibile già trattate.

Ci sono numerose patologie che possono compromettere un buon funzionamento della vista, colpendo uno o più delle funzioni visive in modo reversibile o in modo definitivo.

Quali sono le patologie più frequenti dell’apparato visivo e in che modo alterano la normale percezione visiva?

Alcuni difetti come la miopia, l’astigmatismo, l’ipermetropia procurano un annebbiamento visivo in tutto il campo visivo, a volte talmente marcato da impedire non solo la guida di un veicolo ma anche di muoversi e di svolgere le attività quotidiane. Tuttavia hanno anche un lato positivo: sono facilmente correggibili con gli occhiali, con le lenti a contatto e possono addirittura essere eliminati definitivamente con un trattamento refrattivo laser.

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La cataratta, patologia comune dopo i 60 anni d’età, interessa tutto il campo visivo. Nelle fasi iniziali riduce la sensibilità al contrasto con stanchezza visiva e intolleranza alla luce (fotofobia), con l’aumentare della opacità del cristallino il soggetto non riesce a distinguere più i colori, le immagini della televisione, gli oggetti e le persone che incontra e tanto meno la segnaletica stradale. A seconda dei casi la progressione della cataratta può essere rapida o lenta; in questo caso il paziente può rendersi conto del deficit visivo solo negli stadi avanzati, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza.

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Le maculopatie colpiscono un’alta percentuale della popolazione e comprendono diverse patologie che compromettono la parte centrale della retina, cioè la macula. Possono interessare adulti giovani, come nel caso di un coloboma retinico maculare, della coroidite sierosa centrale, della maculopatia miopica, dell’edema maculare diabetico o dovuto a trombosi della vena centrale della retina; in età più avanzata frequente è la maculopatia secca o umida legata all’età. lo scotoma nella zona centrale del campo visivo fa si che il paziente non riesca più a leggere e veda le linee storte. Le maculopatie hanno in comune la caratteristica di determinare una macchia (scotoma) più o meno densa al centro del campo visivo; il paziente inizia con il vedere le linee storte, ha difficoltà a leggere, non riesce a distinguere un volto. In particolare il guidatore non riesce a distinguere il semaforo o un segnale stradale, spesso l’acuità visiva è inferiore ad 1/10. Il paziente tuttavia riesce a svolgere alcune attività utilizzando il campo visivo periferico che comunque non ha la nitidezza sufficiente. Una diagnosi precoce con esami specialistici quale l’OCT, la fluoroangiografia, consente una stadiazione e l’inquadramento della patologia, permettendo un’esatta indicazione al trattamento medico e/o chirurgico con delle aspettative visive specifiche molto buone.

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A differenza delle maculopatie che interessano la parte centrale del campo visivo, ci sono altre, anche gravi, che iniziano colpendo il campo visivo alla periferia o alla media periferia; col tempo possono arrivare a compromettere tutto il campo visivo fino al buio assoluto. Il paziente conserva fino all’ultimo l’acuita visiva centrale normale (10/10) e se non ha mai fatto una visita oculistica o un campo visivo continua ad essere ignaro della patologia; a volte si allarma perché batte spesso contro gli spigoli, oppure mentre guida si accorge di non vedere i limiti della carreggiata rischiando di andare fuori strada. Qualche esempio di queste patologie sono:

Glaucoma, dovuto ad un aumento della pressione (tono) oculare che va diagnosticato precocemente e trattato adeguatamente, a seconda dei casi con farmaci (colliri), laser, chirurgia. Il glaucoma è una malattia più complicata e insidiosa, di difficile diagnosi, a meno di sottoporsi ad approfondita visita oculistica anche con esami strumentali: tale patologia infatti influenza in modo significativo la percezione dei colori, la sensibilità al contrasto, la capacità di adattamento al buio e all’abbagliamento ed il campo visivo: il soggetto può avere una buona acuità visiva ma un campo visivo alterato.

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Retinite pigmentosa, dovuta a fenomeni degenerativi eredofamiliari. Più frequentemente provoca uno scotoma periferico che con gli anni si espande in modo concentrico: il paziente per molti anni può vedere bene al centro e all’inizio può non rendersi conto del difetto del proprio campo visivo.

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Ci sono altre patologie che possono determinare scotomi di varia forma ed estensione a seconda della sede della patologia, quali

Distacco di retina che necessita di un tempestivo intervento chirurgico.

Neoformazioni dell’ipofisi o altre patologie endocraniche che agiscono comprimendo il nervo ottico, il chiasma ottico.

 

Dunque un soggetto può leggere bene, cioè avere una buona acuità visiva, anche senza necessità di occhiali, ma avere un deficit del senso luminoso o un difetto campimetrico; si possono portare gli occhiali per correggere un difetto visivo e avere una ridotta capacità accomodativa per vicino; si può essere affetti da una o più patologie della vista, o aver subito interventi a carico dell’occhio e avere un deficit visivo di cui non si ha una esatta percezione.

In generale la persona non ha un’esatta percezione della sua visione ed una consapevolezza di come vede realmente: ad esempio, il fatto di indossare un occhiale non rappresenta di per sé un “passaporto” per poter guidare, perché magari l’occhiale non corregge bene il difetto visivo; o magari il paziente presenta una patologia visiva anche solo iniziale, che interferisce in qualche modo sulla qualità della visione globale. Diventa pertanto necessario approfondire l’obiettività della vista del soggetto e l’assenza di eventuali patologie.

È consigliabile effettuare una visita oculistica ogni due anni fino all’età di 50 anni e una visita ogni anno sopra i 50 anni, al fine di valutare e certificare la quantità e la qualità della visione.

 

L’obbligo di una visita oculistica scatta invece nei pazienti monocoli funzionali (cioè che vedono con un solo occhio), nei pazienti operati (ad esempio alla retina), nei pazienti affetti da patologie sistemiche (diabete, disturbi vascolari, problemi neurologici, o che assumono particolari medicinali per patologie autoimmuni) e per i pazienti over 70. Pur tuttavia sono aumentate in modo statisticamente significativo le patologie legate all’età (70-90 anni), quali la cataratta, la maculopatia, il glaucoma.

L’aspettativa di vita in Italia è molto cresciuta e diventa una necessità quasi primaria il poter guidare anche a 80 anni, viste le ottime performance che si possono ancora avere a questa età, dove la guida è un requisito fondamentale per sentirsi giovani, liberi e indipendenti.

La gestione di patologie oftalmologiche e lo sviluppo delle tecnologie chirurgiche consentono oggi di mantenere un’ottima visione addirittura senza occhiali anche in età avanzata.

 

NUOVA ORMATIVA PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA

L’11 gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 30 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010, che recepisce la direttiva 2009/112/CE sui requisiti fisici ed i relativi accertamenti medici per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida per i soggetti con patologie dell’apparato visivo, per i diabetici e per gli epilettici.

Il comma 1 dell’Articolo 1 del Decreto recita: Il rilascio e la conferma di validità della

patente di guida a soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici o

epilettici è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III,

facenti parte integrante del presente decreto.

L’allegato 1 raccoglie i requisiti visivi richiesti dal presente Decreto.

Va subito sottolineato che l’accertamento dei requisiti visivi richiesti dall’allegato 1 di questo.

 

Decreto si applica solo a soggetti “con patologie a carico dell’apparato visivo” e non a tutti i soggetti che volessero chiedere il rilascio o il rinnovo della patente di guida.

I conducenti sono divisi in due gruppi in base alle caratteristiche dei veicoli di cui chiedono la patente:

- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E.

 

La seguente tabella raccoglie i requisiti visivi richiesti a soggetti con patologie a carico

dell’apparato visivo per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del Gruppo 1 e del

Gruppo 2.

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I soggetti monocoli non possono accedere alla conduzione di veicoli del Gruppo 2.

Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di monocularità esista da almeno 6 mesi.

La seguente tabella riporta i requisiti visivi richiesti ai soggetti monocoli.

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Nel caso in cui uno o più requisiti non siano raggiungibili il giudizio viene demandato alla

Commissione Medica Locale (CML) che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida possa essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A seguito di diplopia (visione doppia) sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo, da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla CML, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. Lo specialista oculista, coadiuvato dall’ortottista, può suggerire la necessità di adoperare soluzioni per eliminare e contenere la diplopia durante la guida, come un occlusore o lenti prismatiche.

Seppure previsti esami come la visione crepuscolare, il tempo di recupero dopo abbagliamento e la sensibilità al contrasto il decreto lascia ampia libertà di valutazione di questi parametri richiedendo esclusivamente la dicitura sufficiente o idoneo.

Per quanto concerne l’esame binoculare del campo visivo il Decreto non fornisce indicazioni su come rilevare questi parametri anche se le caratteristiche dei dati richiesti fanno pensare ad una perimetria cinetica di Goldman. Su questo punto si devono fare le seguenti considerazioni:

a) il Decreto non riporta il rapporto dimensione/luminanza della mira con cui definire i limiti del campo visivo e non specifica in quali condizioni debbano essere rilevati

b) il Decreto presuppone che anche i difetti centrali siano esaminati in binocularità, non riporta il rapporto dimensione/luminanza della mira e non specifica in quali condizioni debbano essere rilevati.

In mancanza di indicazioni normative, la rilevazione dei limiti del campo visivo può essere eseguita con il perimetro di Goldmann utilizzando una mira III/4 o con il Test di Esterman del perimetro Humphrey o equivalenti.

Per la rilevazione dei difetti centrali è consigliabile l’esecuzione di una perimetria computerizzata monoculare.

 

Per concludere, la vista è a mio avviso il nostro bene più prezioso, la utilizziamo tutto il giorno, per vedere al computer, per spostarci, leggere, guidare.

È necessario conservarla al meglio effettuando dei “tagliandi “dallo specialista oculista per correggere quando necessario con occhiali o terapie gli scompensi che si possono creare, escludere possibili patologie complesse, che in alta percentuale, possono presentarsi e diventare un problema molto più grande.

La tecnologia, la diagnostica, gli occhiali, le lenti a contatto, la chirurgia hanno raggiunto oggi livelli incredibili, tanto da permettere delle ottime e costanti performance dei nostri occhi con una qualità della visione tale, da permetterci di vivere bene fino a tarda età.

 

 

Prof. Savino D’AMELIO

Già Direttore Dipartimento Malattie Oculistiche e

Primario Oculistica A ex Ospedale Oftalmico di Torino

Past President S.I.O.P. (Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica)

 

10129 TORINO- Via C. Colombo, 33 Tel. 011 599553

10095 Grugliasco (TO) Viale Gramsci, 108 Tel. 011 7802016

https//www.oculistadameliotorino.it/

savino.damelio@gmail .com

 

Data di pubblicazione: 25-09-2020

Rinnovo della CQC: cosa bisogna fare, quanto dura il corso?

Cos'è la CQC

La CCQ,   è la carta di qualificazione del conducente, un certificato di guida professionale che integra la patente di guida ed è obbligatoria per svolgere l’attività professionale legata all’autotrasporto.

E' obbligatorio avere la CQC quando si debbono guidare veicoli per:

- trasporto merci (CQC merci destinata ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate),

-trasporto di persone (CQC persone destinata ai veicoli che possono trasportare più di 9 passeggeri e per i mezzi di trasporto pubblici di linea)

Vediamo ogni quanto tempo è necessario rinnovare la QCQ, i costi e i documenti necessari per il rinnovo.

 

CQC: quanto dura e quando scade
 

La CQC vale 5 anni che decorrono dalla data di rilascio

Per rinnovarla è consentito iniziare a frequentare il corso per il rinnovo della CQC fino a 18 mesi prima della scadenza.

Se però il corso per il rinnovo termina quando la CQC è già scaduta, la successiva data di scadenza verrà stabilita in funzione della data di rilascio dell’attestato di frequenza.

A differenza del CAP (certificato di abilitazione professionale) la carta di qualificazione del conducente può avere scadenza diversa dalla data di scadenza della patente di guida.

Per rinnovare la CQC già scaduta è sufficiente frequentare il corso di 35 ore, a meno che non sia scaduta da due anni: in questo caso è necessario frequentare il corso di formazione (130 ore di teoria e 10 ore di guida) e sostenere nuovamente i due esami previsti per il conseguimento della CQC (come se si prendesse per la prima volta)


Età massima per il rinnovo

La CQC persone non può essere rinnovata a chi ha oltre i 68 anni di età.

Questo perchè la CQC persone è legata alla patente D,la quale non è rinnovabile oltre i 68 anni. La CQC merci, invece, ammesso che ci siano i requisiti, può essere rinnovata anche agli over 80enni .

 

 

Come si rinnova la CQC

Per rinnovare la CQC è necessario frequentare un corso della durata di 35 ore. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza ma NON è necessario sostenere esami.

La frequenza al corso è obbligatoria e sono ammesse al massimo di 3 ore di assenza.

 

Quali documenti sono necessari per rinnovare la CQC

I documenti necessari al rinnovo della CQC sono:
 

  • Domanda redatta su modello TT746C, compilato e firmato
  • Attestazione del versamento sul c/c n° 9001 di 10,20€ Attestazione del versamento sul c/c n° 4028 di 32,00€
  • Foto tessera a capo scoperto su sfondo chiaro con indicazione sul retro della foto cognome e nome del titolare
  • Fotocopia integrale della CQC + originale in visione
  • Fotocopia del codice fiscale

 

I bollettini postali si possono prendere presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione oppure negli Uffici Postali.

Tuttavia è possibile anche effettuare il pagamento on line attraverso il portaledell'automobilista

Data di pubblicazione: 05-09-2020

Ritiro patente: quali sono i casi in cui può essere ritirata

Quando ci si mette alla guida è necessario rispettare tutte le norme di buon senso e le regole imposte dal codice della strada.

 

Commettere delle infrazioni infatti, oltre a poter essere pericolo per la sicurezza della circolazione, può comportare sanzioni pecuniarie e alcune sanzioni accessorie che riguardano la patente di guida.

 

Le sanzioni accessorie che spesso vengono confuse, variano in funzione dell'infrazione commessa e  sono:

 

  • ritiro della patente
  • sospensione della patente
  • revisione della patente
  • revoca della patente

 

Ritiro della patente
 

Viene eseguito da chi accerta l'infrazione (quindi dagli organi di Polizia) quando:
 

  1. si guida sotto l'effetto di alcol o comunque con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai valori consentiti (art. 186 e 186 bis del codice della strada)
     
  2. si guida utilizzando il cellulare o smartphone o altri dispositivi elettronici
     
  3. si guida con patente scaduta
     
  4. si superano i limiti massimi di velocità

     

1. Ritiro patente per guida in stato di ebrezza
 

Il conducente è considerato in stato di ebrezza quando il tasso alcolemico (la quantità di alcol espressa in grammi presente in ogni litro di sange) è superiore a 0,5 g/l (grammi di alcol /litri di sangue)
Questo tasso viene verificato dagli organi di Polizia attraverso l'alcol test, uno strumento omologato in cui è necessario soffiare per vedere apparire immediatamente sul display il valore del tasso alcolemico

 


Cosa succede se ci si rifiuta di sottoporsi ad alcol test?
 

Il Codice della strada prevede, per chi si rifiuta di sottoporsi al test dell’alcol, le stesse sanzioni della guida in stato di ebbrezza per lo scaglione massimo, quello cioè oltre 1,5 g/l. Quindi, chi non vuole sottoporsi all’etilometro o alle analisi del sangue in ospedale, o non intende seguire la polizia al comando incorre:
 

  • in un'ammenda che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro;
  • all’arresto per un periodo che va da sei mesi a un anno;
  • nella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, con l’obbligo di sottoporsi a visita medica;
  • la decurtazione di 10 punti dalla patente;
  • la confisca del veicolo, a meno che non sia di proprietà di un terzo;
  • la revoca della patente di guida in caso di recidiva.

 

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Tasso alcolemico e sanzioni

 

Sono previste 3 livelli di superamento dei limiti
 

  1. tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
  2. tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
  3. tasso alcolemico superiore a 1,5
     

1) Se il tasso alcolemico ha un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/litro è prevista una sanzione amministrativa che va da 532€  a 2.127€

In questo caso è prevista anche una sanzione accessoria: la patente viene infatti sospesa per un periodo che va da 3 a 6 mesi;
 

2) Se il tasso alcolemico ha un valore compreso tra 0,8 e 1,5 g/litro la violazione diventa un reato perseguibile penalmente; si rischia l’arresto fino a un massimo di 6 mesi
 

La sanzione va da 800€  a 3.200€, ed è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
 

3)  Se l tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l  è previsto:
 

  • una sanzione amministrativa che va da 1.500€  a 6.000€
  • l’arresto da 6 mesi a un anno
  •  sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.
  • la confisca dell’auto (significa che il veicolo diventa di proprietà dello Stato). Se, però, l’auto è intestata a un’altra persona, non è possibile procedere con la confisca, ma in questo caso la sospensione della patente va da 2 a 4 anni.

 

Se l'infrazione viene commessa 2 volte in un periodo di due anni (recidiva), la patente viene revocata.

 

Restituzione della patente dopo la sospensione per guida stato di ebbrezza

 

Terminato il periodo di sospensione previsto, per tornare in possesso della propria patente è necessario ottenere un certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione medica locale.

L'accertamento sanitario, svolto da una commissione medica presso la ASL consiste in una valutazione anamnestica e nell'esibire recenti esami clinici (anamnestico del proprio curante, eventuale relazione del SerD o del NOA) e laboratoristici che indicano le attitudini al consumo recente e pregresso di alcol (etilglucuronide su matrice pilifera, CDT%, emocromocitometrico con formula, AST, ALT, gamma GT, elettroforesi sieroproteica). La CML deciderà il periodo di idoneità alla guida potendo calendarizzare a discrezione le opportune revisioni. Avverso la decisione della commissione è possibile fare ricorso al gabinetto medico di RFI.

 

2. Ritiro patente per guida con cellulare, smartphone o dispositivi elettronici
 

Quando si guida un veicolo, è necessario prestare la massima attenzione a tutto quello che ci circonda, alle norme stradali, ai limiti, ai segnali stradali.

Questa attenzione viene sensibilmente ridotta dall'uso del telefono cellulare o smartphone, non solo perchè ci obbliga spesso a distogliere lo sguardo dalla strada ma anche perchè impegnati in una conversazione o a pensare ad una mail, è evidente che la nostra attenzione è rivolta ad altro.

 

Il codice della strada prevede delle sanzioni pesanti per chi è sorpreso alla guida utilizzando il telefono cellulare, smartphone o tablet.
 

L'articolo 173 infatti prevede una sanzione amministrativa che va da 161€ a 647€ per chi viene sorpreso a guidare mentre telefona o invia messaggi o comunque consulta il telefono o lo smartphone o tablet.

Se però l'infrazione viene ripetuta 2 volte in due anni (recidiva) è prevista la sospensione della patente che va da 1 a 3 mesi

 

 

3. Ritiro patente per guida con patente scaduta
 

La  patente può essere ritirata perchè si guida con patente scaduta.

Ma quando scade la patente?

La patente deve essere rinnovata:
 

  • ogni 10 anni sino al compimento dei 50 anni di età
  •  ogni 5 anni per i titolari di patente  di età compresa tra 50 e 70 anni
  •  ogni 3 anni per gli automobilisti tra 70 e 80 anni di età
  •  ogni 2 anni per gli ultraottantenni

 

La  patente può avere una durata diversa quando la Commissione medica (per alcune patologie), ritiene di condizionarne la validità ad accertamenti sanitari che debbano avvenire con tempistiche differenti.
 

In ogni caso, è bene accertarsi della scadenza della propria patente verificandone la data al punto 4b
 

Guidare con la patente scaduta comporta una sanzione amministrativa che va da 160€  a 644€, più la sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta.
 

4. Ritiro patente per superamento dei limiti di velocità
 

Un'altra causa di ritiro della patente è il superamento dei limiti di velocità. Questo avviene in due casi:
 

  • quando si è superato il limite di velocità con un eccesso compreso tra i 40 e i 60 km/h (l'infrazione prevede anche una multa che va dai 527€ e 2.108€ , la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente per un periodo che va da uno a tre mesi ma che possono diventare da otto a diciotto in caso di recidiva in un biennio;
     
  • quando si è superato il limite di velocità con un eccesso di oltre 60 km/h
    In questo caso la sanzione amministrativa  varia da un minimo di 821€ ad un massimo di 3.287€, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno. In caso di recidiva in un biennio è prevista la revoca della patente.

 

 

Data di pubblicazione: 10-08-2020

Nuove scadenze delle patenti

(1) Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 01/02/2020 e 31/08/2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera Unione Europea.

Per la circolazione in Italia, resta ferma invece la scadenza prorogata fino al 31/12/2020

 

Le scadenze delle patenti sono state prorogate a causa del Covid 19.

Riportiamo lo schema chiaro e puntuale che ha fornito il Ministero dei trasporti.

 

Data di pubblicazione: 04-08-2020

Come si rinnova la patente? Le 3 cose che devi sapere

Molti sono alla prima scadenza, altri l'hanno già rinnovata, ma tutti si chiedono: cosa devo fare per rinnovare la patente?

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

La patente si rinnova attraverso un accertamento medico-sanitario che deve essere fatto da un medico accertatore, inserito in un apposito elenco stilato dal Ministero dei trasporti.

I medici accertatori sono medici della Polizia di Stato, Carabinieri, Militari, Ferrovie dello Stato, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza ed ASL.


Quando ci si reca dal medico per fare la visita, il medico , accerta l'idoneità alla guida (verifica l'assenza di patologie, controlla, la vista, l'udito, i riflessi) poi inserisce i dati nel portale dell'automobilista.


Per fare l'inserimento il medico deve verificare (ed inserirne gli estremi di pagamento) il pagamento di 2 bollettini postali:


-€ 10,20 per diritti della Motorizzazione pagati su c/c 9001

-€ 16 marca da bollo pagata su c/c 4028


Quindi inserisce la scansione di una foto tessera e la scansione della firma, entrambi in formato digitale jpg (saranno riportati sulla nuova patente di guida)

Terminato l'inserimento il medico può stampare il foglio provvisorio di guida che consente all'utente di guidare in attesa della nuova patente di guida.


Questa autorizzazione consente di guidare su tutto il territorio Nazionale ma non consente di guidare all'estero.

In ogni caso, se non ci sono disguidi dovuti alla mancata consegna o qualche altro problema, la nuova patente di guida viene recapitata all'indirizzo che il titolare di patente desidera, entro pochi giorni lavorativi successivi la visita.

 

La spedizione della nuova patente viene fatta con lettera assicurata (il costo è di €6,86 ed è a carico del destinatario) dalla Motorizzazione.

 

Il medico, terminato l'accertament sanitario e stampato il docmento provvisorio di circolazione, non ha più nessuna possibilità di intervento.

Data di pubblicazione: 18-03-2020

Proroga della scadenza patente, revisione auto, permessi provvisori di guida: tutti i rinvii


Cosa stabilisce con esattezza il D.L 17 Marzo 2020 N.18 

 

Patenti di guida
 

  1. patenti di guida in scadenza da1 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validita (ex art. 104 del d.1. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
  2. carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza da1 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validitâ (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e de11’art. 103, comma 3, del d.1. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
  3. certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validita da1 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validita fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.1.18/2020).
     

La proroga prevlsta dall’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, lino al 15 giugno 2020, si estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi de1l’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso ie commissioni medlche locali, nonché agli attestati rilasclati ai sensi:dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compluto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoartlcolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t; del1’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

 

Revisoni e collaudi

Per tutti i veicoli le operazioni di visita e prova (artt. 75 e 78 cds) e di revisione (art. 80 cds) da effettuarsi entro il 31 luglio 2020 possono essere fatte entro il 31 ottobre 2020.
Quindi le revisioni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 si potranno effettuare a partire dal mese di agosto ma comunque entro il mese di ottobre 2020

 

Data di pubblicazione: 14-03-2020

Covid-19 e rinnovo della patente: facciamo il punto



Molti cittadini si chiedono perchè, al fine di bloccare tutti gli spostamenti ed i contatti con altre persone (misure indispensabili per contenere il contagio da Coronavirus)  non si sia ancora provveduto a "congelare" la scadenza delle patenti di guida.

Perchè, è bene ricordarlo, guidare con patente scaduta, pur non essendo un reato punibile pensalmente, implica comunque due sanzioni: una pecuniaria (una multa che va da 160 a 644€ ed una accessoria che prevede il ritiro della patente da parte delle forze dell'ordine (in questo caso il conducente ha 10 giorni di tempo per effettuare la visita medica e portare il relativo certificato al Comando di Polizia che ha trattenuto il documento che provvederà alla consegna del documento di guida).

 

Il problema è maggiore se, mentre la patente è scaduta, si causa un incidente: in questo caso, se non è stato opportunamente previsto nella polizza, la Compagnia di assicurazioni, potrebbe non pagare il danno  (in realtà lo paga ma esercita il diritto di rivalsa, cioè lo fa pagare al conducente che aveva torto).

Il tutto anche se la patente è scaduta da un solo giorno!!

 

Cosa ha previsto il Governo per evitare queste conseguenze?
In seguito ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 Marzo 2020, sono stati bloccati tutti gli esami necessari al conseguimento della patente (sia quelli di teoria che di guida). Poi, in data 11 Marzo 2020, il Ministro dei Trasporti ha firmato un decreto con il quale è stata automaticamente prorogata al 30 giugno la validità delle patenti professionali, le Carte di qualificazione del conducente e i Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 29 giugno.

Un secondo decreto, firmato sempre dell’11 marzo, ha automaticamente prorogato al 30 giugno la validità dei permessi provvisori di guida rilasciati a chi deve sottoporsi a visita presso la commissione medica locale nel caso in cui la commissione non si possa riunire

 

Adesso siamo in attesa, che il Ministro intervenga anche sulla scadenza delle patenti e sulla scadenza delle Revisioni. E' stata infatti depositata una richiesta in tal senso da un'associazione di medici (medicina Legale). La Direzione Generale della Motorizzazione avrebbe predisposto la proroga al 30 Giugno 2020 di tutte le patenti in scadenza tra il 23 Febbraio ed il 29 Giugno 2020. Ma siamo in attesa della firma del Decreto, di cui vi daremo immediata comunicazione.

Data di pubblicazione: 21-02-2020

Documento unico di circolazione: cos'è,come funziona e quanto costa

Dopo l’arrivo del nuovo Codice della Strada 2020 con le relative novità, entra in vigore anche il Documento Unico di circolazione. Ecco cosa prevede l’attuazione della disciplina del decreto legislativo del 2017 n.98 che istituisce il DU.

 

 

COS’È

Il Documento Unico di circolazione raggruppa sotto un solo attestato digitale la carta di circolazione e il certificato di proprietà dell’auto. In pratica le informazioni provenienti della Motorizzazione Civile (libretto) e del Pra (certificato di proprietà) saranno riportate su un unico documento rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Si potranno effettuare operazioni di:

  • immatricolazione
  • trasferimento di proprietà
  • minivoltura
  • cessazione di circolazione per demolizione
  • cessazione di circolazione per esportazione all’estero
  • reimmatricolazione
  • ulteriori aggiornamenti relativi al veicolo

Al momento queste disposizioni non si potranno applicare a:

  • operazioni di passaggio di proprietà di veicoli per cui sono richiesti requisiti o titoli autorizzativi al servizio di trasporto;
  • immatricolazione e passaggio di proprietà di veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio;
  • operazioni che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.

Non saranno più emessi il Certificato di proprietà nativo digitale (CDPD) e il certificato di radiazione del veicolo.

 

 

LE DATE DA RICORDARE

Il DU era previsto che entrasse in vigore già nel 2018, poi varie difficoltà burocratiche ne hanno spostato la partenza al 6 aprile 2020, ma gradualmente.

Da questa data sarà possibile effettuare:

  • minivoltura
  • cessazione di circolazione per demolizione
  • cessazione di circolazione per definitiva esportazione all’estero

Dal 4 maggio 2020, in maniera facoltativa, si potrà utilizzare per le operazioni di:

  • immatricolazione, comprese quelle di veicoli importati dall’Unione Europea
  • trasferimento di proprietà, compreso quello a favore di eredi
  • reimmatricolazione per furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della targa

Sono previste fasi di verifica delle funzionalità e della graduale messa in esercizio non oltre il 31 ottobre 2020.

Al momento l’obiettivo è quello di portarlo pienamente a regime entro la fine dell’anno.

 

 

DOVE ANDARE

Le procedute telematiche per richiedere il DU, e per le successive variazioni ad esso, sono consentite esclusivamente agli Sportelli Telematici dell’Automobilista attivi presso gli uffici della Motorizzazione Civile, gli uffici del Pra, le agenzie di pratiche auto e le delegazioni dell’Aci.

 

 

COSA CAMBIA PER GLI AUTOMOBILISTI

In primo luogo ci sarà meno carta da tenere nella vettura perché il DU è digitalizzato, con una maggiore semplificazione perché a rilasciarlo sarà un unico ente.

Si eviteranno smarrimenti con conseguenti denunce e richieste di duplicati.

Non meno importante, diminuiscono i costi a carico dell’automobilista. Ad esempio, per immatricolazione e passaggio di proprietà saranno eliminate due marche da bollo (32 euro al posto di 64) e la tariffa Aci passa da 27 a 20 euro.

Data di pubblicazione: 06-11-2019

Data di scadenza della patente: i chiarimenti del Ministero dei trasporti

Il Ministero dei Trasporti ha definito i criteri per calcolare, la nuova data di scadenza di validità della patente quando la visita per il rinnovo viene fatta dopo la scadenza riportata sul documento. 
 

(CIRCOLARE n.33471 del 29 Ottobre 2019)

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIVISIONE 5

 

 

Prot. 33471

Roma, 29 ottobre 2019

 

 

Oggetto: Scadenza di validità della patente di guida.

 

 

L'Art. 7 del Decreto Legge n.5 del 9 Febbraio 2012 prevede espressamente che la patente di guida, assieme ad altri documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n 445, è rilasciata o rinnovata: "Con validità fino al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successivi alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo”.


Con la Circolare n. 7 del 20 Luglio 2012, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha chiarito che il citato, Art. 7, d.l. 5/2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale, all'ordinario termine di scadenza, si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.


Ove poi il titolare del documento di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di richiedere il rinnovo.


Tanto premesso, si è posta la necessità di definire specifici criteri per calcolare, secondo le norme vigenti, la nuova data di scadenza di validità della patente nel caso in cui il suo titolare proceda al rinnovo di validità successivamente alla scadenza di detto documento.

La questione ha particolare rilevanza nel caso in cui debba procedersi al rinnovo di validità di patenti intestate a conducenti ultrasettantenni o ultraottantenni che, come è noto, possono essere rinnovate per un periodo massimo, rispettivamente, a 3 o 2 anni.


Di conseguenza, resta fermo che, nel caso di patente già scaduta di validità, la nuova data di scadenza decorre dalla data della visita medica e fino alla data del compleanno antecedente al periodo previsto dall'art. 126 del codice della strada.

 

Si ricorda che l'allineamento della validità della patente di guida alla data del compleanno del titolare è prevista in occasione solo del conseguimento o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE che fanno “scadenza ordinaria”.

 

Restano escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'Art. 119, comma 2-bis, del nuovo Codice della Strada.

 

 

Data di pubblicazione: 27-09-2019

Diabete: si può rinnovare la patente?

DIABETE MELLITO E RINNOVO DELLA PATENTE
 

Il mondo sta assistendo una crescita esponenziale di casi di diabete mellito. Infatti, secondo la Federazione Nazionale del Diabete (IDF) e Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono circa 420 i milioni di cittadini affetti da questa patologia che, dato i numeri elevati può essere definita come una “patologia sociale”. Stando alle stime, i casi sono destinati ad aumentare nel prossimo ventennio fino a giungere ai 640 milioni. I dati sono così allarmanti da portare l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In Italia i dati non sono meno preoccupanti. Conformemente a quanto afferma l’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO), il diabete è stato diagnosticato a circa 3,5 milioni di persone (corrispondente al 6,2% della popolazione italiana) e anche in questo caso è previsto un aumento di casi a 5 milioni entro il 2030.

 

Cos’è realmente il diabete mellito? L’abbiamo chiesto al Dott. Giuseppe Altamore - diabetologo e primario in medicina interna.

 “Il diabete mellito è una malattia caratterizzata da poliuria (aumento delle emissioni di urine), da polidipsia (aumento della sete), iperglicemia e glicosuria (presenza di glucosio nelle urine).”

Esso viene generalmente distinto in due forme:

  • diabete di tipo 1, che compare generalmente nei giovani di magra corporatura, corrisponde a circa l’8% dei casi. Questa forma di diabete è di origine autoimmune (il pancreas, che produce insulina, viene distrutto dagli anticorpi). La patologia viene spesso associata all’esordio a chetonuria (alito acetonico) e a elevatissimi livelli di glicemia. La malattia richiede sin da subito una terapia insulinica e, nei casi più gravi, il diabete può esordire con uno stato comatoso.

 

  • diabete di tipo 2, che compare generalmente nelle persone anziane (in genere, in età superiore a 40 anni) con problemi di sovrappeso o obesità, corrisponde a circa il 90% dei casi. Questa seconda forma di diabete è dovuta ad una insulino-resistenza (l’incapacità delle cellule dell’organismo di “rispondere” all’ormone dell’insulina e la minore capacità di assorbire il glucosio, con il conseguente aumento della glicemia) ed è generalmente dovuta ad una predisposizione ereditaria. Come ci ricorda il Dott. Altamore, in genere, almeno all’esordio, l’iperglicemia non è particolarmente elevata ed è controllabile per anni tramite uno stile di vita più sano (diete, e maggiore attività fisica) supportata, eventualmente, dal trattamento di antidiabetici orali. L’impiego di insulina, invece, si rende necessario in relazione al quadro metabolico e dopo un certo numero di anni della malattia.

Oggi si sta assistendo ad un maggiore aumento del numero di casi del diabete di tipo due, dovuto soprattutto all’obesità e al più frequente stile di vita sedentario.

 

                                  

Qual è la diagnosi e a quali visite mediche bisogna sottoporsi?

I valori di glicemia superiori a 126 MG/DL a digiuno la mattina, un’emoglobina glicosilata maggiori di 6.5 e, successivamente, dopo un carico orale di glucosio di 75gm, una glicemia superiore di 200MG/DL sono valori che permettono una diagnosi di diabete mellito.

Dato che questa malattia provoca delle complicanze che possono interessare il comparto sia micro che macro vascolare, le persone affette da diabete devono effettuare periodicamente non solo gli esami chimico-clinici di routine, ma anche esami finalizzati ad escludere danni al cuore, ai reni, agli occhi, al comparto vascolare e al sistema neurologico e, come consiglia il Dott. G. Altamore, annualmente il soggetto diabetico (soprattutto se affetto da diabete di tipo 2) deve effettuare un elettrocardiogramma e una visita cardiologica, un doppler dei vasi epiaortici, dell’aorta addominale e dei vasi degli arti inferiori. Non devono mancare esame del fondo dell’occhio ed esame clinico (volto a valutare la capacità neurologica sensitiva e motoria del paziente.), nonché il dosaggio della microalbuminuria.

 

I danni provocati dal diabete mellito sono determinati sia dall’azione (tossica) dell’iperglicemia su tutti gli organi e tessuti sia dal deficit di glucosio intracellulare. Quest’ultimo è la conseguenza dell’elevata presenza di zucchero nel sangue, che non riesce ad entrare nelle cellule e che porta una “carenza di energia” delle cellule.

 

 

RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA AL SOGGETTO DIABETICO

 

Il diabete rappresenta un problema per il soggetto alla guida?
 

Una persona affetta da diabete, prima di essere valutato da un medico monocratico per l’idoneità di guida, deve recarsi da uno specialista diabetologo per effettuare una valutazione complessiva che attesti:
 

  • Il controllo metabolico, che avviene mediante il dosaggio dell’emoglobina glicosilata, ottenuto con la terapia antidiabetica in atto.
  • Eventuali episodi di ipoglicemie (basso livello di glucosio nel sangue, che può provocare comparsa di sintomi come tremori, convulsioni, fame intensa, convulsioni…) molto pericolosi per il soggetto diabetico e per gli altri se si verificassero alla guida di un’automobile.
  • Eventuali complicanze diabetiche.

 

L’esito della visita e l’età del soggetto diabetico sono fondamentali per la redazione di un certificato, che definirà il rischio complessivo relativo alla guida. Tre sono i casi che potranno scaturire dalla visita:

 

  1. Il rinnovo della patente dal medico monocratico avverrà per un numero di anni equiparabile ai soggetti non diabetici, se il diabetologo attribuirà un rischio per la sicurezza alla guida basso. Tale rischio è basso se il soggetto diabetico presenta:
  • una BUONA capacità a gestire le ipoglicemie;
  • un controllo glicemico ADEGUATO;
  • ASSENZA di complicanze micro e macro vascolari

 

  1. Il rinnovo della patente dal medico monocratico avverrà per un numero di anni indicati dal diabetologo come di seguito:

 

  • RINNOVO LIMITATO A 5 ANNI per soggetto diabetico di età inferiore a 50 anni;
  • RINNOVO LIMITATO A 3 ANNI per soggetto diabetico di età compresa tra 50 e 70 anni;
  • RINNOVO LIMITATO A 1 ANNO per soggetto diabetico maggiore di 70 anni.

 

Questa seconda situazione sarà possibile solo nel caso in cui il diabetologo attribuirà un rischio per la sicurezza alla guida medio. Tale rischio risulta medio se il soggetto diabetico presenta:
 

  • Una BUONA capacità a gestire le ipoglicemie;
  • Un controllo glicemico NON ADEGUATO e/o
  • Complicanze Micro e/o Macroangiopatiche presenti, ma GRADO LIEVE e BEN CONTROLLATE

.

 

  1. Il soggetto diabetico non avrà il rinnovo della patente di guida se il diabetologo attribuirà un rischio per la sicurezza alla guida elevato, a seguito del giudizio del diabetologo in merito a:
  • Incapacità del soggetto diabetico a gestire le ipoglicemie e/o
  • Complicanze micro e/o macro angiopatiche gravi.
     

 

Il soggetto diabetico, tuttavia, potrà essere inviato presso la commissione medica per ulteriori accertamenti.

Data di pubblicazione: 23-09-2019

Rinnovo patente: quando è necessario andare in motorizzazione?

Rinnovo patente: quando bisogna andare in Motorizzazione?

 

Tempo fa, quando si rinnovava la patente, dopo l'accertamento sanitario, bisognava portare la patente in Prefettura, che la teneva fermo diversi giorni prima di restituirla con un timbro che attestava il rinnovo.

Poi è venuto il tempo del "bollino adesivo": dopo l'accertamento sanitario, la Motorizzazione inviava un "bollino" da apporre sulla vecchia patente.

 

Adesso come funziona?

 

Adesso per rinnovare l apatente, è sufficuente recarsi presso lo studio di un medico certificatore (sono i medici abilitati ai sensi dell'Art.119 del C.d.S: medici dell'Esercito, della Polizia di Stato, dei Carbinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ferrovie dello Stato.

Il medico, accertata l'idoneità, trasmette in via telematica alla Motorizzazione l'esito dell'accertamento sanitario ricevendo in pochissimi istanti l'autorizzazione a stampare il "documento provvisorio di guida".

Questo documento, permette al conducente di guidare anche se la patente fosse scaduta, in attesa che arrivi la nuova patente.

Si perchè ogni volta che viene fatto un rinnovo, adesso viene stampata, dalla Motorizzazione, una nuova patente di guida per evitare falsificazione di documenti e per rispondere alle direttive Comunitarie che vietano di apporre adesivi o scritte di qualsiasi genere (non stampate) sui documenti di guida.

La nuova patente viene spedita dalla Motorizzazione con una lettera assicurata a carico del destinatario all'indirizzo che desidera il conducente (anche se diverso dall'indirizzo di residenza).

Di solito, il tempo di attesa è di 4-5 giorni lavorativi ( a partire dalla data in cui si è fatta la visita medica)

E' bene ricordare che il documento provvisorio di guida, consente di guidare in attesa della patente anche se la patente è scaduta, ma solo in Italia: per guidare all'estero è necessario aver ricevuto la nuova patente. Per questo, in caso di necessità di questo tipo, è necessario sottoporsi all'accertamento sanitario con sufficiente anticipo.

Anche perchè è possibile rinnovare la patente fino a 4 mesi prima della scadenza. E, in ogni caso, la scadenza della nuova patente, coinciderà con la data del compleanno del conducente (e non con quella in cui si è fatta la visita medica come avveniva un tempo).

 

Quando è necessario recarsi in Motorizzazione?

 

Ci sono dei casi in cui la procedura descritta in precedenza, non può essere adottata.

 

Vediamo quando:
 

  • quando è necessario togliere l'obbligo lenti (a seguito di intervento chirurgico) e mancano più di 4 mesi alla scadenza della patente
  • quando bisogna fare variazioni anagrafiche sulla patente >(cambio nome ecc)
  • quando la patente è smarrita, rubata o comunque non è possibile esibirla al medico al momento dell'accertamento sanitario

 

 

In questi casi, il medico rilascerà un certificato medico cartaceo su cui deve essere appost auna marca da bollo di 16 Euro e la foto tessera del conducente.

Poi sarà necessario recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzaione, compilare l'apposito modulo, pagare i versamenti postali previsti e richiedre un duplicato della patente di guida.

L'operazione può essere delegata ad altra persona (munita di delega e copia del documento di identità del delegante)  oppure un autoscuola.

 

Ci sono casi invece in cui non è possibile rinnovare la patente come descritto in precedenza:

 

  • quando la patente è rilasciata da uno Stato estero
     
  • quando la patente è scaduta da oltre 3 anni (in questo caso la Motorizzazione potrebbe richiedere la revisione della patente: in pratica bisognerà rifare gli esami )
Data di pubblicazione: 20-07-2019

Rinnovo della patente: quando scade, dove rinnovare, quanto costa ed altre informazioni utili

Devi rinnovare la patente?
 

Con questo articolo cercheremo di chiarire i tanti dubbi di chi deve rinnovare la patente di guida.

Parleremo di quando scade la patente, della durata delle patenti in funzione delle categorie, cosa occorre per il rinnovo della patente, i costi e le sanzioni in cui si incorre guidando con patente scaduta.

Cercheremo di chiarire anche alcuni aspetti legati alle patologie (patologie visive, diabete, apnee notturne) che possono influire sul rinnovo della patente di guida.
 

Come si rinnova la patente?
 

Rinnovare la patente consiste nel sottoporsi ad accertamento sanitario (fondamentalmente vengono verificate le capacità visive, dell'udito, lo stato di salute generale (assenza di tremore, stati di ansia ecc)
 

Chi rinnova la patente?
 

L'accertamento sanitario viene fatto da medici abilitati ai sensi dell'articolo 119 del codice della strada. Questi medici sono inseriti in un apposito elenco consultabile sul Portale dell'automobilista e sono medici che appartengono:

  • alle forze Armate (medici Militari)
  • alle forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigile del Fuoco)
  • alle Ferrovie dello Stato
  • alle A.S.L
     

Cosa succede dopo la visita?
 

Al termine dell'accertamento sanitario, il medico, comunica al Ministero dei trasporti, attraverso il Portale dell'automobilista, l'idoneità alla guida del conducente.
Stampa il documento sostitutivo di guida che consente di guidare in attesa che arrivi la nuova patente (con il documento sostitutivo si può guidare anche se la patente è scaduta, su tutto il territorio Nazionale, ma non all'estero.)
La nuova patente di guida viene inviata dalla Motorizzazione (e non dal medico o dall'autoscuola) direttamente all'indirizzo che il titolare di patente avrà indicato al medico come indirizzo di recapito del nuovo documento.
Questo indirizzo può essere diverso dall'indirizzo di residenza.

La nuova patente viene di norma inviata entro 4-5 giorni lavorativi successivi alla visita.
Tuttavia, in caso di ritardo (superati i 15 giorni di attesa)  senza aver ricvuto la nuova patente, si può contattare:

-il numero verde 800979416 di Poste Italiane, che fa riferimento ad un risponditore automatico attivo 24 ore su 24 che fornisce informazioni circa la spedizione;

-il numero verde 800232323 del Ministero dei Trasporti, fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.Risponde un operatore, a cui si può chiedere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente ma anche altre informazioni utili, ad esempio relative al cambio di residenza e il duplicato della patente in caso di furto o smarrimento.

 

 

Cosa succede se non è stato possibile consegnare la patente (ad esempio per assenza di persone a casa)?
 

Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare la patente, il documento viene restituito al Ministero dei trasporti che provvede ad annullarla. Sarà quindi necessario contattare il numero verde 800232323 e chiedere la stampa e l’invio di una nuova patente.
 

Vediamo di seguito le casistiche che Poste Italiane ha chiarito in caso di mancata consegna della patente.
 

  • Assenza del destinatario al primo tentativo di consegna della patente. Il postino lascia un avviso e si potrà concordare telefonicamente una nuova data di consegna, entro 10 giorni dalla telefonata.
  • Assenza del destinatario alla data dell’appuntamento concordato per la consegna della patente. Il postino lascia un avviso che comunica che verrà effettuato un ulteriore tentativo tra l’undicesimo e il trentesimo giorno dal primo tentativo.
  • Assenza del destinatario all’ultimo tentativo di recapito a domicilio della patente. Il postino lascia un avviso di giacenza che indica l’ufficio postale presso cui è possibile ritirare la patente, che sarà conservata in detto ufficio per 60 giorni a partire dalla data dell’avviso stesso.
  • Annullamento della patente. Trascorsi i 60 giorni di cui al punto precedente, la patente verrà riconsegnata al Ministero dei Trasporti che procederà ad annullamento e distruzione del documento.

 

Perchè per rinnovare la patente bisogna fare una foto?
 

Quando si fa il rinnovo della patente, viene stampata una nuova patente di guida. Con apposito decreto infatti, per conformarsi alle normative Comunitarie, sono stati aboliti i bollini adesivi e tutte le scritte " a penna" che erano presenti sulle vecchie patenti.

Per questa ragione, quando si rinnova la patente è necessario produrre una foto tessera oppure una foto tipo tessera ma in formato jpg
 

Quando scade la patente?
 

La scadenza della patente è riportata sul documento di guida al punto 4B ed è quella la data a cui bisogna attenersi.

La durata della patente di guida varia in relazione all’età del conducente e alla tipologia di patente che si possiede.

Per fare uno schema semplice possiamo dire che:

 

le Patenti  A e B:
 

· hanno una validità di  10 anni fino ai 50 anni di età del titolare

· hanno una validità di  5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e 70 anni del titolare

· hanno una validità di  3 anni per chi ha superato  i 70 anni

  • hanno una validità di  2 anni per chi ha superato gli 80 anni
     

Patente C

· hanno una validità di  5 anni fino ai 65 anni di età

· hanno una validità di  2 anni dopo i 65 anni
 

Patente D

· hanno una validità di  5 anni fino ai 60 anni di età

· hanno una validità di  1 anno dopo i 60 anni

 

La patente di categoria E ha la stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, etc.)


Quanto tempo prima e dopo della scadenza si può rinnovare la patente?

La patente può essere rinnovata da quando mancano meno di 4 mesi alla scadenza riportata su documento di guida e non oltre i tre anni successivi alla scadenza.

Cosa succede se la patente è scaduta?

 

E' vietato guidare con la patente scaduta (articolo126 del cds). La guida con patente scaduta implica infatti una sanzione amministrativa che va da 155 euro a 624 euro e la sanzione accessoria del ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi di Polizia.

Inoltre bisogna prestare attenzione al fatto che in caso di incidente, l'assicurazione potrebbe applicare il diritto di rivalsa: pagare cioè il danno salvo poi rivalersi sul titolare di patente scaduta. Non è prevista decurtazione dei punti

Tuttavia se non ci si mette alla guida la patente può essere rinnovata fino a 3 anni dopo la scadenza

Se però la patente è scaduta da oltre 3 anni la Motorizzazione potrebbe chiedere di sottoporsi ad apposito esame di revisione "(la revisione viene richiesta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti alla guida....)"
Tuttavia il Ministero dei Trasporti, con la circolare n. 705/2009 chiarisce che "passati i tre anni dalla scadenza sarà la Motorizzazione Civile a valutare caso per caso la necessità di procedere con la revisione della patente o meno. Molto dipende anche dagli eventuali chiarimenti portati dall’interessato al rinnovo tardivo della patente"

 

La regola del compleanno
 

L'articolo 7 del decreto legge 9 febbraio 2012.ha stabilito la cosiddetta "regola del compleanno": a partire dal 19 Gennaio 2013 quando si rinnovano lepatenti di Categoria A e B, queste avranno la scadenza che coinciderà con la data del compleanno del titolare della patente.
 

Rinnovo della patente per chi ha compiuto  gli 80 anni
 

Una semplificazione è stata apportata anche per i possessori di patente che abbiano superato gli 80 anni: per questi soggetti infatti la patente viene rinnovata per un massimo di 2 anni senza però sottoporsi alla visita presso la Commissione medica locale: è sufficiente recarsi presso un medico accertatore come per qualsiasi altro rinnovo della patente
 

Non ci sono più i tagliandi adesivi - Per ogni rinnovo patente di guida nuova
 

In passato quando ci sottoponeva al rinnovo della patente veniva inviato un tagliando adesivo da apporre sulla vecchia patente. Questi spesso però diventavano illeggibili e comunque non ritenuti più idonei dalle norme comunitarie. Pertanto è stato introdotto l'automatismo del duplicato: quando la patente viene rinnovata viene contestualmente stampata una nuova patente di guida che la Motorizzazione invierà direttamente presso il domicilio del titolare di patente (o presso un indirizzo da questi indicato). Il costo della spedizione , a carico del destinatario, è di Euro 6,86,  e vanno pagati all'incaricato della consegna.

In attesa della nuova patente, che comunque arriva nel giro di pochi giorni lavorativi, il medico accertatore rilascerà un permesso provvisorio di guida. Il permesso provvisorio è valido solo sul territorio nazionale , pertanto è vietata la guida all'estero senza essere in possesso della patente di guida aggiornata.

L'obbligo del duplicato impone una novità: quando si rinnova la patente bisogna portare con se una foto-tessera che sarà quella presente sulla nuova patente di guida

 

Quanto costa rinnovare la patente?
 

I costi per rinnovare la patente sono i seguenti:

  • costo della visita medica (varia in funzione del medico e dalla città ma di norma va dai 20 ai 50 euro
  • costo diritti della motorizzazione: si pagano su c/c 9001 . 10,70 euro
  • imposta di bollo: si paga su c/c postale 4028 e costa 16 euro
  • costo dell'agenzia: varia dai 30 ai 60 euro
  • costo della spedizione (la lettera assicurata che invia la Motorizzazione è acarico del destinatario). Al momento il costo è di Euro 6,86
     

Cosa serve per rinnovare la patente?
 

Quello che serve per rinnovare la patente è:

  • patente di guida (e documento di identità valido  se la patente fosse già scaduta)
  • codice fiscale
  • 1 foto tessera (fondo chiaro ed inquadratura frontale)
  • bollettino postale pagato su c/c 9001 di euro 10,20
  • bollettino postale pagato su c/c 4028 di euro 16,00
  • visita medica effettuata da un medico accertatore (articolo 119 del cds): medici militari, delle Ferrovie, ASL, Polizia di Stato, Vigili del fuoco
  • Al momento della visita bisognerà firmare in presenza del medico accertatore un'autocertificazione sull'assenza delle varie patologie



Rinnovare la patente Italiana all'Estero
 

La circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti che stabilisce come ci si deve comportare per rinnovare la patente quando si risiede all'estero:

Se il titolare di una patente italiana si stabilisce in uno Stato membro dell’Unione europea, la patente scaduta deve essere rinnovata dagli uffici Consolari Italiani stabiliti in quel Paese. Naturalmente la patente di guida Italiana non deve essere stata revocata a seguito di conversione in Patente estera.

Sul sito del Ministero degli Esteri Italiano è possibile consultare dove si trovano le nostre sedi Diplomatiche all'estero, gli indirizzi ed i recapiti delle ambasciate e  consolati di vostro interesse, ed i relativi siti internet, all'interno dei quali è consultabile la sezione dedicata alla patente di guida e alle modalità di rinnovo.


Rinnovo di patente speciale

 

La patente speciale è la patente rilasciata alle persone diversamente abili e che permette loro di guidare veicoli della categoria A, B,C,D.
Il rinnovo della patente di persone invalide e disabili prevede una visita presso la Commissione Medica Locale.
Ricordiamo che la patente speciale autorizza la guida di veicoli che siano modificati ed adattati alle problematiche anatomiche, funzionali o sensoriali della persona.

I comandi di questi veicoli sono opportunamente adattati in funzione della disabilità del titolare della patente speciale. Questi adattamenti vengono prescritti dalla Commissione medica locale, autorità medica che rilascia il certificato medico necessario al conseguimento o al rinnovo della patente speciale.

La commissione medica locale, al momento dell'accertamento sanitario, può stabilire una durata diversa della validità della patente in funzione delle patologie del titolare. La durata viene indicata sul certificato medico ed indicato quindi sulla nuova patente di guida.
 

Il rinnovo della patente speciale, salvo diversa scadenza stabilita dalla Commissione medica locale, va fatto ogni 5 anni o ad intervalli inferiori se il caso specifico dell’interessato lo richiede.



Cambio di residenza sulla patente

Il cambio di residenza sulla patente viene fatto direttamente dal Comune presso cui ci si reca per comunicare la variazione di residenza. Si compila un modulo che viene poi trasmesso direttamente dal Comune al Ministero dei trasporti il quale provvederà ad aggiornare i propri archivi.

Questo aggiornamento non richiede il rilascio di una nuova patente in quanto l'indirizzo di residenza non è più presente sui documenti di guida.
 

Variazione dei dati sulla patente (cognome, nome ecc)
 

Nel caso che i dati debbano essere "allineati" a quelli in possesso negli archivi della Motorizzazione, il rinnovo della patente non avviene in modo automatizzato: in pratica il medico non comunicherà direttamente alla motorizzazione l'idoneità alla guida ma stamperà un certificato medico con il quale il titolare della patente, dovrà recarsi presso un ufficio Provinciale della Motorizzazione per richiedere un Duplicato patente per "allineamento dati anagrafici"
 

Rinnovo patente per diabetici
 

Il rinnovo della patente di persone diabetiche, richiede, oltre alla documentazione già elencata in precedenza, un certificato di idoneità alla guida rilasciata a seguito di visita diabetologica.
 

Rinnovo patente epilessia
 

Chi soffre di epilessia in fase di rinnovo patente deve presentare un documento di idoneità compilato e sottoscritto da un neurologo di una struttura pubblica. Tutta la documentazione va presentata alla Commissione Medica competente e per ottenere il rinnovo occorre un periodo libero da crisi di almeno un anno.
 

Furto o smarrimento della patente: cosa bisogna fare?
 

“In caso di furto, smarrimento o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione, va presentata denuncia entro le 48 ore presso un ufficio di polizia il quale rilascia un’attestazione provvisoria.
Per la patente di guida è necessario portare due fotografie e un documento di identità. Il costo per ottenere il duplicato del documento è di 15,86 euro. Sempre per la patente se entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato del documento non è ancora pervenuto si possono chiedere informazioni al numero verde 800-232323 del ministero dei Trasporti.”

 

Dove si può rinnovare la patente?
 

È possibile rinnovare la patente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla luogo di residenza. Inoltre è possibile farsi recapitare la nuova patente presso qualsiasi indirizzo ma non all'estero.
 

Aspetti medici
 

Conseguimento/Rinnovo Patente e vista

(TAG: visus, acuità visiva, sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamento, campo visivo, campo visivo computerizzato, monocolo, visione crepuscolare, daltonico, daltonismo, discromatopsia.)

 

Il codice della strada  riporta i requisiti visivi necessari per  il rilascio ed il rinnovo della patente di guida.

Per le patenti del gruppo I (AM,A, B, BE, BS) possono essere abilitati sia i soggetti  con visione binoculare che monoculare.

I soggetti con visione monoculare devono raggiungere una acuità di almeno 8/10 nell’occhio residuo,  con eventuale correzione ottica. La correzione può essere di qualsiasi valore diottrico.

I soggetti con visione binoculare devono possedere una visione complessiva di almeno 7/10 con non meno di 2/10 con l’occhio peggiore. Nel caso, si possono utilizzare lenti di qualsiasi valore diottrico e non ha importanza la differenza tra le due lenti.

Ma non solo l’acuità visiva è importante.

Altro importantissimo elemento da valutare è l’estensione del campo visivo (campimetria). Pur  con qualche differenza tra visione  monoculare e binoculare, essenzialmente il campo visivo deve essere ampio 120° sul piano orizzontale e non deve a vere difetti in sede centrale. In genere, nei casi necessari,  si effettua un esame specifico come il Campo visivo computerizzato binoculare secondo Esterman.

Ancora si deve valutare  la capacità di distinguere gli oggetti dopo un abbagliamento (velocità di recupero) e in differenti condizioni di contrasto, con dei test specifici.

Non è invece più necessario il controllo della visione dei colori (nessun problema per chi è daltonico o discromatopsico).

Per le patenti del gruppo II (C, D, K, CQC) sono necessari dei requisiti di acuità maggiori.

Occorre sempre  un visus binoculare (il monocolo è ammesso solo in casi eccezionali). Bisogna raggiungere i 12/10 complessivi , con almeno 4/10 al peggiore e non meno di 8/10 al migliore ( Per esempio 7/10 per ciascun occhio non è sufficiente!!).

Il campo visivo deve essere più esteso : 160° sul piano orizzontale.

L’obbligo di uso di lenti è annotato sulla patente con il codice 01

In caso di deficit dei parametri segnalati in precedenza ci si potrà recare presso una Commissione  Medica Locale della ASL che valuterà se con alcune limitazioni di orario o percorsi sia ancora possibile la guida.

 

Rinnovo Patente e udito

(TAG: udito, apparecchi acustici, protesi uditive, patente speciale, sordi, non udenti)

 

Sia per il conseguimento della patente del gruppo I che II è necessario verificare i requisiti uditivi.

Per le patenti del gruppo I è sufficiente un udito non inferiore a metri 2 per ciascun orecchio :normale voce conversata con distinzione delle parole (fonemi).

 Tale requisito può essere raggiunto anche con l’uso di protesi auricolari (apparecchi acustici), il cui uso sarà semplicemente annotato sulla patente con il codice 02.

Qualora non si possegga il requisito uditivo e le protesi non riescano e/o le protesi acustiche no siano efficaci sarà ancora possibile conseguire la patente recandosi presso una Commissione Medica Locale (CML) di alcune ASL per certificare l’idoneità ad una patente “speciale” (AS BS), dove sarà annotato unicamente l’obbligo di guida utilizzando sempre due specchi laterali (ormai tutte le auto e le moto ne sono dotate!)

Per il gruppo II sono necessari almeno 8 metri come somma sinistra + destra con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore.

 E’ possibile raggiungere il requisito con protesi uditive,  però in questo caso  solo recandosi in CML. La patente sarà sempre del tipo”speciale” (CS, DS) e soggetta ad alcune limitazioni.

 I Non Udenti non possono conseguire/rinnovare patenti di guida del gruppo II.

 

Apnee notturne

Le apnee notturne potrebbero ostacolare il rinnovo della patente, perchè si viene considerati “soggetto pericoloso per la sicurezza stradale”.
Il Ministero dei Trasporti infatti chiarisce che:

“La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte”

 

Rinnovo Patente e Diabete Mellito
 

diabete, diabete mellito, insulina, antidiabetici, emoglobina glicosilata, relazione diabetologica, complicanze del diabete

 

Essere affetto da diabete mellito in terapia con insulina o con antidiabetici orali comporta sempre la necessità di esibire al medico certificatore una relazione diabetologica.

 La relazione deve essere redatta da un diabetologo di ente pubblico, non deve essere anteriore a tre mesi dal momento della visita per la patente. La norma detta alcuni punti specifici che il diabetologo deve certificare: in genere vi è un modello, un fac-simile, adottato dai vari centri specialistici apposta per la certificazione “uso patente”.

Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo I sarà sufficiente esibire la relazione diabetologica . Qualora vi sia un “compenso” buono  o perlomeno ancora  accettabile  (cioè la emoglobina glicosilata sia inferiore a 9%),  in assenza di complicanze, il medico procederà alla certificazione, generalmente con una riduzione del periodo di validità.

Qualora il compenso non sia accettabile o in presenza di complicanze ad esempio per la retina, il cuore, i reni , sarà necessario recarsi presso una CML.

Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo II è invece sempre obbligatorio recarsi in CML  esibendo la relazione diabetologica specifica.

Data di pubblicazione: 06-12-2018

Patologie visive e idoneità alla guida


Guidare, considerando il traffico, le diverse condizioni meteoreologiche, le condizioni delle strade italiane presuppone delle capacità psicofisiche di ottimo livello al fine di evitare incidenti o complicazioni secondarie.

Per capacità psicofisiche si intendono: un alto livello di attenzione, riflessi pronti, ottima
funzionalità degli arti superiori e inferiori, un’ottima integrità dell’apparato uditivo e visivo,  
una perfetta integrazione delle capacità cognitive e delle funzioni sensoriali.
In particolare queste ultime sono fondamentali per poter ottenere l’idoneità alla guida
da parte dei medici preposti al rilascio o al rinnovo della patente di guida.
La capacità visiva in tutte le età è influenzata da diversi fattori, quali i difetti visivi, la miopia,
l’astigmatismo, l’ipermetropia, la capacità di discriminare i colori, la capacità di adattamento al
buio e all’abbagliamento, la sensibilità al contrasto (percepire la minima differenza tra chiaro e
scuro) e un buon campo visivo (inteso come l’ampiezza visiva massima che l’occhio è in grado di percepire guardando verso l’infinito).

Infatti un soggetto può vedere bene senza necessità di occhiali, ma avere un deficit del senso
luminoso o un difetto campimetrico; un soggetto può portare gli occhiali per correggere un difetto
visivo e avere una ridotta capacità accomodativa per vicino; un soggetto può essere affetto da una o più patologie della vista, o aver subito interventi a carico dell’occhio e avere un deficit visivo magari di cui non ha una esatta percezione.

Il problema principale che si viene costantemente a creare è che in generale la persona non ha un’esatta percezione della sua visione ed una discriminazione della qualità di come vede nella realtà: ad esempio il fatto di indossare un occhiale non rappresenta di per sé un “passaporto” per poter guidare perché magari l’occhiale che indossa non corregge bene il difetto visivo; o magari il paziente presenta una patologia visiva anche solo iniziale, che interferisce in qualche modo sulla qualità della visione globale: diventa pertanto importante approfondire la reale obiettività della vista del soggetto e l’assenza di eventuali patologie.

E’ consigliabile effettuare una visita oculistica ogni due anni fino all’età di 50 anni e una visita ogni anno sopra i 50 anni, al fine di valutare e certificare la quantità e la qualità della visione. La visita oculistica è d’obbligo nei pazienti monocoli funzionali (cioè che vedono con un solo occhio), nei pazienti operati (ad esempio alla retina), nei pazienti affetti da patologie sistemiche (il diabete, disturbi vascolari, pazienti che hanno problemi neurologici, o che assumono particolari medicinali per patologie autoimmuni ) e per i pazienti over 70.

L’aspettativa di vita in Italia è molto aumentata e diventa una necessità quasi primaria poter
guidare anche a 80 anni, viste le ottime performance che si possono ancora avere a questa età, dove la guida è un requisito fondamentale per sentirsi giovani, liberi e indipendenti.
La gestione di patologie oftalmologiche e lo sviluppo delle tecnologie chirurgiche consentono oggi di mantenere un’ottima visione addirittura senza occhiali anche in età avanzata. Pur tuttavia sono aumentate in modo statisticamente significativo le patologie legate all’età (70-90 anni), quali la maculopatia, il glaucoma e la cataratta.

La cataratta colpisce quasi tutti i soggetti over 60 anni, con un’incidenza di complicanze
chirurgiche minimali e con la possibilità di eliminare la correzione di un difetto visivo mediante
l’utilizzo di lentine intraoculari multifocali (il paziente vede bene da lontano, da vicino e a media distanza, che nella guida si traduce poter vedere bene il contachilometri, il cruscotto e i segnali stradali a distanza).

Il glaucoma è una malattia più complicata e insidiosa, di difficile diagnosi, a meno di sottoporsi ad approfondita visita oculistica anche con esami strumentali: tale patologia infatti influenza in modo significativo la percezione dei colori, la sensibilità al contrasto, la capacità di adattamento al buio e all’abbagliamento ed il campo visivo: il soggetto può avere una buona visione per lontano ma un campo visivo alterato.

La maculopatia è la patologia più grave che colpisce un’alta percentuale della popolazione per una manifestazione degenerativa e/o circolatoria della retina: il paziente ne ha percezione, vede distorto e deformato, vede meno, non si sente più sicuro e presenta uno stato di confusione visiva con una ridotta capacità del senso di profondità. Le terapie sono molto avanzata, pur tuttavia una diagnosi precoce con esami specialistici elettrofisiologici mirati, consente una stadiazione ed inquadramento della patologia, un’esatta indicazione al trattamento medico e/o chirurgico con delle aspettative visive specifiche molto buone.

Alcuni esempi pratici:

- Per il rilascio o rinnovo della patente B è necessario possedere 10/10 complessivi con non
meno di 2/10 per l’occhio che vede meno, con o senza correzione;
- Per il rinnovo della patente C,D,E è necessario possedere 14/10 complessivi con non meno
di 5/10 per l’occhio che vede meno, con o senza correzione;
- In caso di soggetti monocoli funzionali, cioè che vedono con un occhio solo, il soggetto
deve possedere almeno 8/10 nell’occhio superstite con la necessità, in caso di rinnovo
patente, di eseguire degli accertamenti elettrofisiologici quali il campo visivo, la sensibilità
al contrasto, la visione crepuscolare e la capacità di adattamento all’abbagliamento.
Naturalmente tutti questi parametri devono essere normali per poter avere l’idoneità alla
guida.
- In caso di pazienti affetti da diplopia (visione doppia) è necessario un ulteriore
approfondimento, la valutazione ortottica, per valutare con lo specialista oculista la
necessità di adoperare soluzioni per eliminare e contenere la diplopia durante la guida,
come un occlusore o lenti prismatiche.
- I pazienti affetti da patologie come la retinopatia diabetica, il glaucoma, traumi cranici
pregressi, disturbi vascolari cerebrali che provocano un restringimento del campo visivo
devono rispettare determinate condizioni al fine di poter guidare (ad esempio non possono
mettersi alla guida dopo il crepuscolo, non possono guidare in autostrada ecc) ed
effettuare la visita di idoneità presso la Commissione Medica Patenti dell’ASL.

Per concludere la vista è a mio avviso il nostro bene più prezioso, visto che la utilizziamo
tutto il giorno, per vedere al computer, per spostarci, leggere, guidare.
E’ necessario conservarla al meglio effettuando dei “tagliandi “ dallo specialista oculista per
correggere quando necessario con occhiali o terapie gli scompensi che si possono creare,
escludere possibili patologie complesse, che in alta percentuale, possono presentarsi e
diventare un problema molto più grande.

La tecnologia, la diagnostica, gli occhiali, le lenti a contatto, la chirurgia hanno raggiunto
oggi livelli incredibili, tanto da permettere delle ottime e costanti performance dei nostri
occhi con una qualità della visione tale, da permetterci di vivere bene fino a tarda età.

Data di pubblicazione: 29-11-2018

Revoca della patente: da quando decorrono i tre anni di attesa?


I provvedimenti adottati nei confronti dell'automobilista sono il ritiro dell patente, la sospensione e la revoca.
 

Quest'ultimo è quello più severo, in quanto è un provvedimento con il quale viene definitivamente tolto il documento di guida.
 

In quali casi?
 

  • quando il conducente non dispone più dei requisiti fisici o psichici necessari
  • quando si commettono gravi infrazioni al codice della strada
     

Mentre nel primo caso però (perdita dei requisiti fisici o psichici) l'atto è definitivo (non si può più conseguire una nuova patente di guida, di nessuna categoria, quando si commettono infrazioni gravi al codice della strada, il conducente può conseguire una nuova patente dopo un certo periodo (due o tre anni a seconda dell'infrazione).

Bisogna infatti aspettare tre anni nei casi di violazione degli articoli 186, 186 bis, 187 ( guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti), due anni invece per le altre infrazioni.
 

Il problema è: da quando decorrono i tre anni?

L'articolo 219 comma 3-ter stabilisce che : “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.
 

La data di accertamento del reato

Il Tribunale di Bologna , con ordinanaza n. 5789 del 18/07/2018, ha stabilito che "la data di accertamento del reatoconincide con la data del provvedimento di sospensione cautelare della patente e non la data del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca."

Data di pubblicazione: 07-11-2018

Commissione medica locale: quando è necessario rivolgersi?


CHE COSA È LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE?
 

E' un organo sanitario collegiale istituito ai sensi dell’art. 330 del DPR 495/92 e dell’art. 119 c. 4 del C. d. S. per verificare ed accertare l’idoneità alla guida di soggetti che rientrano in particolari tipologie di utenza.

In alcuni casi infatti, la visita necessaria al rinnovo della patente, o la certificazione per il conseguimento, riclassificazione o revisione della patente non può essere fatta da un medico monocratico (un singolo medico certificatore, come avviene nella gran parte dei casi)

 

Chi si deve rivolgere alla  COMMISSIONE MEDICA LOCALE?
 

La Commissione Medica Locale Patenti di Guida deve accertare la presenza o la sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio, la riclassificazione o la revisione della patente di guida nei seguenti casi:
 

  • Persone a cui è stata disposta la revisione della patente (guida in stato di ebbrezza, detenzione e uso di sostanze stupefacenti, segnalazioni per invalidità, segnalazioni per verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida)
  • Persone segnalate dai medici certificatori durante il rinnovo della patente
  • Persone con perdita, limitazioni, difficoltà nel movimento e nel coordinamento degli arti, della colonna vertebrale e del corpo (malattie neurologiche, ossee, muscolari, traumi);
  • Persone con importante riduzione della vista, del campo visivo, malattie progressive dell’occhio, ( glaucoma, maculopatie, lesioni del nervo ottico, danni alla retina, ecc);
  • Persone con riduzione dell’udito;
  • Persone con diabete (patenti C1,C1E,C,CE / D1,D1E,D,DE)
  • Persone con diabete con complicanze d’organo (tutte le patenti);
  • Persone con epilessia, anche pregressa;
  • Persone con malattie psichiche;
  • Persone con trapianto d'organo;
  • Persone in dialisi;
  • Persone con malattie endocrine;
  • Persone con malattie cardiovascolari;
  • Persone con sindrome di apnee notturne;
  • Persone che hanno compiuto 65 anni per le categorie di patente di gruppo C e 60 anni per quelle di gruppo D
     

Devono inoltre rivolgersi alla Commissione medica locale:
 

  • Persone a cui è stata disposta la revisione della patente (guida in stato di ebbrezza, detenzione e uso di sostanze stupefacenti, segnalazioni per invalidità, segnalazioni per verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida);

 

Chi sono i medici della COMMISSIONE MEDICA LOCALE?
 

LA COMMISSIONE MDEICA LOCALE  è composta da tre medici certificatori, di cui uno Presidente.
 

Il Presidente viene nominato dalla Regione ed è il responsabile del Dipartimento di Medicina Legale della ASL presso cui ha sede la CML. Questi può a sua volta nominare uno o più Vicepresidenti o Presidenti delegati che lo possono sostituire in tutte le sue funzioni, e in aggiunta altri due Membri, appartenenti tutti ad Amministrazioni diverse, tutti in servizio e facenti parte delle figure previste dall’art.119 del Codice della Strada.
 

In alcuni casi la COMMISSIONE MEDICA LOCALE, può essere integrata da uno o più medici specialisti e, nel caso di minorazioni degli arti dovute a varie cause, è completata dalla presenza di un Ingegnere della Motorizzazione Civile competente per territorio, che provvede a stabilire gli opportuni adattamenti da apportare al veicolo.

Data di pubblicazione: 22-03-2018

Le modifiche in tema di requisiti psico-fisici per il conseguimento e la conferma della patente di g

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 gennaio 2018

Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida. (18A01825) (GU n.63 del 16-3-2018)

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2016, concernente la patente di guida, recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e, in particolare, l'Allegato III recante le norme minime concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore; Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7 luglio 2016, che modifica il su indicato Allegato III;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, l'art. 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida; Visto l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011, il quale dispone che, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al decreto medesimo, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330 in materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di validita' delle patenti di guida; Visto il parere favorevole del Ministero della salute del 20 ottobre 2017; Considerata la necessita' di recepire la direttiva (UE) 2016/1106 entro i termini previsti dalla direttiva stessa; Decreta: Art. 1 *** ATTO COMPLETO *** 19/03/18, 13)47 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 2 di 4 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Roma, 26 gennaio 2018 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2018, reg. n. 1-85 Allegato I Il punto B dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e' sostituito dal seguente: «B. Patologie cardiovascolari B.1.

Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida. B.2. Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneita' al rilascio o alla conferma di validita' della patente di guida e' attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del caso, la commissione medica locale prevede termini di validita' della patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti dall'art. 126 del codice della strada: a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2); b)

bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2); c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o - TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2); d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2); e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2); f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1); g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2); h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2); i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attivita' fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2); j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2); k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2); l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai *** ATTO COMPLETO *** 19/03/18, 13)47 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 3 di 4 gruppi 1 e 2); m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2); n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2); o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2); p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2); q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1); r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2); s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2); t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2); u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2); v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1); w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1). B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati: a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2); b) malattie vascolari periferiche - aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2); c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2); d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2); e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacita' funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1); f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attivita' fisica negativo (si applica solo al gruppo 2); g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o piu' delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attivita' fisica (si applica solo al gruppo 2); h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2); i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2). La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a *** ATTO COMPLETO *** 19/03/18, 13)47 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 4 di 4 valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia. B.4. Altre cardiomiopatie e' necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. E' necessaria un'attenta valutazione specialistica. E' necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia. Allegato II Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente: «C. Diabete mellito C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia. C.1.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.».

Data di pubblicazione: 06-12-2017

Cqc per il trasporto di cose e persone: termini e metodo dei rinnovi

Cqc, ovvero Carta di Qualificazione del Conducente.

La conosce bene chi per lavoro deve trasportare merci o persone: dal 2009 è infatti obbligatoria per i trasportatori professionisti.

Ma chi utilizza mezzi pesanti per lavoro sa bene che conseguirla e soprattutto rinnovarla è un percorso difficile, come è giusto che sia per chi ha un tipo di responsabilità del genere verso gli altri.

Per conseguirla, è necessario seguire un corso di formazione iniziale e poi superare un esame presso le autoscuole autorizzate; per mantenerla invece è obbligatorio un corso di formazione periodica da seguire ogni 5 anni.

Un'attenta pianificazione del rinnovo è fondamentale per chi detiene la Cqc; sono infatti previste regole rigide e particolarmente stringenti, sempre subordinate al corso di formazione e aggiornamento cui si faceva riferimento poc'anzi. I tempi previsti per il rinnovo sono molto ampi: è possibile frequentare il corso di aggiornamento a partire dai tre anni e 6 mesi prima della scadenza della Cqc fino a 2 anni dopo la sua scadenza.

I termini e le regole al riguardo sono definite dalla circolare 7787 del 3/4/2014 del Ministero dei Trasporti. Chi ha a che fare con questo tipo di documento per lavoro non ha vita facile: considerato l'obbligo della formazione continua, chi ha la licenza scaduta non può esercitare la propria professione, trovandosi di fatto nell'impossibilità di lavorare. Per loro è necessario sostenere anche un esame prima di tornare in possesso della licenza. 

 

Una nuova circolare datata ottobre 2017 prevede anche la possibilità di sostenere entrambe le prove per la Cqc per il trasporto di cose e quella per il trasporto di persone allo stesso tempo, in modo da avere una licenza cumulativa e ambivalente per entrambe le categorie di trasporto. Per gli autisti dunque sono due i possibili scenari che si vengono a creare: 

 

1) Rinnovare la Cqc in tempo utile entro due anni dalla scadenza

Nel caso in cui si disponga della Cqc per trasporto di cose o persone sarà necessario frequentare il corso relativo alla categoria corrispondente al termine del quale si otterrà una nuova licenza valida per altri 5 anni. In caso invece si sia in possesso di una licenza cumulativa cose/persone sarà sufficiente frequentare solo uno dei due corsi di aggiornamento cose o persone, ed automaticamente si otterrà un prolungamento valido sia per il trasporto di cose che di persone.

 

2) Rinnovo di una Cqc oltre il limite dei due anni dalla scadenza

In questo caso, se l'autista è in possesso di solo una delle qualifiche cose/persone, dopo il corso corrispondente sarà necessario anche sostenere l'esame relativo per poter ricevere il rinnovo di 5 anni. Per chi invece è stato in possesso della Cqc cumulativa cose/persone si dovrà frequentare uno dei due corsi relativi ma sostenere l'esame su entrambe le categorie, affrontando dunque sia la parte comune dell'esame che quella specialistica, superati i quali verrà rilasciato il rinnovo di 5 anni. 
 

Data di pubblicazione: 23-11-2017

Come rinnovare la patente a Torino?

Per rinnovare la patente a Torino è sufficiente recarsi in uno degli studi presenti sul sito rinnovopatenti.it. Vediamo come.
 

La patente si rinnova attraverso un accertamento medico-sanitario da parte di un medico accertatore, inserito in un apposito elenco stilato dal Ministero dei trasporti e visibile sul Portaledellautomobilista.

I medici ccertificatori sono medici:

  • della Polizia di Stato
  • Carabinieri
  • Militari
  • Ferrovie dello Stato
  • Vigili del fuoco
  • Guardia di Finanza.


Il medico certificatore, accerta l'idoneità alla guida poi:

  1. inserisce i dati del titotalre di patente nel portale dell'automobilista previo verifica del  pagamento di 2 bollettini postali (diritti della Motorizzazione c/c 9001 e marca da bollo c/c 4028), i dati del titolare di patente, nel portale dell'automobilista.
  2. Inserisce una foto tessera e la scansione della firma del cliente,  entrambi  in formato digitale jpg  (saranno riportati sulla nuova patente di guida) 
  3. stampa il foglio provvisorio di guida che consente all'utente di guidare in attesa della nuova patente di guida.


Questa autorizzazione non consente di guidare all'estero.

La nuova patente di guida verrà inviata dalla Motorizzazione al domicilio scelto dall'utente in fase di prenotazione,con apposita lettera assicurata a carico del destinatario.Il costo dell'assicurata al momento è di euro 6,86.
 

Come fare
Seleziona dal menù la Regione quindi la città Torino per verificare dove sono i nostri studi, gli orari di ricevimento dei nostri medici ed il costo del rinnovo ( i costi possono variare in funzione dello studio scelto)

Il prezzo che verrà visualizzato comprende tutti i costi previsiti per il rinnovo della patente:

  • parcella del medico
  • imposta di bollo su c/c 4028 (vengono anticipati dal medico)
  • diritti della motorizzazione su c/c 9001 (vengono anticipati dal medico)
  • diritti di prenotazione di rinnovopatenti.it.

    Sono escluse solo le spese della lettera assicurata che vanno pagati all'incaricato delle Poste al momento della consegna del nuovo documento di guida.

E' un sistema rapido ed economico.

Rinnovopatenti è il primo sito nato in Italia per offrire il servizio di rinnovo patente on line. Ed è raggiungibile anche attraverso il quotidiano La Stampa.

Offre il servizio di rinnovo patente, a Torino, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Verona.

 

Data di pubblicazione: 15-11-2017

Patente a punti: quasi 20.000 automobilisti circolano a zero punti!

Sono passati poco più di 14 anni da quando fu introdotta la patente a punti, nel lontano 2003. Periodo di tempo in cui gli automobilisti hanno bruciato qualcosa come 122 milioni e mezzo di punti. I dati giungono dal Ministero dei Trasporti, e fotografano una situazione in chiaroscuro per quanto riguarda il comportamento degli italiani alla guida.

Quasi 20.000 infatti gli automobilisti che circolano senza più punti, mentre quasi 99.000 rischiano di terminarli, con un saldo punti compreso tra 9 e 0. All'esaurimento dei punti è obbligatorio ripetere l'esame di teoria e pratica, dato che l'azzeramento causa l'immediata revoca della patente. Al contrario, per i guidatori più virtuosi che non commettono infrazioni è previsto un bonus automatico di due punti ogni due anni che consente di reintegrare automaticamente i punti persi per strada, fino ad un massimo di 30. Ricordiamo inoltre che per i neopatentati le sanzioni in termini di punti vengono raddoppiate.
 
Ecco una breve lista delle infrazioni:
-1 punto
Mancato uso o utilizzo improprio delle luci
Sistemazione dei passeggeri e/o animali e/o oggetti non idonea
-2 punti
Inosservanza della segnaletica stradale o delle segnalazioni degli agenti
Trasporto in sovraccarico o in sovrannumero su autovetture
Sosta in corrispondenza della fermata di autobus e filobus
-3 punti
Inosservanza delle condizioni generali per effettuare un sorpasso
Distanza di sicurezza inadeguata (in caso di collisione con danni lievi)
Non fermarsi all'invito di un agente;
Rifiutarsi di esibire i documenti richiesti o di far ispezionare il veicolo;
Eccesso di velocità superiore a 10 km/h e inferiore a 40 km/h.
-4 punti
Circolare contromano;
Uso errato delle corsie;
Fuggire in caso di incidente con soli danni a cose non così gravi da aver determinato la revisione della patente.
-5 punti
Circolare senza casco o con casco allacciato in maniera inadeguata
Mancato uso delle cinture di sicurezza
Uso di cuffie sonore o abuso di cellulari durante la guida
Mancata precedenza a veicoli di soccorso (autoambulanze, polizia, vigili del fuoco)
Omesso uso di lenti quando prescritte
-6 punti
Mancato rispetto del segnale "STOP", precedenza omessa o del semaforo rosso
Violazioni ai comportamenti previsti ai passaggi a livello
Eccesso di velocità superiore a 40 km/h e inferiore a 60 km/h
-8 punti
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che ha causato incidente con gravi danni alle cose
Non dare la precedenza ai pedoni sulle strisce
Invertire la marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi
-10 punti
Gareggiare in velocità con veicoli a motore, con sfide organizzate e non autorizzate
Eccesso di velocità superiore a 60 km/h
Circolare contromano su curve, dossi ed in ogni caso di scarsa visibilità
Effettuare sorpassi pericolosi
Effettuare retromarce su autostrade
Guidare in stato di ebbrezza da alcool, droghe o rifiutare gli accertamenti atti a verificare il proprio tasso alcolemico o il proprio stato psicofisico
Fuggire in caso di incidente con gravi danni ai veicoli e/o alle persone
Forzare posti di blocco
 
Ma quali sono dunque gli automobilisti più virtuosi?
Dai dati del Ministero emerge che siano gli abitanti di Valle D'Aosta e Basilicata, i più indisciplinati invece quelli di Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ragionando in valori assoluti, invece, la maglia nera degli automobilisti che circolano senza punti spetta alla Lombardia (3.991), seguita da Campania (2.195) e Piemonte (1.793). Per quanto riguarda le province, il record di automobilisti a 0 punti si registra in quella di Napoli (1.560), davanti a Milano (1.355) e Roma (1.347).
Data di pubblicazione: 02-11-2017

Non ricordi chi guida? La multa non si paga!

Capita più spesso di quanto si creda. Non appena una multa viene recapitata e subito si inizia a pensare come sia successo: chissà dove, chissà come, chissà quando. Lo sappiamo bene, le contravvenzioni sono vengono sempre recapitate con eccessiva tempestività, dunque la domanda su chi abbia effettivamente commesso l'infrazione è legittima, soprattutto quando un veicolo viene utilizzato da più persone.
 

E' il tema centrale di una storia che parte dalla fine, con una sentenza del Giudice di Pace di Campobasso, che ha applicato l’art. 126 bis, comma 2 del CdS ad un ricorso di un imprenditore contro una contravvenzione recapitata per un'infrazione commessa con una vettura a lui intestata. Il veicolo in questione è parte della flotta aziendale dell'attività riconducibile al ricorrente; veicoli che effettivamente sono nella disponibilità di tutti i dipendenti ed è quindi difficile determinare
effettivamente chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. In questo caso il ricorso, ben strutturato ed argomentato è stato accolto. In particolare, tutta la difesa dell'imprenditore è stata strutturata intorno a due punti principali:

 

- si tratta di una multa a una macchina facente parte di un parco veicolare aziendale;

- la notifica della multa è giunta dopo un lasso di tempo importante (ma entro i 90 giorni).
 

In questo caso il giudice ha deliberato a favore del multato, sostenendo che: "nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo”.
 

Attenzione però: in seguito alla decisione del giudice è stata annullata solamente la sanzione supplementare prevista nel caso in cui si ometta di indicare chi si trovasse alla guida del veicolo nel momento della violazione del Codice della Strada (una sanzione da 286 a 1142 €) e non la contravvenzione stessa, che va comunque pagata.

Naturalmente il caso in questione fa riferimento ad un veicolo aziendale, a disposizione quindi di molte persone più volte al giorno; niente a che vedere con una normale autovettura per uso domestico e familiare. In questo caso nessuna speranza di ricorrere al precedente in questione, per non aprire le porte ad un far west normativo. La sentenza in esame rimarrà un caso che farà giurisprudenza ma limitata appunto ad una fetta limitata di veicoli e circostanze.
 

Per non vedersi recapitare multe prese quando si è prestata la macchina a qualcun'altro, la soluzione esiste. E' un po' drastica, ma è sufficiente non prestare mai il proprio veicolo ad altri. In particolare le compagnie di assicurazione offrono la possibilità di sottoscrivere la clausola della "guida esclusiva", con la quale si può ottenere una buona riduzione del premio sulla polizza, specie se si è sicuri di essere gli unici a guidare il veicolo. In questo caso però non si potrà prestare l'auto a nessuno, né familiari né amici, pena la mancanza di copertura assicurativa in caso di incidente.

Data di pubblicazione: 26-10-2017

Patente digitale: per ora solo in Inghilterra

Da settembre in Inghilterra è cominciata la sperimentazione della patente digitale.
 

In pratica in fase di controllo degli organi di Polizia, i conducenti Inglesi potranno mostrare il documento di guida sullo smartphone invece del classico documento di plastica.
 

L'ente responsabile dell'emissione del documento, DVLA, ha chiarito al quotidiano britannico The SUN che in questa prima fase si stanno svolgendo dei test di funzionalità e che la patente digitale non rimpiazzerà quella di plastica e potrà essere utilizzata solo da chi avrà registrato il proprio documento di guida sul sito gov.uk
 

Gli utenti inoltre, grazie ad un'apposita app. dovrebbero poter mostrare il documento agli agenti di Polizia anche in assenza di rete internet.

 

Una vera rivoluzione insomma che potrebbe in futuro arrivare anche sulle strade Europee.

 

Data di pubblicazione: 13-10-2017

Cambia la gestione di richiesta patenti di guida

Dal 19 gennaio 2013 è entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione la patente unica europea, in formato card standard per tutti i cittadini con la foto digitale del conducente.

La finalità di tale patente è quella di rendere maggiormente uniformi le informazioni presenti nella licenza di guida, in modo da facilitare la leggibilità della stessa in tutti i Paesi membri, e quella di rendere omogenee anche le condizioni necessarie per il rilascio della patente di guida.

 

Al fine di consentire la complessa gestione del passaggio tra vecchio e nuovo sistema, è stato predisposto dalla Commissione Europea l’applicazione del progetto RESPER (archivio UE patenti).

Resper è un registro elettronico finalizzato allo scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili del rilascio della licenza di guida, agevolando così la libera circolazione dei cittadini europei, aumentando i controlli della validità dei documenti della patente di guida e agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali dei singoli conducenti.

 

L’evoluzione nella gestione delle patenti, tuttavia, non si è fermata al 2013 e continua ancora oggi, tanto che l’ing. Alessandro Calchetti, Direttore del centro elaborazione dati della motorizzazione, ha emesso un avviso (Prot. n. 19883 - File avviso n. 22/2017) in cui si comunica che dal 27/09/2017 sono state implementate le applicazioni, e dunque delle modifiche, circa la "gestione richiesta patenti" e “sistema unico prenotazione esame”.
 

Per quanto riguarda il sistema unico prenotazione esame, la circolare ha apportato le seguenti modifiche:
 

  1. Le funzioni del SUPE per l'inserimento degli esiti degli esami di guida o di teoria orale richiederanno agli utenti, che hanno un token assegnato, l'inserimento dell'OTP (one time password) invece del PIN della smart card.
  2. Sarà possibile gestire le sedute di teoria orale per la revisione CQC con le funzioni di generazione seduta, prenotazione dell'esame e acquisizione degli esiti.

 

Riguardo alle implementazioni delle applicazioni inerenti alla gestione richiesta patenti, il testo afferma che:


“1) In caso di richiesta patente per conversione estera e conversione militare sarà possibile utilizzare due nuovi codici annotazione 110 e 111 per l'abilitazione B:


- Selezionando il codice annotazione 110 in corrispondenza della abilitazione B, sarà obbligatorio attivare l'abilitazione AM, mentre non sarà possibile selezionare l'abilitazione A1.


- Selezionando il codice annotazione 111 in corrispondenza della abilitazione B, non sarà possibile selezionare le abilitazioni A1 e AM.


- Al conseguimento per esame delle abilitazioni escluse con i codici 110 e 111, dovranno essere eliminate tali annotazioni in corrispondenza dell'abilitazione B.

 

- Sulla patente i codici 110 e 111 verranno stampati nel retro della patente nella colonna 12 in corrispondenza dell'abilitazione B.
 

2) Per indicare l'abilitazione A valida solo in Italia dovrà essere usata la nuova annotazione 112, che sostituirà il codice validità territoriale "I". Sulla patente saranno stampati nel campo 9 una "A" maiuscola e nel retro della patente alla colonna 12 in corrispondenza dell'abilitazione A il codice 112.

Si precisa che nelle ricerche sulle patenti italiane effettuate dai Paesi europei che utilizzano RESPER, l’abilitazione A con annotazione 112 non verrà visualizzata, poiché tale abilitazione A è valida solo sul territorio italiano.

 

3) Le stampe delle patenti con abilitazione B o superiore riporteranno l'abilitazione AM anche se non espressamente conseguita.

Per le patenti con abilitazione B o superiore già presenti in banca dati senza abilitazione AM, al momento della richiesta di una nuova patente verrà attivata automaticamente anche l'abilitazione AM con le seguenti regole:


- La data di abilitazione della AM sarà uguale alla minore tra le date di abilitazione presenti sulla patente, se tali date sono tutte maggiori o uguali al 19/01/2013.


- La data di abilitazione della AM sarà uguale a 19/01/2013, se tra le date di abilitazione esiste almeno una data antecedente al 19/01/2013.


- Nella richiesta di verifica patente italiana effettuata dai Paesi europei tramite RESPER, se la patente non ha l'abilitazione AM ma almeno l'abilitazione B, la verifica restituirà anche l'abilitazione AM con la data abilitazione calcolata secondo le regole sopra indicate.


4) Gestione del codice 70 sulle patenti emesse per conversione di patente estera:


- nelle patenti emesse per conversione militare non sarà più presente sul rigo 12 il codice 70.


- Sui duplicati, sui rinnovi e sulle riclassificazioni emesse successivamente a una patente ottenuta per conversione estera sarà sempre stampato sul rigo 12 il codice 70 con la sigla dello Stato che ha

rilasciato la patente estera. Il codice 70 e lo Stato estero non saranno più stampati, quando il titolare conseguirà una nuova patente per esame.


5) Verranno attivati i nuovi codici, rappresentati dalle lettere nell'intervallo a - g (da digitare in minuscolo) da utilizzare in combinazione con i codici da 01 a 44:


- a: a sinistra
- b: a destra
- c: mano
- d: piede
- e: nel mezzo
- f: braccio
- g: pollice

Tali codici non saranno riportati nella stampa della patente.


6) Per i codici adattamento 20.07, 40.01, 44.09 e 44.10 sarà possibile inserire il valore numerico relativo alla forza massima in newton del freno o dello sterzo. Il formato del campo sarà di 3 caratteri numerici e due decimali.


7) Per i codici limitazione 62 e 64 (inseribili nei campi delle prescrizioni tecniche) sarà obbligatorio inserire nel campo "limite di stanza" il valore numerico relativo al raggio in km, in cui il conducente può circolare a partire dalla propria abitazione, e/o inserire nel campo "limite velocità" il valore della limitazione della velocità in km/h.


8) Nell'inserimento della richiesta di revisione patente sarà possibile, nei casi in cui è previsto, mettendo una spunta nel campo "esente da riclassificazione", richiedere l'esame di revisione per un'abilitazione diversa dall'abilitazione massima posseduta senza dover riclassificare la patente a seguito di revisione con esito idoneo.


9) Nell'inserimento delle richieste per revisione patente e revisione CQC, deve essere acquisito il codice autoscuola e la data domanda.


10) Nell'inserimento di una richiesta di patente per conseguimento dell'abilitazione B con cambio manuale per un candidato già in possesso di abilitazione AM con il cambio automatico, l'operatore dovrà modificare il tipo di cambio dell'abilitazione AM da automatico a manuale per poter stampare una patente, con il cambio manuale sia per l'abilitazione AM che per l'abilitazione B.”

Data di pubblicazione: 15-09-2017

La guida sotto effetto di stupefacenti

Uno studio condotto dalla Commissione Europea sull’incidentalità stradale in Europa ha evidenziato come l’andamento dei sinistri stradali stia effettivamente diminuendo, ma non ancora abbastanza per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con il suo programma volto a dimezzare i sinistri entro l’anno 2020: il “Road Safety Programme 2011-2020”.

Interessante è il fatto che i dati abbiano evidenziato picchi di mortalità durante i weekend e tali episodi sembrerebbero aumentare considerevolmente nel periodo estivo. Maggiormente interessante è il fatto che i suddetti periodi sembrerebbero caratterizzati anche da un incremento di uso di alcool e di sostante stupefacenti. Esisterebbe, dunque, una forte correlazione tra l’aumento delle assunzioni di alcool e droga e l’aumento di sinistri stradali durante i weekend.

 

Al fine di correggere i comportamenti degli automobilisti e rendere maggiormente sicura la viabilità su strada, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appartenente al Ministero dell’Interno, ha emanato il 21 luglio 2017 una direttiva (Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3) volta a garantire un’azione immediata e coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto di guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, di eccessi di velocità, di obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo per i motociclisti e di qualsiasi motivo di distrazione per il conducente (uso dello smartphone, ad esempio). Se negli anni passati l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebrezza siano state combattute rispettivamente dall’autovelox e l’etilometro, dal giugno 2014 è in corso la sperimentazione di un dispositivo capace di rilevare l’effettivo uso di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti.
 

DI COSA SI TRATTA?

Il drogometro, o Alere DDS2 (termine tecnico-scientifico), è un nuovissimo dispositivo dato in dotazione alle Forze dell’Ordine al fine di contrastare la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’apparecchio, in modo analogo all’ormai conosciuto etilometro, permette di rivelare in tempo reale se il conducente di un’autovettura abbia, o meno, assunto una o più sostanze stupefacenti, quali cocaina, anfetamina e derivati, metadone, cannabinoidi, oppiacei ed eroina.
 

IL FUNZIONAMENTO

Il drogometro richiede l’analisi del campione di saliva per rilevare l’effettivo stato alterato delle condizioni psico-fisiche del conducente. Al fine di effettuare il test, c’è bisogno della presenza congiunta della tradizionale pattuglia e del furgone delle Forze di polizia con a bordo un medico e le relative attrezzature sanitarie. Al conducente verrà chiesto di sedersi e di effettuare, tramite il tampone sanitario, il prelievo della propria saliva. Tale tampone verrà immediatamente inserito in un lettore, il drogometro appunto, in grado, mediante una reazione antigene-anticorpo, non solo di segnalare se sia stata assunta una o più sostanze stupefacenti, ma anche di indicarne il tipo. Il drogometro analizza il campione di saliva e fornisce l’esito “positivo” o “negativo” in solo otto minuti.
 

SANZIONI

Qualora l’esito del test risulti positivo, all’automobilista verrà ritirata immediatamente la patente di guida, a scopo preventivo. Il conducente dovrà effettuare altri due prelievi della propria saliva, i quali campioni saranno spediti dalle Forze dell’ordine al Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense di Roma della Polizia di Stato. Nel caso in cui il Laboratorio confermi la positività dell’uso di sostanze, verranno applicati, a scapito del conducente, tutti i provvedimenti previsti dall’art.187 del Codice della strada, il quale legifera che:

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.”
 

Ai provvedimenti del reato penale di cui sopra, bisogna ricordare anche la sanzione amministrativa accessoria concernente il ritiro e la sospensione della patente di guida.

È opportuno sapere che al conducente del mezzo verrà data una spiegazione delle modalità e dello scopo del test antidroga da parte delle Forze di polizia, le quali chiederanno al soggetto di firmare il consenso informato. Il conducente ha la facoltà di rifiutare di eseguire il test, tuttavia, la Polizia verbalizzerà il rifiuto e disporrà il massimo della pena (arresto da sei mesi a un anno di carcere, sanzione economica di euro 6000 e sospensione di minimo un anno della patente di guida). La polizia, inoltre, potrà ordinare lo stesso una visita medica specializzata ad accertare le condizioni psico-fisiche alterate del conducente.
 

La sperimentazione del drogometro è iniziata, su scala nazionale, nel 2014 e la sua efficacia è stata testata, e confermata, dalle prime sezioni che lo avevano in dotazione (Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Tieste, Bologna, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Messina).

Ovviamente, a differenza dell’etilometro, risulta più difficile quantificare l’uso di droga che è stato assunto dal conducente, e la legislazione non è stata ancora del tutto chiara sulla quantità massima tollerabile. Sebbene l’apparecchio sia ancora in fase sperimentale, è stato confermato che esso garantisca una precisione del risultato del 95%. È proprio su tale percentuale che il Ministero dell’Interno ha dato il via al sempre più frequente utilizzo. Tale decisione è stata presa dalle importanti conseguenze risultate dall’applicazione di questo dispositivo; esso, infatti, rimane ad oggi uno dei migliori strumenti deterrenti per coloro che, sconsideratamente, decidono di guidare sotto effetto di droghe. Negli ultimi anni, infatti, le strade sono state rese più sicure e i controlli da parte dell’Arma e la Polizia di Stato sono divenuti molto più severi, incrementando in questo modo la sicurezza stradale.

Data di pubblicazione: 06-09-2017

Revisioni auto: dal 2018 ci sarà il certificato

Nuove regole in arrivo per la revisione dei veicoli. Dal 20 maggio 2018 infatti la normativa relativa a questa componente della gestione dell'automobile cambierà in ottemperanza al decreto del Ministero dei Trasporti 214 del 19/05/2017 che va a recepire la direttiva europea 2014/45/UE che riguarda la revisione tecnica dei veicoli a motore.
 

Attualmente la revisione, come molti di noi già sanno, è prevista a scadenze periodiche quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Il sistema italiano è piuttosto organizzato e in linea con le più recenti regole e direttive, dunque nessun cambiamento radicale interverrà nell'immediato.
 

Verrà però introdotto l'obbligo del certificato di revisione, un nuovo documento che dovrà essere registrato al Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e che sarà necessario anche per i trasferimenti di proprietà. Tuttavia già vari di questi dati sono trasmessi al CED, e sono infatti consultabili tramite il portale dell'Automobilista tramite il quale dal 2010 è possibile reperire varie informazioni sul veicolo. Fino a questo momento però la comunicazione di questi dati è avvenuta su base volontaria, e non esistendo alcuna sanzione per la mancata comunicazione con le officine autorizzate alle revisioni dei veicoli, la strada per combattere la piaga delle mancate revisioni è stata molto difficile anche per la carenza di personale destinato a queste mansioni.

 

Con il nuovo regolamento però, il certificato di revisione dovrà contenere i seguenti dati:
 

  • numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
  • targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
  • luogo e data del controllo;
  • lettura del contachilometri al momento del controllo;
  • categoria del veicolo;
  • carenze individuate e livello di gravità;
  • risultato del controllo tecnico;
  • data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
  • nome dell'organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo.

 

Inoltre diverrà obbligatorio sottoporre a revisione (e non solo a titolo discrezionale) sottoporre a revisione tutti i veicoli incidentati su cui i periti chiamati alla valutazione dei danni hanno riscontrato gravi danni. Una normativa che punta quindi alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, e a fare chiarezza in un settore in cui c'è un buon rispetto delle regole ma poca rigorosità.

Data di pubblicazione: 05-09-2017

Rinnovo della patente: cosa devo fare? Chi rinnova la patente?

Come si rinnova la patente?

Per rinnovare la patente bisogna fare una visita medica da un ufficiale sanitario


Chi rinnova la patente?
La patente viene rinnovata da un medico abilitato ai sensi dell'articolo 119 del c.d.s.

 

Sono medici Militari, della Polizia di Stato, Carabinieri , Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ferrovie dello Stato e sono inseriti nell'elenco dei medici accertatori riconosciuti dalla Motorizzazione civile.L'elenco è pubblico e  consultabile sul portale dell'automobilista.

Quando posso rinnovare la patente?

Per rinnovare la patente devono mancare meno di 4 mesi alla data di scadenza indicata sul documento e non devono essere passati più di 3 anni. Se sono passatipiù di 3 anni la Motorizzazione richiede di sottoprsi agli esami di revisione.


Posso circolare dopo aver fatto la visita e sono in attesa della nuova patente?

Dopo aver effettuato la visita il medico comunicherà alla Motorizzazione l'esito positivo dell'accertamento ed in tempo reale stamperà il "documento sostitutivo alla guida" che autorizza a guidare, anche se la patente è scaduta, su tutto il territorio nazionale.

Il documento sostitutivo NON AUTORIZZA a guidare all'estero

 

Chi invia la nuova patente?

Verificata la certificazione inviata telematicamente dal medico, la validità della patente viene confermata dal Dipartimento dei Trasporti terrestri che invierà la nuova patente di guida al domicilio del richiedente attraverso una lettera assicurata.

Il costo dell'assicurata, a carico del destinatario, è di euro 6,86 e va pagata al postino al momento della consegna del nuovo documento di guida. La patente può essere recapitata presso un domicilio diverso  da quello di residenza ma NON ALL'ESTERO

 

Quando scade la patente?

 

La scadenza della patente è riportata sul documento di guida al punto 4b
In generale  le patenti A e B la patente vanno rinnovate:

 

· ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni

 

· ogni 5 anni per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 70 anni

 

· ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni

 

· ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni

 

Dopo il primo rinnovo dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce "la regola del compleanno" (1 Gennaio 2104), sulla patente verrà riportata la data di scadenza coincidente con la data del proprio compleanno.

 

Patente nuova - Non esistono più gli adesivi

 

Con le nuove procedure ogni volta che si rinnova la patente viene stampato un nuovo documento di guida. Questo è il motivo per cui viene richiesta una foto tessera (o la scansione di una foto in formato jpg) e la scansione della firma (che può essere fatta davanti al medico accertatore).

 

Non ci sono più i tagliandi adesivi da incollare sulla vecchia patente perchè non ritenuti più idonei dalle Istituzioni Europee.

 

Quanto costa rinnovare la patente?

I costi che si devono affrontare per rinnovare la patente sono:
 

  • costo della visita medica (varia dal medico e si va dai 20 ai 50 euro)
  • costo del versamento su c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti di 10,20 € 
  • costo del versamento su c/c 4028  (la vecchia marca da bollo) di 16 €
  • costo del servizio dell'autoscuola  o del sito rinnovopatenti 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 05-09-2017

Guida autonoma? automobilisti ancora non del tutto convinti

La tecnologia nel settore automobilistico procede a passi da gigante. Il futuro ormai va in due chiare direzioni: l’ibrido e la guida autonoma. Per quanto trend paralleli e inarrestabili, è proprio riguardo all’automazione che l’innovazione propone continuamente novità, sviluppi, aggiornamenti.
 

Si tratta di una rivoluzione annunciata, che si prepara ad investire il mondo dell’auto pesantemente già dai prossimi anni. Lo dimostrano gli investimenti miliardari che le aziende automobilistiche stanno portando avanti, ma anche attori all’apparenza lontani da questo mondo come Google, che sta a sua volta mobilitando cifre importanti per sviluppo di tencologie e software dedicati.
 

Al netto della tecnologia comunque, sarà sempre un essere umano a doversi accomodare dentro l’automobile, e l’idea di affidarsi totalmente alla tecnologia senza poter intervenire nella guida non piace poi granchè. Un sondaggio Gartner condotto in Germania e negli Stati Uniti su 1.500 automobilisti rivela infatti che il 55% di loro non si affiderebbe volentieri nelle mani di una vettura con guida completamente autonoma.
 

Il piacere della guida e la sensazione di controllo diretto sul mezzo sono sensazioni cui l’automobilista medio difficilmente rinuncerebbe, ed è per questo che il 70% degli intervistati si dichiare invece favorevole a sistemi che possano accompagnare e assistere nella guida come tecnologie già esistenti quali il cruise control, il lane assist o la frenata automatica in caso di ostacoli improvvisti per citarne alcuni.
 

Dubbi e perplessità dunque rimangono, ma non c’è da stupirsi. E’ normale che una tecnologia nuova, e così innovativa abbia bisogno di tempo per essere recepita e traslata in una quotidianità che per troppo tempo è rimasta immobile e legata agli stessi capisaldi di un tempo.
 

La dichiarazione di Mike Ramsey, direttore dello studio Gartner responsabile del sondaggio, dichiara consapevolmente che “la gente rimane spaventata dal fatto di salire su un veicolo di cui non ha controllo”. Un timore legittimo, per superare il quale test e prove si faranno sempre più minuziosi e mirati per perfezionare questa tecnologia che, piaccia o no, rappresenterà il futuro.

Data di pubblicazione: 04-09-2017

Incidenti stradali: quanto incide il colore del veicolo

Nel 2016, la nota società statunitense Axalta Coating Systems ha condotto le ultime indagini sull’indice di gradimento dei colori delle autovetture da parte degli automobilisti, pubblicando il Global Automotive 2016 Colour Popularity Report.

Ciò che ne è risultato è che sia il colore bianco (37% delle preferenze) a dominare il podio per il sesto anno di fila nella classifica su scala globale, seguito dal color nero (con il 18% delle preferenze), il quale però rimane la prima scelta degli europei.

Nel report è stato posizionato al terzo posto, in ex-equo, i colori grigio e argentato (con l’11% delle preferenze). Esiste, dunque, una chiara attrazione per le tinte neutre da parte degli automobilisti di tutto il mondo, alle quali sono seguite i colori rosso, blue, beige e verde.
Ovviamente, ogni area geografica ha la sua preferenza di colore, la quale è spesso sancita dalla moda, dalla cultura locale e/o dalle numerose tradizioni. La scelta della vernice di un’automobile, tuttavia, non deve essere condizionata solo dal gusto personale del conducente o dalla moda del momento, perché dei recenti studi hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione tra i colori delle auto e dell’incidentalità a essi collegati.

 

Non tutti i colori sono ugualmente distinguibili in diverse condizioni di visibilità. Esistono colori che all’occhio umano risultano essere più semplici da percepire e non è un caso, infatti, che i giubbotti catarifrangenti siano di colore rosso, giallo o arancione.

È da questa premessa che è iniziata un’indagine, da parte della Monash University di Melbourne, sull’esistenza, o meno, di un tipo di tinteggiatura della carrozzeria più visibile all’occhio umano e, dunque, più sicuro su strada. Lo studio del 2007, “An investigation into the relationship between vehicle colour and crash risk”, ha preso in esame circa 855 mila incidenti avvenuti dal 1987 al 2004 ed ha messo in evidenza il fatto che la sicurezza stradale sia effettivamente collegata alla tinta della carrozzeria della macchina.

Più nello specifico, è stato dimostrato come le vetture dai colori con un indice di visibilità più basso (il nero, il blue, il grigio, il marrone e il verde) sono maggiormente soggette a incidenti stradali. Per contro, si osserva una netta riduzione dei numeri degli incidenti stradali quando le auto sono caratterizzate da colori maggiormente percettibili come il giallo, il rosa, l’azzurro, il rosso e le tinte metallizzate. È interessante sapere che è stato il bianco a risultare il colore più sicuro in assoluto.

 

Bisogna, tuttavia, prestare attenzione al fatto che gli studi che hanno cercato di approfondire questa tematica sono attualmente pochi e che ogni incidente ha una propria particolarità. Dunque, per quanto i dati statistici dicano che ci siano maggiori possibilità di sinistri stradali per i conducenti di auto dalle tinte più scure, è opportuno essere cauti nell’esaminare la correlazione tra sicurezza stradale e colore dell’auto. Infatti, nel caso (estremo) in cui, tutti gli uomini un giorno dovessero decidere di acquistare solo vetture gialle o rosa, la sicurezza su strada non aumenterebbe, anzi il numero degli incidenti stradali molto probabilmente tenderebbe ad incrementare, perché non ci sarebbe più una variazione nelle vernici della carrozzeria delle auto su strada.
 

In conclusione, è la variazione dei colori su strada ad essere un fattore di estrema importanza per la sicurezza stradale, non la differenza di tonalità dei colori stessi. Il problema del colore di un’auto è sicuramente il meno rilevante e influente per causare sinistri stradali. Ciò che bisogna evitare è avere un comportamento immaturo mentre si è alla guida, diminuendo, per esempio, la velocità oraria e aumentando le distanze di sicurezza. Cercare sempre di tenere un alto livello di attenzione mentre si guida un veicolo è la migliore soluzione non solo per evitare di vedersi ritirata la patente di guida, ma soprattutto per aumentare la sicurezza stradale nella comunità.

Data di pubblicazione: 31-08-2017

La Cassazione: prescrizione per le cartelle bollo auto oltre i 3 anni

Una buona notizia per gli automobilisti, di quando in quando, arriva.

Questa volta è la Corte di Cassazione a deliberare in favore dei consumatori riguardo ad uno dei balzelli più odiati, e cioè il bollo auto. In questo caso il riferimento è per le pendenze che riguardano il mancato pagamento della tariffa negli anni passati.

Molti sono infatti gli automobilisti che in maniera più o meno consapevole si sottraggono al pagamento di questa tassa, ma sfuggire alle maglie del fisco, come sappiamo, è sempre più difficile. Le pendenze degli anni passati torneranno infatti a perseguitarci. Giusto dunque mettersi in regola nel caso di infrazione, ma attenzione alle date, perchè la nuova delibera della Cassazione cambia le cose.

 

Con la sentenza 20425/2017 infatti, la Suprema Corte dichiara prescritte le cartelle esattoriali relative al pagamento del bollo più vecchie di tre anni, ribaltando il precedente orientamento che indicava invece in 10 anni il termine per la prescrizione, non applicabile ad atti tributari come il bollo auto.
 

La decorrenza della prescrizione scatta dunque a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello cui la tassa faceva riferimento.

Quindi per fare un esempio per sanzioni relative all’anno 2014, la prescrizione scatta dal 31 dicembre 2017. Sono quindi illegittime le cartelle ricevute dopo il limite dei tre anni, ed è possibile fare ricorso impugnandole presso le Commissioni Tributarie Provinciali entro 60 giorni dalla notifica, trascorsi i quali si rinnova automaticamente la validità della cartella per altri tre anni fino ad una nuova prescrizione.

Fate attenzione alle date per essere sicuri di non sbagliare; ma come sempre, il consiglio migliore è quello di mettersi in regola il prima possibile per non incappare in sanzioni maggiori.

Data di pubblicazione: 22-08-2017

Incidenti stradali: cosa succede in Europa?

Il problema dell’incidentalità stradale è un tema di rilievo sociale particolarmente sentito nella Comunità Europea. I dati statistici rivelano che esso rappresenta una delle principali cause di morte tra la popolazione. Basti infatti pensare che, solo nell’anno 2009, circa 35 mila persone, l’equivalente di una città di medie dimensioni, hanno perso la vita nelle strade europee. Tuttavia, la sicurezza stradale si rivela essere una tematica sociale dal risvolto economico rilevante, poiché 130 sono i miliardi di euro che ogni anno l’Unione Europea deve stanziare per fare fronte a tutte le conseguenze dirette e indirette collegate ai sinistri stradali.

La Commissione Europea ha adottato nel 2010 il “Road Safety Programme 2011-2020”, un programma ambizioso avente lo scopo di dimezzare il numero di sinistri mortali dal periodo 2011 al 2020. Al fine di raggiungere l’obiettivo, la Commissione è ricorsa ad una serie di importanti iniziative da applicare sia a livello nazionale che a livello europeo. Sette sono gli obiettivi strategici attraverso cui l’Europa tenta di sviluppare il suo piano, focalizzandosi principalmente sul miglioramento delle misure di sicurezza per i veicoli, sulla costruzione di infrastrutture stradali più sicure, sulla promozione della tecnologia più intelligente, sul rafforzamento dell’istruzione e la formazione per gli automobilisti al momento del conseguimento della patente di guida e sullo sviluppo di una strategia di azione riguardante i motociclisti, i quali sono in genere soggetti a lesioni stradali più gravi.

Ø Ad oggi, luglio 2017, il programma si sta rivelando efficace? Il tasso di mortalità su strada sta davvero diminuendo?

È importante sapere che, già nell’anno 2001, la Commissione Europea aveva intrapreso il programma "European transport policy for 2010: time to decide" avente l’ambizioso obiettivo di ridurre drasticamente i decessi stradali tra i Paesi europei.

 

 

Sebbene l’obiettivo di dimezzare i sinistri stradali non sia stato pienamente raggiunto, da come si può evincere dal grafico sovrastante sono stati compiuti notevoli progressi. Infatti, il numero di incidenti in Europa è passato da quota circa 54.900 nel 2001 a quota 31.500 nel 2010. Nonostante il fatto che l’Unione Europea abbia assistito ad una drastica riduzione delle morti su strada, la quota stimata nel 2010 era ancora molto alta, e questo inaccettabile dato ha portato l’UE verso l’ultimo progetto. Stando, infatti, al Road Safety Programme, l’obiettivo per il 2016 era quello di raggiungere quota 24.000, ma il numero di sinistri gravi ha toccato quota 25.500. Un dato incoraggiante se si pensa al periodo di stasi, in cui la quota di decessi su strada era ferma a 26 mila, avvenuto dal 2013 al 2015, ma allo stesso tempo scoraggiante perché vi è stata una riduzione dei sinistri solo del 2%.

Più in particolare, le strade europee hanno subito una diminuzione del 19% totale di incidenti stradali, ma questo dato è ancora insufficiente per poter ottemperare agli obiettivi del progetto.

Dal grafico sottostante si evince che le strade europee più sicure si trovano in Svezia, Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Germania e Irlanda. Per contro, le strade più pericolose sono quelle bulgare, rumene, lettoni e polacche. Il nostro Paese invece, perfettamente in linea con la media europea, dal 2010 al 2016, ha visto gli incidenti stradali diminuire del 21%, con una riduzione del 5% solo tra il 2015 e il 2016.

 

Uno studio recente condotto per la Commissione Europea ha cercato di identificare le caratteristiche che le diverse tipologie di incidenti stradali più gravi avrebbero in comune. Ciò che è emerso, e che serve a promuovere la prevenzione su strada, è che i sinistri stradali più gravi avvengono in strade rurali per il 55% dei casi. È emerso inoltre che le aree urbane sono soggette al 37% di incidenti mortali e che “solo” l’8% dei sinistri stradali avviene nelle autostrade. È anche importante sapere che gli infortuni più gravi capitano sulle autovetture, ma se al conto degli incidenti si unissero i numeri di quelli avvenuti tra i pedoni, i ciclisti e i motociclisti, si raggiungerebbe lo stesso ammontare dei sinistri tra automobilisti. Questo è vero soprattutto in Italia, che registra le percentuali di tassi di mortalità di ciclisti e motociclisti decisamente superiore alla media europea. Infatti, uno degli obiettivi principali dell’Italia è proprio quello di rendere più sicure le strade per i motociclisti e di migliorare e sviluppare le strade ciclabili nel Paese.

L’Europa, nonostante sia il continente più sicuro nella circolazione stradale, ha ancora tanta strada da percorrere per raggiungere l’ambizioso obiettivo di dimezzare il numero delle vittime per l’anno 2020. Di certo si dovrà sensibilizzare maggiormente i cittadini europei sul tema e si dovrà migliorare e innovare le strade e le vetture per renderle più sicure e dovrà essere favorita l’applicazione di norme più severe a livello nazionale e sovranazionale.

Data di pubblicazione: 07-08-2017

Guidare in stato di ebbrezza: ecco le regole di alcuni Paesi

Estate e viaggi, un connubio indissolubile che ogni anno però oltre al riposo e a belle esperienze può regalare ai viaggiatori anche spiacevoli sorprese e ricordi non proprio indimenticabili.

 

In vacanza è facile lasciarsi andare a qualche cena più abbondante del solito e a qualche festa sopra le righe. Come abbiamo già trattato in precedenza, la guida in stato di ebbrezza è una delle cause principali degli incidenti e andrebbe sempre evitata. In più durante le ferie capita di viaggiare per il mondo senza essere magari a conoscenza della normativa locale sul consumo di alcool alla guida.

Come sappiamo la legge non ammette ignoranza, perciò è d'obbligo per il viaggiatore saggio e consapevole conoscere le leggi del paese in cui ci si dirige, e in particolare quelle in vigore per la guida in stato di ebbrezza, complice anche l'utilizzo maggiore che si fa dell'automobile durante le vacanze.

 

Se in Italia il limite, lo sappiamo bene, è quello ormai ben conosciuto dello 0,05% (che scende a zero nel caso di neopatentati), così non è in molti degli altri paesi inclusi i nostri vicini europei. Limiti diversi, e in molti casi molto più stringenti possono cogliere di sorpresa gli automobilisti in viaggio.

 

Vediamo dunque le principali differenze che esistono fra i vari paesi in termini di guida in stato di ebbrezza.

 

ITALIA

Cominciamo naturalmente dall'Italia, in cui il limite consentito è lo 0,05%. Fino a 0,08 la sanzione

va da 500 a 2000 € con sospensione della patente da tre a sei mesi; tra 0,08 e 0,15 è prevista l'aggravante, multa da 800 a 3,200 €, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e l'arresto fino a 6 mesi. Sopra 0,15 gr/lt le pene diventano davvero pesanti: multa da 1500 a 6000 €, sospensione della patente da 1 a 2 anni, arresto da 6 a 12 mesi con sequestro e confisca del veicolo. Il tasso di tolleranza è zero per neopatentati e autisti di professione

 

FRANCIA

Anche in Francia il limite è fissato a 0,05%, che scende a solo 0,02% per i neopatentati entro i tre anni e gli autisti di autobus. La pena per l'infrazione è di 135€ e sei punti di decurtazione sulla patente, che può essere sospesa fino a tre anni. Oltre lo 0,08% scatta l'aggravante: la violazione diventa penale e la sospensione della patente è di tre anni. 4500€ la multa ed è previsto l'arresto fino a due anni.

 

SPAGNA

Meta popolarissima per le vacanze, soprattutto in macchina; occhio quindi alle norme. Si applica il limite di 0,05% ridotto a 0,03% nel caso di neopatentati da meno di due anni e autisti di mezzi superiori alle 3,5 tonnellate o con più di nove passeggeri. Superare i limiti è considerata una grave violazione, punita con una multa di 500€. Oltre lo 0,12% si passa nel penale, con l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente fino a un anno.

 

GRECIA

Anche sulle isole greche dunque occhio ai limiti: 0,05%, 0,02 nel caso di neopatentati da meno di due anni, veicoli a due ruote e autisti di professione; interessante questo dato considerato che spesso le isole si visitano in motorino. Sopra lo 0,11% scatta l'aggravante che prevedere l’arresto fino a due anni e una multa salata calcolata dalla corte. I controlli sono inoltre particolamente frequenti e portati avanti con regolarità anche di giorno ed in particolare nei weekend e durante le vacanze estive.

 

GERMANIA

Al di sotto dei 21 anni la tolleraza è zero, così come per tutti gli autisti di professione. Il limite è 0,05%, che però si abbassa allo 0,03% in caso di altre infrazioni o incidenti. Per i ciclisti invece è previsto un limite di 0,16%, valore piuttosto generoso oltre il quale però vengono applicate le stesse sanzioni previste per gli automobilisti. Le sanzioni partono da 500€ e un mese di sospensione della patente. Oltre lo 0,11% la multa viene decisa dalla corte, e la sospensione della patente sale a sei mesi. Oltre lo 0,16% per riavere la patente bisognerà superare una valutazione psicologica ed un complicato percorso di rieducazione. Esiste poi inoltre un commplicato sistema per evitare la recidività e valutare nel tempo il comportamento dell'automobilista.

 

STATI UNITI

Il limite è fissato a 0,08%, e la polizia ha la massima libertà di effettuare controlli tramite etilometro a sua discrezione. Tuttavia a causa della natura dello stato federale il qudro della norma (e dunque delle sanzioni) risulta frammentato. Due sono le principali accuse che possono venire contestate all'automobilista, ma in ogni caso in tutti gli stati si richiede che passi un periodo di due per ipetere il test e confermare le sanzione, che varia appunto da stato a stato. Nessuna tolleranza inoltre per i minori di 21 anni che non sono autorizzati a consumare alcolici.

 

CANADA

Il limite è dello 0,05%. Per una prima infrazione la sanzione sarà di 1000$ e un anno di sospensione della patente. Le pene aumentano vertiginosamente nel caso di recidiva o di incidenti in cui si registrino morti o feriti. In questo caso le sanzioni sono veramente molto pesanti, quindi pensate sempre bene a quello che fate!

 

AUSTRALIA

L'Australia è un paese molto rigoroso in merito alla guida in stato di ebbrezza. Controlli casuali anche per quanto riguarda l'uso di droghe vengono condotti durante il giorno dalla polizia senza preavviso e con grande solerzia, dunque attenzione! Le leggi variano leggermente da stato a stato, ma il limite rimane comune per tutti a 0,05%, per cui verificate sempre con attenzione le regole dello stato in cui vi trovate.

Data di pubblicazione: 28-07-2017

Assicurazione on line: come scegliere per risparmiare davvero

Tecnologia e innovazione arrivano anche nel campo delle assicurazioni; negli ultimi anni ormai fare l'assicurazione auto online è diventato assolutamente comune. E’ un panorama vasto, in cui internet ha cambiato profondamente l’approccio al sistema dell’assicurazione RCA.

Si tratta davvero di una nuova modalità con cui approcciare il problema dell'assicurazione auto, sempre uno dei più spinosi per gli automobilisti. Si può fare da casa, ed è rapido ed economico. I prezzi sono abbattuti dall’assenza di intermediazione e costi di distribuzione. Le assicurazioni online peraltro vengono classificate come transazioni e-commerce e sono perciò regolamentate secondo le specifiche del mercato virtuale. In questo senso infatti sono molto sicure, e con servizi dedicati come numeri verdi per assistenza e anche app per i nostri smartphone tramite cui gestire gli aspetti più importanti della polizza stessa.

 

Gli aspetti da considerare per la scelta di un’assicurazione online

Come per una polizza tradizionale stipulata in agenzia, è fondamentale richiedere preventivi e confrontare prezzi. Molte delle compagnie assicurative tradizionali e più affermate offrono oggi anche il corrispettivo servizio online; è sufficiente utilizzare uno dei tanti comparatori di prezzi che possiamo trovare su internet per avere subito in mando qualche dato su cui ragionare. Verificando i vari prezzi potremo immediatamente identificare quali sono i principali vantaggi di un’assicurazione online:

· Il prezzo: si noterà subito quanto sia notevolmente più basso: dal 30 al 70%. Il risparmio in termini di mediazione è evidente, ma occorre sempre valutare con attenzione le tariffe e metterle in relazione con quello che offre la polizza e quali sono le nostre effettive esigenze.

· La velocità: la polizza è a portata di mano in pochi clic. Un preventivo è disponibile in pochi secondi, e per compilare il contratto occorre avere a disposizione pochi documenti. Il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito (il più rapido), ma anche tramite bonifico bancario o bollettino postale che ci verrà inviato per posta, e a conferma del pagamento riceveremo poi la ricevuta con il tagliando da esporre sul veicolo (anche se ora l’esposizione dello stesso tagliando non è più obbligatoria).

· La comodità: a casa e in pochi clic, senza uscire e girare per vari uffici. Imbattibile, no?

· Semplicità e personalizzazione: il processo è intuitivo, ma soprattutto in pochi clic è possibile aggiungere elementi accessori alla propria polizza per costruirla su misura alle nostre esigenze.

· L’assistenza telematica: questo è un’altra area in cui la tecnologia si inserisce pesantemente; l’assistenza 24 ore anche in caso di incidente con numeri telefonici dedicati e assistenza continua. Inoltre molte compagnie propongono ormai anche app per il nostro smartphone con cui gestire la polizza direttamente e monitorare le richieste di risarcimento, i premi da versare, contattare l’assistenza online e molto altro.

 

Fare una polizza online è sicuro e affidabile

Quello che spaventa ancora molti utenti è l’affidabilità di una polizza stipulata online. Molti infatti sono sì attratti dal prezzo vantaggioso, ma al tempo stesso mantengono diffidenza verso un servizio così importante come quello dell’RCA da stipularsi completamente online senza un contatto con un rappresentante in carne ed ossa della compagnia.

Le compagnie online operano in linea con le normative del commercio online (in ottemperanza alla comunicazione n. 157/1997). Tuttavia, per escludere qualsiasi forma di timore, qui di seguito, elenchiamo gli elementi da controllare per poter comprendere a pieno la serietà e l'affidabilità di una compagnia assicurativa che opera on line. Le valutazioni principali da fare sono le seguenti:

· verificare che la compagnia sia iscritta all'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, se non si ritrova tra l'elenco, allora è il caso di diffidare;

· controllare che la compagnia sottostà alle norme dell‘IVASS, L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP;

· il valore minimo del massimale, per legge deve ammontare a 6.000.000€;

· assicurarsi che la compagnia abbia già provveduto all'abolizione del tacito rinnovo, oramai imposto per legge.

 

Un segmento del mercato particolarmente florido per le assicurazioni online è quello delle auto d’epoca. Le tariffe particolarmente vantaggiose per questo genere di vetture sono infatti perfette per assicurare vetture che si utilizzano solo per pochi giorni all’anno in occasione di raduni o particolari manifestazioni. Le auto d’epoca peraltro, oltre ed essere esentate dal pagamento del bollo, beneficiano di tariffe ancora più basse se iscritte al registro assicurativo delle auto storiche (l’ASI), e non rientrano nemmeno nel sistema del bonus malus dato che sono classificate all’interno di una classe di merito differente.

Data di pubblicazione: 24-07-2017

Assicurazione auto: come scegliere quella giusta?

 

Tra tutte le incombenze dell’automobilista, l'assicurazione rappresenta certamente un fardello pesante; e la scelta della polizza giusta è una decisione importante perché da essa dipendono le coperture di cui potremo disporre una volta sulla strada e (incrociando le dita perché non succeda) in caso di incidente.

 

Una miriade di offerte diverse ci giungono da giornali, tv e internet; una quantità di informazioni, prezzi e promesse, ma a cosa dobbiamo fare attenzione quando scegliamo una polizza per la nostra auto? Come spesso accade l’inghippo sta nei dettagli, e bisogna dunque leggere e rileggere tutte le pagine del contratto e non farsi catturare solo da una buona offerta e un prezzo allettante. Valutare con attenzione il contratto e il preventivo, ma anche tutte le clausole, la nota informativa e le condizioni dello stesso.
 

In Italia esistono numerose compagnie assicurative cui rivolgersi per l’RCA (più di una ventina), che operano attraverso agenzie dirette e indirette. La liberalizzazione ha permesso la gestione autonoma delle tariffe e permette di costruire su misura la tariffa della nostra assicurazione in base alle nostre esigenze.

 

Personalizzare la propria tariffa

Il calcolo del costo annuo della polizza RCA viene effettuato in base ad una serie di elementi che variano da cliente a cliente. Per questo è necessario richiedere un preventivo personalizzato per valutare caso per caso le caratteristiche di cui abbiamo bisogno. Le caratteristiche che determinao il premio della polizza sono:

  • tipologia dell’automobile (modello, anno di immatricolazione, cilindrata, potenza, ecc);
  • caratteristiche personali del richiedente (ad esempio l’età);
  • il numero di incidenti in cui si è rimasti coinvolti;
  • le estensioni della copertura.

 

Cosa valutare in una polizza

Una qualsiasi ricerca più o meno approfondita produrrà un sacco di preventivi diversi. Parecchi siti web possono farci un rapido calcolo del prezzo della nostra polizza fornendo pochi semplici dati. Cosa dobbiamo controllare dunque in fase di scelta di una nuova assicurazione?
 

Sembra banale, ma confrontare i prezzi non è il primo step che conviene affrontare. Dopo aver richiesto i preventivi ricordatevi di controllare:

  • che il contratto proposto sia conforme a quanto abbiamo effettivamente richiesto;
  • che la tariffa sia stata calcolata in base al nostro livello bonus malus corretto;
  • l’ammontare della franchigia;
  • i vari massimali previsti;
  • le garanzie opzionali;
  • clausole di esclusione o limitative;
  • estensione della copertura a tutto il territorio europeo.
     

Come dicevamo dunque è importante non soffermarsi solo sul prezzo che ci viene proposto, ma anche sulla quantità e qualità dei servizi accessori offerti. Certo un prezzo particolarmente conveniente può essere allettante, ma occorre controllare con particolare attenzione due elementi principali: i massimali e la franchigia. Il primo indica la cifra massima effettivamente pagata dall’assicurazione per coprire danni causati a cose e persone. Generalmente per la responsabilità civile il massimale è per legge piuttosto elevato, ma occorre comunque prestarvi attenzione per evitare spiacevoli sorprese, anche e soprattutto per le coperture accessorie. La franchigia invece indica una cifra (fissa o stabilita in percentuale al valore del danno) che rimane comunque a carico dell’assicurato in ogni caso. Attenzione dunque all’entità di questo valore perché può poi rivelarsi uno spiacevole equivoco in caso di incidente.

 

Le tipologie di polizze

Oltre alla classica RCA obbligatoria per legge e che copre la responsabilità civile dell’autoveicolo, si aggiungono altre tipologie di copertura definite accessorie, che vengono invece calcolate in base al valore del mezzo che vogliamo assicurare. Alcune sono più conosciute, altre meno:

  • furto (che copre i danni materiali e diretti e il furto totale o parziale del mezzo);
  • incendio (copre i danni della vettura, relativi alla combustione con fiamma, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto con altri veicoli stradali, sia nel caso in cui l'auto fosse in circolazione, sia che essa fosse parcheggiata; spesso le compagnie creano un'unica polizza, accoppiando il furto e l'incendio obbligando i propri clienti all'acquisto di entrambe le coperture);
  • copertura per guasti accidentali: la cosiddetta Kasco. Può essere a valore intero, con la quale è possibile risarcire qualsiasi danno sul veicolo ad un prezzo chiaramente maggiore; a primo rischio assoluto, con un massimale prestabilito dal contratto indipendentemente dal valore del veicolo; a primo rischio relativo, con un massimale calcolato in base alla percentuale rapportata al valore della vettura; a secondo rischio, simile al contratto di primo rischio relativo con la sola aggiunta di una franchigia; a collisione, detta anche mini-kasko, valida solo per i danni derivati dallo scontro con un altro veicolo;
  • infortuni del conducente;
  • sospensione della patente;
  • agenti atmosferici (copre tutti i danni materiali riportati dal veicolo in caso di bufera, tempesta, grandine, inondazione, alluvione, tromba d'aria, frana, slavina, valanga e uragano);
  • atti vandalici;
  • assistenza completa (in caso di avaria o incidente).
     

Considerando che le coperture accessorie sono calcolate in base al valore del veicolo derivate dalle quotazioni indicate da agenzie o riviste specializzate, è il caso di accertarsi che il valore assicurato sia uguale o al massimo leggermente più alto rispetto al vero valore del veicolo. Il quale peraltro scenderà di anno in anno, e ad ogni rinnovo il il premio dovrà essere ricalcolato; inoltre in molti casi, le polizze accessorie non prevedono un massimale, ma possono inserire un costo di franchigia.

 

Data di pubblicazione: 20-07-2017

Multe: quando e come si possono contestare?


Ad ogni automobilista capita di ricevere multe. Sia al più indisciplinato, quanto al più scrupoloso e prudente sarà successo, di quando in quando, di ricevere tra la posta la temuta busta verde di notifica di una contravvenzione. Ma non tutto è perduto. Se siamo sicuri che la contravvenzione che ci è stata recapitata non sia legittima è possibile fare ricorso secondo modalità specifiche e far valere le nostre ragioni davanti al Giudice di Pace o il Prefetto. Vediamo come.
 

Esistono una serie di casi in cui è possibile fare ricorso contro una multa:
 

·                 Il vizio di forma: la multa riporta dei dati errati (diverso modello di veicolo o targa);

·                 la consegna di due verbali diversi per la stessa infrazione;

·                 la mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data dell’infrazione) o 150 giorni se residente all’estero;

·                 nel caso in cui gli apparecchi che rilevano l’infrazione non siano omologati;

·                 verbale incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;

·                 mancanza di segnaletica dell’autovelox;

·                 se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico ma non riguarda la sosta o la fermata del mezzo;

·                 una seconda notifica dello stesso verbale anche dopo il pagamento;

·                 notifica al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà.
 

Prima di procedere con una contestazione è bene essere sicuri di poterlo vincere questo ricorso. Il primo passo è verificare che il verbale sia completo in ogni sua parte e contenga effettivamente tutti i dati necessari per non incappare in un vizio di forma.
 

·                 Giorno, ora e località della violazione;

·                 generalità e residenza del trasgressore, l’eventuale indicazione del proprietario del veicolo;

·                 gli estremi della patente di guida;

·                 indicazione del tipo di veicolo e della targa;

·                 descrizione del fatto;

·                 la norma violata;

·                 le dichiarazioni del trasgressore;

·                 le modalità per il pagamento in misura ridotta;

·                 la somma da pagare, i termini del pagamento e l’ufficio presso il quale questo può essere effettuato, il numero di conto corrente postale o bancario che può essere usato;

·                 l’indicazione dell’autorità che deciderà l’eventuale ricorso;

·                 l’indicazione del nominativo degli agenti accertatori;

·                 Se prevista, la decurtazione dei punti dalla patente.
 

La contestazione presso il giudice di pace

Il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dalla notifica della sanzione, ed è disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992. Si tratta di un provvedimento civile, dunque un atto giurisdizionale che ha un costo. Si tratta di 43 euro per importi di sanzioni inferiori ai 1100 €.

Bisogna preparare una domanda di ricordo da presentare alla cancelleria del Giudice di Pace e da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per preparare la domanda occorrono:

·                 Copia originale del ricorso + quattro fotocopie;

·                 Fotocopia dei documenti che si vogliono sottoporre al Giudice;

·                 Copia del documento d’identità;

·                 Ricevuta del pagamento del contributo unificato dell’imposta di bollo.

Le decisioni che può prendere il Giudice di Pace sono le seguenti:

·                 Giudicare il ricorso inammissibile;

·                 Convalidare la sanzione;

·                 Annullare la multa in toto o in parte;

·                 Rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma variabile compresa tra il minimo e il massimo della sanzione prevista per quell’infrazione.

E’ necessario avere un avvocato nel caso in cui venga rigettato il ricorso e ci si può rivolgere ad un tribunale. Dopo la sentenza il pagamento della sanzione deve comunque essere effettuato entro 30 giorni.
 

Il ricorso al Prefetto

In questo caso è possibile il ricorso entro 60 giorni dalla notifica della sanzione, una procedura disciplinata dall’articolo 203 del D.lgs. del 1992.

Questo tipo di ricorso è gratuito, e richiede l’invio di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  (o anche con consegna a mano) al Prefetto o al comando di polizia municipale o all’organo accertatore.

È necessario inoltre allegare copia del verbale e il materiale utile a supportare la richiesta (ad esempio le fotografie). Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto può accogliere o rigettare le ragioni del ricorso presentato, ossia può annullare la multa o condannare il ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio della multa, spiegando le motivazioni della sua decisione.

In caso il ricorrente ne faccia richiesta, è prevista l’opportunità di ascolto da parte del Prefetto dei soggetti interessati. L’assenza di un’ordinanza da parte del Prefetto entro i termini previsti (120 giorni e 180 se la richiesta è stata presentata alla Polizia Municipale) equivale all’accoglimento del ricorso, secondo la logica del meccanismo di silenzio assenso. Nel caso in cui nell’ordinanza venga rigettato il ricorso e venga emessa un’ingiunzione al pagamento della sanzione, quest’ultima deve essere notificata entro 150 giorni. Il soggetto avrà tempo 30 giorni di tempo per pagare la multa.
 

Il ricorso online

E’ anche possibile presentare una procedura di ricorso online tramite il sito del Ministero della Giustizia messo appositamente a disposizione (https://gdp.giustizia.it/) che con un servizio guidato permette passo passo di compilare la richiesta in maniera guidata.

·                 Prima pagina – Inserire le generalità e tutti i dati personali per le comunicazioni. E’ possibile naturalmente utilizzare il proprio account di posta elettronica certificata.

·                 Seconda pagina – Spiegare l’oggetto il motivo della contestazione. Indicare le ragioni del ricorso (includendo tutti i documenti che possono essere utili al caso come fotografie, perizie, ecc.) cercando di essere sintetici, chiari, e riferirsi a dati oggettivi evitando invece considerazioni personali non attinenti al caso. Inoltre il modulo deve riportare quello che si chiede al giudice, cioè l’annullamento della sanzione e/o la comparizione delle parti (in cui finalmente si chiariranno le proprie ragioni), richiedendo, in caso di rigetto del ricorso, l’applicazione della sanzione minima prevista;

·                 Terza pagina – Indicare i dati della contravvenzione: numero di verbale, ente che l’ha emessa, data della notifica, la violazione commessa,  l’articolo del Codice della Strada violato, la sanzione prevista e l’eventuale decurtazione di punti e sanzione accessoria.

·                 Quarta e quinta pagina – Indicare la chiamata in giudizio per l’autorità che ha emesso la multa (ad esempio il comune di Torino) ed il valore della causa, che corrisponde all’importo della sanzione.
 

Attenzione perchè il procedimento non si conclude con l’invio della pratica tramite internet.

Per finalizzare la contestazione e dunque avviare effettivamente l’iter occorre stampare l’atto compilato, firmarlo e datarlo a penna per poi consegnarlo o spedirlo al Giudice di Pace (in originale più tre copie, una conservatela voi), insieme alla copia della multa e ad altri eventuali documenti che vuoi sottoporre alla visione del giudice.

Data di pubblicazione: 16-07-2017

Incidenti stradali, responsabilità e sanzioni

Gli incidenti stradali sono purtroppo una delle cause più alte di morte. Ogni anno mietono infatti migliaia di vittime.

Con questo articolo vogliamo cercare di chiarire alcuni aspetti legali relativi agli incidenti stradali.

 

INCIDENTE CON SOLI DANNI A COSE

Il Codice della Strada prevede, ove possibile, che i conducenti, ad avvenuto incidente, debbano evitare di essere di intralcio alla circolazione. Dunque, ciò che bisogna fare in questi casi è quello di accostarsi e fornire le proprie generalità, gli estremi delle patenti di guida, veicoli e assicurazioni. Inoltre, è molto conveniente avvalersi del modulo di costatazione amichevole, in quanto rende più rapide le tempistiche del risarcimento danni.

Nel caso in cui non è possibile spostare i veicoli, la prima cosa da fare è quella di segnalare l’incidente agli altri automobilisti, posizionando il segnale di emergenza, e chiamare le autorità, che provvederanno ad inviare i mezzi di soccorso necessari per rimuovere l’intralcio alla circolazione.

 

INCIDENTI CON DANNI A PERSONE

Nel caso in cui nell’incidente vengano coinvolte delle persone bisogna tenere a mente l’articolo 189 del Codice della Strada, il quale legifera sul comportamento in caso di incidente, e più nello specifico afferma che:

“L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.”

Dunque, la prima cosa che il conducente deve fare è quella di prestare immediatamente soccorso. Anche in questo caso, il conducente deve segnalare repentinamente il pericolo agli altri veicoli, così da proteggere il ferito e rendere più sicura la circolazione per gli altri automobilisti. È anche opportuno chiamare le autorità, fornendo le proprie generalità, e, per facilitare la ricostruzione delle dinamiche agli agenti, evitare di modificare le tracce e/o spostare i veicoli coinvolti.

 

SANZIONI PER L’OMISSIONE DI SOCCORSO E FUGA DOPO L’INCIDENTE

Il consiglio principale è quello di non fuggire. L’omissione di soccorso è un reato e il conducente, come detto in precedenza, ha l’obbligo di attendere l’intervento delle forze dell’ordine. Su questo tema si focalizzano i commi 6 e 7 dell’art. 189, che riguardano l’omissione di soccorso e la fuga dopo incidente.

  • Il comma 6, in caso di incidente con danno alle persone, dispone l’irrogazione di una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni al conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi. Alla sanzione penale si aggiunge quella amministrativa accessoria, che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e tre anni.
  • Il comma 7, in caso di incidente con danno alle persone, dispone la sanzione penale di reclusione da uno a tre anni al conducente per mancato soccorso. Anche in questo caso è contemplata la sanzione amministrativa accessoria, che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra un anno e sei mesi e cinque anni.

 

REATO DI OMICIDIO STRADALE

Dal 25 marzo 2016 il Nuovo Codice della Strada prevede un nuovo reato: quello dell’omicidio stradale. Quest’ultimo ha luogo quando viene provocata la morte di una o più persone a seguito di un sinistro stradale ricollegabile ad una violazione del Codice della Strada.

La nuova normativa (n.41/2016) prevede tre diversi casi di omicidio stradale colposo e ogni caso prevede una sanzione diversa.

  1. Omicidio stradale causato dalla violazione del Codice stradale (già previsto dall’art.589bis del Codice Penale). Questo caso conferma la sanzione della normativa precedente, che contempla una reclusione da due a sette anni.

 

  1. Omicidio stradale causato dalla guida in stato di ebrezza, ovvero con un tasso alcolemico del conducente che ha causato il sinistro compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. A questo reato corrisponde una pena di reclusione da cinque a dieci anni.

 

  1. Omicidio stradale causato dalla guida in stato di ebrezza grave, ovvero con un tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. In questo caso il reato è maggiore così come la sua pena da scontare, che consiste in una reclusione che può andare dagli otto ai dodici anni.

 

OMICIDIO STRADALE: LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Vi sono dei casi in cui le sanzioni penali e amministrative, in caso di omicidio stradale, sono aggravate e più in particolare:

  1. L’omicidio stradale è derivato da un conducente sprovvisto di una patente di guida o con quest’ultima sospesa o revocata;
  2. Fuga del conducente. Qualora il conducente si dia alla fuga, la pena aumenta da un terzo a due terzi e non deve essere inferiore ai cinque anni di reclusione;
  3. Omicidio stradale plurimo. Nel caso in cui nel sinistro stradale vengano coinvolte più vittime, la pena prevista può aumentare fino al triplo con un massimo di diciotto anni di reclusione.

 

CONCORSO DI COLPA DELLE VITTIME

Per concorso di colpa della vittima si intende la circostanza in cui la morte di una persona, a seguito di un sinistro stradale, non sia di esclusiva responsabilità dell’azione o omissione del colpevole e rappresenta l’unico caso contemplato dalla norma 589bis in cui la sanzione può essere dimezzata.

Data di pubblicazione: 04-07-2017

Vacanze in auto? meglio controllare gli pneumatici

Quando arrivano le vacanze e ci accingiamo ad affrontate lunghi viaggi con la nostra auto i pneumatici sono il primo elemento che andrebbe controllato per ragioni di sicurezza e di efficienza nella marcia del veicolo. Il 54% degli europei va in vacanza in macchina, e la metà di loro percorre almeno 1000 km affrontando in molti casi il viaggio più lungo dell’anno. Controllare gli pneumatici è una scelta di sicurezza ma anche di buon senso per migliorare comfort i consumi.
 

Controlliamo l’usura

Cominciamo dal battistrada, elemento di contatto tra lo pneumatico e l'asfalto. Deve essere, per legge, di una profondità di almeno 1,6 mm. E’ un valore che deve sempre essere monitorato, perché una gomma usurata  non garantisce la migliore risposta in frenata o su terreno bagnato, ci espone all’aquaplaning e a problemi di slittamento. Per verificare l’usura si può utilizzare un calibro o l’indicatore di usura inserito nel battistrada. Da verificare anche l’usura irregolare che può dipendere da problemi di convergenza, equilibratura, sospensioni, trasmissione o pressione errata. La partenza per le vacanze può essere inoltre l’occasione per procedere all’inversione delle gomme tra anteriori e posteriori.
 

Regoliamo la pressione

Un’indagine della Bridgestone indica che 8 automobilisti su 10 guidano gomme sgonfie, che portano maggiori consumi un un’usura anomala. Per quanto riguarda la pressione delle gomme, questa è indicata sull’etichetta applicata all’interno della nostra portiera e direttamente sullo pneumatico. Si consiglia di controllare la pressione delle gomme una volta al mese e “a freddo”, compresa la ruota di scorta (verifichiamo anche l’attrezzatura per il cambio gomma), e gonfiarle sempre alla pressione indicata. E’ bene aumentarla un po’ se si viaggia con un veicolo particolarmente carico, aggiungendo da 0,2 a 0,5 bar in più.  Una pressione troppo bassa rende la macchina instabile in curva e sul bagnato, la spalla della gomma lavora male e si consuma più rapidamente. Occhio anche all’integrità strutturale degli pneumatici, tagli e lacerazioni sui fianchi non vanno sottovalutati soprattutto se profondi, possono infatti danneggiare la spalla e portare allo scoppio della gomma.
 

Un occhio anche i cerchioni

Attenzione anche allo stato di usura dei cerchioni: ammaccature e deformazioni possono portare vibrazioni sul volante e portare al distacco del pneumatico o ad una perdita di pressione. Fateli controllare e, se necessario sostituire.
 

Evitiamo il caldo eccessivo

Le gomme moderne non temono le temperature dell’asfalto anche se molto alte, ma soffrono se dimenticate per lungo tempo ferme al caldo eccessivo: se lascerete la macchina per un lungo periodo evitate di lasciarla al sole o in zone particolarmente calde e ventilate (come il lungomare) per evitare il prematuro invecchiamento degli pneumatici.
 

Ricordiamoci di cambiare le gomme invernali

E’ fondamentale rispettare il ciclo degli pneumatici fra estivi e invernali; il 10 % degli automobilisti incappa infatti in questa dimenticanza, una scelta che può costare molto cara. In estate le gomme da neve si consumano molto più rapidamente, ma soprattutto allungano i nostri spazi di frenata del 30%. Una questione di sicurezza troppo importante per essere presa sottogamba. Un trend comunque, quello degli  pneumatici invernali che è in crescita, durante l’inverno infatti quasi il 50% degli automobilisti sceglie queste gomme, che in condizioni di asfalto a bassa aderenza garantiscono una buona fetta di sicurezza in più.
 

Le sanzioni

Infine le sanzioni: viaggiare con pneumatici non in regola può costare caro: è prevista una multa di 135 euro e il fermo del veicolo.

Data di pubblicazione: 27-06-2017

Si parte per le vacanze: ripassiamo come va caricato il veicolo

Vacanze e bagagli, norme e consigli per il carico

 
Estate, vacanze, viaggi e lunghi trasferimenti. Per alcuni caricare valigie e bagagli in auto è quasi un'arte, per altri è forse il momento più stressante delle ferie. In ogni caso non dimentichiamoci mai della sicurezza: un carico assicurato male o eccessivo può sovraccaricare il veicolo e costituire un grosso pericolo per la circolazione sia per noi che per gli altri.
 
Quali sono le linee guida per il trasporto di bagagli in auto?

A questo proposito l'articolo di riferimento è il n.164 del codice della strada, secondo cui, è obbligatorio assicurare i bagagli in modo da evitarne la caduta o la dispersione, senza che arrechino alcun disturbo al guidatore limitandone la visione o i movimenti. A questo proposito il codice della strada indica le dimensioni massime che -indipendentemente dal modello- la nostra vettura può raggiungere con carichi sporgenti. Viene definita la sagoma limite e, per legge, non può superare una larghezza massima di 2,55 m esclusi gli specchietti retrovisori, altezza massima di 4 m, lunghezza totale compresi gli organi di traino di 12 m. Oggetti ingombranti comunque non possono sporgere longitudinalmente per più di 3/10 della lunghezza del veicolo, e lateralmente di non oltre 30 cm oltre le luci di posizione. Ricordiamo inoltre che sul libretto di circolazione è sempre indicata la massa complessiva dell'autovettura, superata la quale si può incorrere in sanzioni, ma soprattutto in una minore manovrabilità del mezzo.

 
Come gestire il carico?

Dividere in maniera sapiente il carico sulla nostra macchina è fondamentale per riuscire a trasportare tutto quello che ci occorre in sicurezza. Per questo molti automobilisti scelgono di caricare molti bagagli sul tetto, con le classiche barre portatutto ed i box portapacchi. Scelta assennata, sia per facilitare il fissaggio dei materiali che per migliorare l'aerodinamica del veicolo anche rispetto al vento laterale che si può incontrare lungo la marcia. Attenzione però: anche per il carico sul tetto ci sono dei limiti di peso da non superare (indicati dal produttore del box); inoltre è buona norma disporre i carichi più pesanti in basso per non penalizzare la manovrabilità del veicolo alzando il baricentro; idealmente i materiali più pesanti andrebbero disposti sotto i sedili anteriori, sul fondo del bagagliaio o anche a terra, davanti ai sedili posteriori.
Disporre in maniera adeguata il nostro carico può risultare in una marcia più efficiente, consumi più regolari e maggiore sicurezza.
E occhio alle multe: per carico irregolare del mezzo si rischiano sanzioni da 84 a 335€.
Data di pubblicazione: 19-06-2017

Viaggiare con i nostri animali, ecco come farlo in sicurezza

In estate avvicinandosi alla partenza per le vacanze è impossibile non considerare anche i nostri amici animali come compagni di viaggio. Il codice della strada consente il trasporto di animali domestici in automobile, ed è sempre importante capire come poter correttamente trasportare i nostri amici a quattro zampe per garantire a noi la sicurezza e la serenità di un viaggio tranquillo, e a loro il minimo stress di una situazione poco confortevole. Le multe per il trasporto irregolare dei nostri animali possono essere salate, da 68,50 a 275,10 euro, e può inoltre costare la decurtazione di un punto sulla patente. 

 

Quali le norme da seguire per viaggiare con i nostri amici? 

Il codice della strada all'art. 169 indica la possibilità di trasportare animali purché non costituiscano intralcio alla guida né limitino la visibilità per il conducente. E' consentito infatti il trasporto di un solo animale sui sedili posteriori o nel bagagliaio dell'auto, anche se è consigliabile l'uso delle cinture di sicurezza per animali in vendita nei negozi specializzati. E' possibile inoltre trasportare anche più di un animale domestico ma a patto che sussistano certe circostanze: gli animali devono essere sistemati nelle apposite gabbie e contenitori, e che se ospitati sui sedili posteriori e nel bagagliaio sia regolarmente installata l'apposita rete divisoria. Per il trasporto in gabbia si utilizzano i classici trasportini, di tutti i tipi e misure, che vanno però sempre fissati il più possibile per evitare che possano muoversi durante la marcia, e rovinare il viaggio più confortevole al nostro animale. L'uso del trasportino è peraltro l'unica scelta possibile nel caso di trasporto di un gatto. 

 

Come rendere più piacevole il viaggio per i nostri animali?

E' buona norma peraltro osservare sempre alcuni consigli quando si viaggia in macchina con i nostri animali. Ricordiamoci che per gli amici animali viaggiare è un'attività stressante, e dunque dobbiamo cercare di mettere i nostri animali quanto più possibile a loro agio. E' fondamentale, nei giorni che precedono il viaggio, iniziare ad abituare il cane o gatto a prendere confidenza con il trasportino e a trascorrerci dentro un certo tempo. Portare inoltre sempre con sé i documenti del nostro amico, e tenere a disposizione un po' d'acqua da bere durante il viaggio. E'consigliabile non somministrare cibo prima della partenza, e programmare alcune soste durante il tragitto per sgranchire le gambe e fare una passeggiata, specialmente nel caso in cui l'animale viaggi nel trasportino. Per rendere il viaggio meno stressante possiamo inoltre portare con noi il suo gioco preferito o il cuscino su cui più gli piace dormire in modo che si senta più a casa. 

Il viaggio in auto, soprattutto se molto lungo, è stancante e fastidioso sia per noi che per loro, ma con qualche accorgimento e un pizzico di buon senso può scivolare via senza intoppi, ed è un piccolissimo presso da pagare per godere della compagnia dei nostri amici a quattro zampe anche in vacanza. 

Data di pubblicazione: 08-06-2017

Cambio automatico e stili di guida


 

Nella voce optional all'interno dei cataloghi delle autovetture, spazio sempre maggiore è destinato ai moderni cambi automatici. Ormai ne esistono numerosi modelli con varie caratteristiche che si adattano a diversi utilizzi. Come districarsi dunque nella scelta? La decisione naturalmente è tra le due tipologie classiche, manuale o automatico. Due 'religioni' opposte; il primo che rappresenta la tradizione e quella sensazione di controllo totale sul mezzo, l'altro che garantisce comodità ma anche costi più elevati sebbene con prestazioni al top, almeno nei modelli più recenti. Tecnologia ed elettronica infatti offrono ormai un'ampia gamma di soluzioni e pongono l'automobilista di fronte ad una scelta in cui ci si confronta con sigle incomprensibili per i meno esperti. Proviamo a fare chiarezza su questo tema per orientarci all'acquisto. 

 

La meccanica del cambio 

Rispolveriamo le memorie della scuola guida con qualche nozione. Il cambio trasferisce alle ruote la coppia motrice erogata dal motore. E' un elemento fondamentale perché senza di esso la potenza del propulsore arriverebbe in maniera brusca e incontrollata rendendo impossibile la guida. I rapporti del cambio sono costituiti da ingranaggi che convertono e regolano la quantità di coppia motrice trasferita. Tra il motore e il cambio si colloca la frizione, un disco che permette di interrompere il flusso di coppia per rendere possibile la cambiata. Dal cambio manuale a quello automatico una delle principali differenze è proprio la struttura della frizione. In particolare possiamo individuare quattro tipologie principali di cambio automatico, vediamole brevemente per capire quella che più si adatta alle vostre esigenze. 

 

Cambio automatico a variazione continua 

E' chiamato in gergo CVT (continuous viariable transmission) perché non usa ingranaggi ma pulegge mobili sopra cui si muove la cinghia. Muovendosi lungo la puleggia (costituita da rulli o coni) il diametro della cinghia stessa varia continuamente in base ai giri del motore (da qui il nome), ed è proprio lo scorrimento di quest'ultima che determina in ogni momento il rapporto utilizzato, di fatto infiniti. Proprio per questo motivo permette al motore di funzionare sempre vicino al regime di coppia massima, garantendo quindi un'alta efficienza. Questo si traduce in uno dei vantaggi maggiori: buoni consumi (se rapportati al peso maggiore degli ingranaggi e di tutto il sistema) e il comfort di guida migliore su piazza. 

 

Il cambio automatico a convertitore di coppia

In questo tipo di cambio la coppia è trasferita grazie ad un convertitore idraulico posto fra il motore ed il cambio. Invece di usare degli ingranaggi, questo convertitore sostituisce di fatto la frizione. Il meccanismo, piuttosto complesso, lavora grazie alla differenza di pressione che si viene a creare nell'apposito olio ed è proprio questo delta di potenziale viene usato per cambiare marcia. In origine molto costoso e complicato, oggi l'elettronica ne ha ridotto di molto i costi, il peso e soprattutto il rendimento. 

 

Cambio automatico robotizzato

Il cambio automatico robotizzato è in realtà un semiautomatico. I rapporti sono meccanici, costituiti da ingranaggi come in un classico cambio manuale, ma è robotizzata la selezione e l'innesto delle marce, gestito interamente dall'elettronica, che avviene tramite la leva con il classico +/- oppure con le palette al volante, un obbligo ormai sulle vetture sportive, ma che trovano sempre più spazio anche sulle utilitarie. L'impulso della cambiata, inviato alla centralina del cambio, viene tradotto in un impulso elettronico che automaticamente provvede a ingranare la marcia. E' la scelta per le vetture da competizione perché la cambiata è precisa e rapidissima, ma viene sempre più spesso impiegato anche per le berline e le vetture d'alta gamma con configurazioni stradali più dolci e gentili.  

 

Cambio automatico a doppia frizione

Detto anche DSG (Direct Shift Gearbox) o DCT (Dual Clutch Transmission) a seconda dei costruttori, è di fatto una evoluzione del cambio robotizzato. In questo caso le frizioni sono due: una dedicata alle marce pari ed una alle marce dispari; entrambe collegate ad un proprio albero di trasmissione. Gli alberi sono collegati e ruotano all'unisono, perciò i rapporti sono sempre pronti e ingranati a due per volta. Solo la marcia selezionata però riceve la coppia dal motore, perciò l'innesto della frizione è  gestito completamente dall'elettronica. Anche con questo sistema la velocità di cambiata è velocissima, talmente rapido da superare abbondantemente la velocità un battito di ciglia umano.

 

Quale cambio scegliere dunque?

Difficile, forse impossibile dare una risposta univoca, ma qualche considerazione finale così, per tirare le somme, possiamo provare a farla. 

Il cambio manuale è certo la scelta più classica nonché più economica. In mano ad un pilota esperto esprime e raccogliere tutta la potenza della vettura garantendo la massima libertà di guida. Come molti di noi sanno bene però, non è certo comodo in città o nel traffico quando siamo chiamati ad operare continuamente sul pedale della frizione. 

L'automatico a convertitore di coppia garantisce invece grandissimo comfort e un'esperienza di guida rilassante. Il peso è un limite, ridotto però ultimamente grazie alla tecnologia. Anche il consumo di carburante è contenuto, ma scordatevi una guida sportiva e brillante. 

Velocità e prestazioni invece si sposano benissimo con i cambi robotizzati e a doppia frizione; talmente rapidi che è impossibili per qualunque pilota fare meglio. La possibilità di scegliere la marcia e il momento in cui cambiare è un grosso vantaggio anche in termini di comfort, ed i costi ormai sono scesi enormemente rendendoli assai più accessibili. 

 

A voi la scelta dunque, comfort e risparmio o velocità e prestazioni? 

Data di pubblicazione: 06-06-2017

Sistemi di ritenuta per i bambini: cos'è cambiato?


Viaggiare in auto con un bambino in tutta sicurezza vuol dire utilizzare i sistemi di ritenuta (seggiolini e adattatori) in maniera idonea. L’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini è una materia legittimata dall’ Art.172 del Codice della Strada, il quale afferma che:

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.”
 

Secondo la normativa, i sistemi di ritenuta devono essere utilizzati obbligatoriamente sino al momento in cui il bambino non superi i 38 Kg di peso e, per i più piccoli, con peso inferiore ai 9 Kg, è obbligatorio il seggiolino posto in senso contrario a quello di marcia dell’automobile. È stato accertato che il miglior posto per far viaggiare un bambino è quello posteriore - centrale, perché, in caso di sinistro stradale, riduce la possibilità di eventuali urti laterali potenzialmente dannosi alla sua salute. Dunque, per limitare, ed evitare, lesioni gravi (e multe), i bambini devono viaggiare solo in auto munite di seggiolino. Quest’ ultimo deve essere posizionato in modo corretto e in modo adeguato al peso, età ed altezza del piccolo passeggiero.

Tuttavia, nonostante le norme del codice stradale e nonostante i dati statistici, che rivelano dati allarmanti sul numero di incidenti automobilistici in cui sono coinvolti i bambini, c’è ancora una certa resistenza da parte degli adulti a utilizzare sistemi di ritenuta. Proprio al fine di aumentare gli standard di sicurezza e far diminuire il numero di incidenti stradali che vedono gravemente coinvolti i bambini, l’Unione Europea[1] ha deciso di adottare norme più severe.

Dal 1 gennaio 2017, infatti, sono state apportate delle modifiche alle già esistenti norme europee (l’UN ECE R44 e l’UN ECE R129) sui seggioli auto, rendendo le nuove norme più rigide.

 

Ma cos’è cambiato esattamente?
 

Ø Per quanto riguarda la direttiva UN ECE R44/04 (categorizza i seggiolini in base al peso del bambino).

La nuova normativa disciplina più severamente gli adattatori (booster o rialzi), che sono dei piccoli sedili per bambini non dotati di appositi schienali e che permettono al bambino di essere allacciato alle cinture di sicurezza dell’automobile.

Se in precedenza vi era la possibilità di utilizzare gli adattatori per i bambini al di sotto dei 125cm di altezza, dal 2017 vige l’obbligo per gli adulti di far viaggiare sui seggiolini muniti di schienale i bambini con un’altezza inferiore ai 125 cm (fino al Gruppo 2). Si può ricorrere invece ai rialzi senza schienale solo per i bambini con un’altezza compresa tra i 125 e i 150 cm di altezza (al Gruppo 3).
 

Perché? Il motivo è molto semplice: non solo l’utilizzo del rialzo senza schienale pecca di mancata protezione del bambino dagli urti laterali, ma spesso le cinture di sicurezza non sono all’altezza adatta da poter proteggere in modo idoneo il bambino, che avrà la cintura circa all’ altezza del collo. Questa posizione è altamente pericolosa in casi di sinistri e può provocare gravi lesioni.

Al contrario
, i seggiolini muniti di appositi schienali rendono il tragitto in auto di gran lunga più sicuro, garantendo una maggiore protezione del bambino da urti.

I nuovi sistemi di ritenuta saranno dotati di un’etichetta o di un manuale d’uso per indicare quali seggiolini siano adatti al bambino in base al suo peso e altezza. È importante però sapere che, al momento, i vecchi seggiolini possono ancora essere utilizzati fino a data ancora da precisare. Tuttavia, è inutile dire che sia meglio ricorrere subito ai sistemi di ritenuta migliori e più sicuri per la salute dei piccoli viaggiatori.

 

Ø Per quanto riguarda la direttiva UN ECE R129 (categorizza i seggiolini in base all’altezza del bambino).

Questa normativa si divide in tre fasi, la prima (conosciuta come “I-size”) è entrata in vigore il 2013 e la seconda entrerà in vigore nell’estate del 2017. La prima fase stabiliva l’obbligo di fissare i seggiolini con il sistema Isofix per i bambini dal giorno della nascita fino al raggiungimento dei 105 cm di altezza.

La seconda fase della norma R129 stabilisce che:

  • Il sistema di installazione ISOFIX non sarà più obbligatorio per i bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm;
  • È vietato l’acquisto di seggiolini non muniti di appositi schienali;
  • È obbligatorio l’utilizzo di sistemi di ritenuta per i bambini fino ad un’altezza pari a 150 cm. Tuttavia, l’obbligo per i seggiolini con schienale è relativo ai bambini alti almeno 125 cm, per coloro che hanno un’altezza maggiore di 125 e pari di 150 cm vi è la possibilità di ricorrere ai dispositivi di sicurezza (rialzi) senza schienale.

 

NB: le norme R44/04 e R129 coesistono e il conducente può decidere quale direttiva seguire.

 

SANZIONI: Gli adulti che non adempiono ai loro doveri incorreranno in multe più salate che vanno da 80 a 323 euro. Se l’adulto dovesse ricevere due multe nell’arco temporale di due anni, egli si vedrà sospesa la patente di guida per un periodo tra i 15 giorni e i 2 mesi.

 

[1] UN/ECE è la normativa della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed ha come oggetto la regolamentazione dei dispositivi di ritenuta (seggioli auto e rialzi) per i bambini.

Data di pubblicazione: 30-05-2017

Il noleggio a lungo termine. A chi conviene?


Acquistare un'auto si sa, è una grossa spesa. Un importante investimento da affrontare non solo per il costo d'acquisto, ma soprattutto per le spese di gestione e manutenzione. Se siete alla ricerca di un modo per contenere i costi e soprattutto lo stress legato al possesso di un'automobile, la soluzione giusta per voi potrebbe essere considerare il noleggio di una vettura. Affidarsi a questo tipo di servizi sta diventando sempre più comune in Italia, tanto per le grosse aziende quanto per le piccole imprese, e da qualche tempo anche per i privati. Tradizionalmente percepito come un servizio dedicato a professionisti e titolari di partita iva, in realtà sta vivendo un vero e proprio boom negli ultimi anni, conoscendo una nuova popolarità. Le case produttrici e alcune società specializzate stanno infatti iniziando a proporre questo servizio anche ai privati, con vantaggi notevoli.
 

Molto spesso infatti non ci soffermiamo a pensare che il vero costo di una vettura non è tanto quanto quello che paghiamo al concessionario, bensì è tutto quello che col tempo rientra nella categoria 'extra' ad incidere pesantemente sul costo totale rappresentato dalla gestione stessa del veicolo. Considerando l'importanza di questo investimento in termini di tempo e denaro, il noleggio a lungo termine mette insieme queste considerazioni offrendo una vera alternativa al classico acquisto di un'autovettura.

Ma come funziona questo servizio? Nel pacchetto che l'azienda (o sempre più spesso il privato) acquista, è previsto un costo di gestione costituito da un canone mensile che comprende tutte le voci di spesa. Sono incluse anche le spese di bollo, assicurazione (intese come RCA e Kasko) e passaggio di proprietà, ma anche le voci della manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo include il cambio gomme, ma anche i tagliandi programmati del produttore ed il soccorso stradale in caso di incidenti o avaria. Niente più fastidi causati dall'auto in panne dunque, ed è anche previsto a richiesta il servizio di auto sostitutiva. Insomma, le modalità e le caratteristiche del contratto sono numerose e fatte per essere tagliate su misura del cliente; tra l'utente business e quello privato le necessità possono sono ovviamente molto diverse.
 

Con il noleggio dell'auto si apre di fatto un nuovo modo di vivere l'automobile e di concepire il possesso stesso del mezzo. Non più la semplice proprietà come siamo stati abituati a viverla finora, ma diventa centrale il concetto di utilizzo. Il canone d'affitto solitamente si sviluppa su una durata compresa tra i 24 e i 48 mesi con un chilometraggio definito in precedenza in base alle necessità di utilizzo, e al termine del quale è possibile scegliere se riscattare il veicolo ad un presso prefissato, oppure semplicemente restituito o sostituito.

Parlando in termini strettamente economici, il noleggio non dà tecnicamente la certezza di risparmiare, ma mette di fronte due idee opposte. Tra l'acquisto classico ed il noleggio c'è una distinzione quasi filosofica tra due scuole di pensiero completamente diverse. L'idea alla base del noleggio è puramente pratica: semplifica enormemente la vita dell'automobilista eliminando varie seccature burocratiche e l'apprensione riguardo l'auto nuova, la svalutazione, l'usura del mezzo, gli incidenti, la manutenzione ecc. Tutto è programmato, tutto è pianificato nel contratto.

Le società che si occupano di noleggio a lungo termine sono ormai numerose, ed offrono diverse soluzioni a breve quanto a lungo termine. Basta infatti un po' di buona volontà e, con calcolatrice alla mano, è possibile farsi immediatamente due conti per capire quale se la scelta del noleggio sia quella giusta per noi. Si tratta pur sempre di un finanziamento, che dunque è soggetto all'approvazione da parte della società erogante. Però gli aspetti burocratici si limitano alla concessione del finanziamento stesso e alla documentazione necessaria, perché come detto quelli gestionali sono a carico della società di noleggio.
 

Il noleggio a lungo termine è poi particolarmente vantaggioso per la categoria dei professionisti con partita iva. La Legge di Bilancio, ex Legge di Stabilità 2017, ha apportato importanti modifiche legislative per queste categorie che possono dedurre dal loro reddito i canoni di noleggio a lungo termine di autovetture e autocaravan.

Ma in quali casi conviene il noleggio a lungo termine piuttosto che l’acquisto?

Il noleggio conviene naturalmente alle aziende in caso di grandi flotte, ma per quanto riguarda un privato? Può essere conveniente il noleggio?

Non è possibile dare una risposta generica. Dipende molto dalle esigenze dell'individuo. Per un privato è naturalmente possibile richiedere un noleggio a lungo termine ma può essere conveniente (anche perché in Italia non sono ancora previste detrazioni fiscali per i privati) solo se si tratta di un cliente che cambia l'auto più spesso rispetto alla media degli automobilisti. I dati dicono che l'utente medio cambia la macchina circa ogni 9 anni, pertanto se si progetta di tenere l'auto per un periodo così lungo non conviene perché i costi dell'acquisto saranno ammortizzati nel tempo. Se invece si immagina di tenere l'auto per un periodo più breve il noleggio (con un contratto magari a 48 mesi) può essere una scelta interessante e da valutare.

I dati peraltro parlano chiaro: il settore è in continua crescita, tanto per il noleggio a lungo o breve termine, tanto per il segmento business quanto per quello privato. E servizi analoghi ma alternativi, come il car sharing di cui vi parleremo prossimamente, sono in continua espansione.

Per concludere dunque, la tendenza sempre più diffusa è quella di ragionare su quale sia il reale utilizzo che si intende fare del mezzo e soprattutto il periodo di riferimento. L’auto, lo sappiamo bene, è un costo che incide fortemente sul budget mensile. Per cui la domanda è: quanto si è disposti a spenderci?

Data di pubblicazione: 24-05-2017

Revisioni auto: tutto quello che c'è da sapere


Dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la direttiva europea (2014/45/UE) concernente nuove e più severe norme riguardanti la revisione di auto e motori.

I dati statistici, che indicano un numero sempre crescente e preoccupante dei sinistri stradali, hanno spinto Bruxelles ad approvare tale provvedimento legislativo al fine di rendere la circolazione nelle strade più sicura, con l’auspicio di una drastica riduzione degli incidenti mortali. L’idea è stata quella di armonizzare a livello europeo (seppur in modo parziale) le revisioni dei veicoli a motore, rendendo molto più difficile il raggiro dei controlli da parte degli automobilisti.

La revisione dei veicoli è un obbligo sancito dal Codice della Strada, che prevede un controllo delle condizioni del mezzo (Art.79), non solo garantendone la sicurezza stradale, ma anche monitorando le emissioni inquinanti e la rumorosità entro i limiti disposti dagli accordi nazionali e comunitarie.

Le principali novità

Al fine di ridurre le elusioni delle regole, le nuove norme danno il permesso alla Motorizzazione di effettuare controlli più meticolosi tramite apparecchiature di videosorveglianza installate nelle officine, il che permette loro di monitorare l’intero procedimento di revisione. In tal modo si ottengono revisioni più accurate e uniformi.

La legge sancisce l’obbligo per le officine autorizzate di controllare, in fase di revisione, che il proprietario del veicolo sia in regola con il pagamento del bollo e che su di esso non gravi un fermo amministrativo. Qualora la situazione dell’automobilista non sia in regola con uno dei due casi, il veicolo non potrà circolare sino all’ottemperamento della legge.

Quali sono le tempistiche per la revisione?

La revisione auto e moto deve essere fatta dopo quattro anni dall’immatricolazione e deve essere effettuata nello stesso mese in cui essa è avvenuta. Successivamente, la revisione ha ricorrenza di due anni e deve avvenire entro il mese in cui il veicolo è stato sottoposto all’ultimo controllo.

Queste scadenze si applicano alle autovetture, autocaravan, agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e agli autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 80, comma 3).

La scadenza annuale è invece riservata ai veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, agli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ai rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ai taxi, alle autoambulanze, ai veicoli adibiti a noleggio con conducente e ai veicoli atipici (art. 80, comma 4).

Qualora la revisione dovesse risultare scaduta bisogna affrettarsi a procedere con il controllo, perché il proprietario del veicolo incorre in:

- Una multa per omessa revisione che varia dai 159 a 639 euro (la sanzione può essere raddoppiata per i casi di omissione pluriannuale della revisione).;

- Sequestro del libretto di circolazione;

- Fermo del mezzo.

 

Quali sono i costi e le procedure per effettuare la revisione?

La revisione di tutti i veicoli può essere effettuata presso la Motorizzazione Civile o presso le officine autorizzate dal Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT). Tuttavia, quest’ultima opzione è possibile solo per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t.

Ø Per effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile occorrono i documenti seguenti:

- Presentazione della domanda su modello TT 2100, reperibile presso gli stessi uffici della Motorizzazione Civile e/o disponibile online;

- Attestazione di versamento di 45,00 euro sul c/c. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;

- Prenotazione della visita per la revisione;

- Possedere la carta di circolazione originaria del veicolo.

La visita può avere tre esiti differenti:

- “REVISIONE REGOLARE”: al proprietario del veicolo verrà consegnata un’etichetta adesiva con il risultato del controllo da applicare sulla carta di circolazione;

- “REVISIONE RIPETERE”: il proprietario del veicolo dovrà effettuare le riparazioni classificate come “non efficienti” presso un’officina, effettuare un’ulteriore revisione entro 30 giorni e potrà circolare solo dopo essersi recato in officina.

- “REVISIONE RIPETERE – SOSPESO”: il proprietario del veicolo potrà circolare con il veicolo solo dopo aver effettuato le opportune riparazione e dovrà presentare ulteriormente domanda di revisione per poter circolare con il medesimo veicolo. Il conducente potrà circolare con il mezzo solo nella giornata in cui si recherà in officina e nella giornata in cui dovrà sostenere una nuova prova.

 

Ø Per effettuare la revisione presso le officine autorizzate DTT occorre presentarsi presso l’officina scelta e pagare una quota stabilita dal Ministero dei Trasporti Terrestri e pari a 65,68 euro.

 

In fase di revisioni verranno controllati le condizioni e l’efficienza di:

  • Funzionamento freni;
  • sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  • l’ottimale visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
  • impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)
  • assi pneumatici sospensioni
  • l’integrità del telaio
  • regolarità dei rumori e dei gas di scarico
  • identificazione veicolo (targa, telaio)
  • altri equipaggiamenti omologati

 

NB: il veicolo avrà superato il controllo e il proprietario potrà continuare a circolare con il suo mezzo solo se nel tagliando sarà presente la dicitura: “revisione regolare”.

Data di pubblicazione: 23-04-2017

Che categoria di patente serve per guidare una Moto?


La patente di guida necessaria alla guida dei motoveicoli dipende dal tipo di veicolo che si dovrà condurre e dall'età del conducente.
 

 

Esistono infatti tipi di patente:
 

Patente AM, A1, A2, A

Vediamo a quanti anni si possono conseguire e che tipo di veicoli autorizzano a guidare

 

  • patente AM

Si consegue a 14 anni (età minima) e consente di guidare:
 

  • ciclomotori, a 2 o 3 ruote, quadricicli leggeri, che abbiano una cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³.
     

Non consente il trasporto di un passeggero, pur avendo il ciclomotorel'omologazione per poterlo trasportare, fino a quando il conducente non abbia computo 18 anni di età

 

  • patente A1
     

Si consegue a 16 anni (età minima) e consente di guidare
 

  • Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
  • Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
  • Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.

 

  • Patente A2
     

Si consegue a 18 anni e consente di guidare


  • Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

 

 

Patente A
 

Si consegue a 24 anni, ma il limite scende a 20 anni se il conducente è in possesso della patente A2 da almeno 2 anni.

E' una patente senza limiti di potenza e cilindrata e consente di guidare:
 

  • Tricicli di potenza superiore a 15 kW (per i conducenti cha abbiano già compiuto 21 anni)
  • Motocicli, (veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h (dai 24 anni)

 

 

Scadenza della patente A
 

Come per la patente B, la patente A scade:
 

  • ogni 10 anni se il conducente non ha compiuto 50 anni di età
  • ogni 5 anni per età compresa tra i 50 ed i 70 anni
  • ogni 3 anni per età compresa tra i 70 e gli 80 anni
  • 2 anni per chi ha già compiuto 80 anni

 

Chi è in possesso di patente B o di patente di categoria superiore (C,D) per conseguire la patente A deve sostenere solo l'esame di guida (senza dover sostenere l'esame di teoria). La stessa cosa vale per il passaggio da un tipo di patente A all'altro

 

 

   

 

 

 

Data di pubblicazione: 15-04-2017

Rinnovo della patente: scadenze, costi e tutto quello che bisogna sapere

Un articolo completo di tutte le informazioni relative al rinnovo della patente, le scadenze ed i costi


In questo articolo parleremo della durata delle patenti in funzione delle categorie, cosa occorre per il rinnovo della patente, i costi e le sanzioni in cui si incorre guidando con patente scaduta.

 

Quando scade la patente?
 

La scadenza della patente è riportata sul documento di guida al punto 11 ed è quella la data a cui bisogna attenersi.
 

La durata della patente di guida varia in relazione all’età della persona e alla tipologia di patente che si possiede:
 

La patente ha una validità che dipende da:
 

  • categoria di patente posseduta
  • età del conducente
     

Per fare uno schema semplice possiamo dire che:
 

le Patenti A e B:
 

  • hanno una validità di 10 anni fino ai 50 anni di età del titolare
  • hanno una validità di 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e 70 anni del titolare
  • hanno una validità di 3 anni per chi ha superato i 70 anni
  • hanno una validità di 2 anni per chi ha superato gli 80 anni
     

Patente C
 

· hanno una validità di 5 anni fino ai 65 anni di età

· hanno una validità di 2 anni dopo i 65 anni
 

Patente D
 

· hanno una validità di 5 anni fino ai 60 anni di età

· hanno una validità di 1 anno dopo i 60 anni

 

La patente di categoria E ha la stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, etc.)

La patente può essere rinnovata da quando mancano meno di 4 mesi alla scadenza riportata su documento di guida e non oltre i tre anni successivi alla scadenza.
 

Inoltre l'articolo 7 del decreto legge 9 febbraio 2012.ha stabilito la cosiddetta "regola del compleanno": a partire dal 19 Gennaio 2013 le patenti di Categoria A e B rinnovate avranno la scadenza che coinciderà con la data del proprio compleanno.

 

Rinnovo della patente per chi ha compiuto gli 80 anni
 

Una semplificazione è stata apportata anche per i possessori di patente che abbiano superato gli 80 anni: per questi soggetti infatti la patente viene rinnovata per un massimo di 2 anni senza però sottoporsi alla visita presso la Commissione medica locale: è sufficiente recarsi presso un medico accertatore come per qualsiasi altro rinnovo della patente

 

 

Non ci sono più i tagliandi adesivi - Per ogni rinnovo patente di guida nuova

 

In passato quando ci sottoponeva al rinnovo della patente veniva inviato un tagliando adesivo da apporre sulla vecchia patente. Questi spesso però diventavano illeggibili e comunque non ritenuti più idonei dalle norme comunitarie. Pertanto è stato introdotto l'automatismo del duplicato: quando la patente viene rinnovata ne viene contestualmente stampata una nuova patente di guida che la Motorizzazione invierà direttamente presso il domicilio del titolare di patente ( o presso un indirizzo da questi indicato). Il costo della spedizione , a carico del destinatario, è di Euro 6,86, e vanno pagati all'incaricato della consegna.
 

In attesa della nuova patente, che comunque arriva nel giro di pochi giorni lavorativi, il medico accertatore rilascerà un permesso provvisorio di guida. Il permesso provvisorio è valido solo sul territorio nazionale , pertanto è vietata la guida all'estero senza essere in possesso della patente di guida aggiornata.
 

L'obbligo del duplicato impone una novità: quando si rinnova la patente bisogna portare con se una foto-tessera che sarà quella presente sulla nuova patente di guida

 

Quanto costa rinnovare la patente?
 

I costi per rinnovare la patente sono i seguenti:
 

  • costo della visita medica (varia in funzione del medico e dalla città ma di norma va dai 20 ai 50 euro
  • costo diritti della motorizzazione: si pagano su c/c 9001 . 10,70 euro
  • imposta di bollo: si paga su c/c postale 4028 e costa 16 euro
  • costo dell'agenzia: varia dai 30 ai 60 euro
     

IL SERVIZIO DI RINNOVO PATENTI è DI 15 EURO IVA COMPRESO
 

Cosa serve per rinnovare la patente?

Quello chè serve per rinnovare la patente è disporre di:

  • patente di guida (e documento di identità valido se la patente fosse già scaduta)
  • codice fiscale
  • 1 foto tessera (fondo chiaro ed inquadratura frontale)
  • bollettino postale pagato su c/c 9001 di euro 10,20
  • bollettino postale pagato su c/c 4028 di euro 16,00
  • visita medica effettuata da un medico accertatore (articolo 119 del cds): medici militari, delle Ferrovie, ASL, Polizia di Stato, Vigili del fuoco
  • Al momento della visita bisognerà firmare in presenza del medico accertatore un'autocertificazione sull'assenza delle varie patologie

 

Cosa succede se la patente è scaduta?
 

E' vietato guidare con la patente scaduta (articolo126 del cds). La guida con patente scaduta implica infatti una sanzione amministrativa che va da 155 euro a 624 euro e la sanzione accessoria del ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi di Polizia.
 

Inoltre bisogna prestare attenzione al fatto che in caso di incidente, l'assicurazione potrebbe applicare il diritto di rivalsa: pagare cioè il danno salvo poi rivalersi sul titolare di patente scaduta. Non è prevista decurtazione dei punti.
 

Tuttavia se non ci si mette alla guida la patente può essere rinnovata fino a 3 anni dopo la scadenza riportata sul documento di guida
 

Rinnovo della patente Italiana all'Estero
 

Esiste una circolare, la n.30/99 del Ministero dei Trasporti che stabilisce come ci si deve comportare per rinnovare la patente quando si risiede all'estero:
 

Se il titolare di una patente italiana si stabilisce in uno Stato membro dell’Unione europea, la patente scaduta deve essere rinnovata dagli uffici Consolari Italiani stabiliti in quel Paese. Naturalmente la patente di guida Italiana non deve essere stata revocata a seguito di conversione in Patente estera.
 

Sul sito del Ministero degli Esteri Italiano è possibile consultare dove si trovano le nostre sedi Diplomatiche all'estero, gli indirizzi ed i recapiti delle ambasciate e consolati di vostro interesse, ed i relativi siti internet, all'interno dei quali è consultabile la sezione dedicata alla patente di guida e alle modalità di rinnovo.

Data di pubblicazione: 08-04-2017

Rinnovo patente e diabete mellico: chi rinnova la patente?

Essere affetto da diabete mellito in terapia con insulina o con antidiabetici orali comporta sempre la necessità di esibire al medico certificatore una relazione diabetologica.
 

La relazione deve essere redatta da un diabetologo di ente pubblico, non deve essere anteriore a tre mesi dal momento della visita per la patente. La norma detta alcuni punti specifici che il diabetologo deve certificare: in genere vi è un modello, un fac-simile, adottato dai vari centri specialistici apposta per la certificazione “uso patente”.
 

Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo I sarà sufficiente esibire la relazione diabetologica . Qualora vi sia un “compenso” buono o perlomeno ancora accettabile (cioè la emoglobina glicosilata sia inferiore a 9%), in assenza di complicanze, il medico procederà alla certificazione, generalmente con una riduzione del periodo di validità.
 

Qualora il compenso non sia accettabile o in presenza di complicanze ad esempio per la retina, il cuore, i reni , sarà necessario recarsi presso una CML.
 

Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo II è invece sempre obbligatorio recarsi in CML esibendo la relazione diabetologica specifica.

Data di pubblicazione: 05-04-2017

Rinnovo patente e udito

Rinnovo Patente e udito

 

Sia per il conseguimento della patente del gruppo I che II rinnovo è necessario verificare i requisiti uditivi.

Per le patenti del gruppo I è sufficiente un udito non inferiore a metri 2 per ciascun orecchio :normale voce conversata con distinzione delle parole (fonemi).
 

Tale requisito può essere raggiunto anche con l’uso di protesi auricolari (apparecchi acustici), il cui uso sarà semplicemente annotato sulla patente con il codice 02.
 

Qualora non si possegga il requisito uditivo e le protesi non riescano e/o le protesi acustiche no siano efficaci sarà ancora possibile conseguire la patente recandosi presso una Commissione Medica Locale (CML) di alcune ASL per certificare l’idoneità ad una patente “speciale” (AS BS), dove sarà annotato unicamente l’obbligo di guida utilizzando sempre due specchi laterali (ormai tutte le auto e le moto ne sono dotate!)
 

Per il gruppo II sono necessari almeno 8 metri come somma sinistra + destra con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore.
 

E’ possibile raggiungere il requisito con protesi uditive, però in questo caso solo recandosi in CML. La patente sarà sempre del tipo”speciale” (CS, DS) e soggetta ad alcune limitazioni.
 

I Non Udenti non possono conseguire/rinnovare patenti di guida del gruppo II.

Data di pubblicazione: 02-04-2017

Rinnovo patente: requisiti della vista

Rinnovo Patente e vista

(TAG: visus, acuità visiva, sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamento, campo visivo, campo visivo computerizzato, monocolo, visione crepuscolare, daltonico, daltonismo, discromatopsia.)

 

Il codice della strada riporta i requisiti visivi necessari per il rilascio ed il rinnovo della patente di guida.

Per le patenti del gruppo I (AM,A, B, BE, BS) possono essere abilitati sia i soggetti con visione binoculare che monoculare.
 

I soggetti con visione monoculare devono raggiungere una acuità di almeno 8/10 nell’occhio residuo, con eventuale correzione ottica. La correzione può essere di qualsiasi valore diottrico.
 

I soggetti con visione binoculare devono possedere una visione complessiva di almeno 7/10 con non meno di 2/10 con l’occhio peggiore. Nel caso, si possono utilizzare lenti di qualsiasi valore diottrico e non ha importanza la differenza tra le due lenti.
 

Ma non solo l’acuità visiva è importante.

Altro importantissimo elemento da valutare è l’estensione del campo visivo (campimetria). Pur con qualche differenza tra visione monoculare e binoculare, essenzialmente il campo visivo deve essere ampio 120° sul piano orizzontale e non deve a vere difetti in sede centrale. In genere, nei casi necessari, si effettua un esame specifico come il Campo visivo computerizzato binoculare secondo Esterman.
 

Ancora si deve valutare la capacità di distinguere gli oggetti dopo un abbagliamento (velocità di recupero) e in differenti condizioni di contrasto, con dei test specifici.

Non è invece più necessario il controllo della visione dei colori (nessun problema per chi è daltonico o discromatopsico).
 

Per le patenti del gruppo II (C, D, K, CQC) sono necessari dei requisiti di acuità maggiori.

Occorre sempre un visus binoculare (il monocolo è ammesso solo in casi eccezionali). Bisogna raggiungere i 12/10 complessivi , con almeno 4/10 al peggiore e non meno di 8/10 al migliore ( Per esempio 7/10 per ciascun occhio non è sufficiente!!).

Il campo visivo deve essere più esteso : 160° sul piano orizzontale.

L’obbligo di uso di lenti è annotato sulla patente con il codice 01
 

In caso di deficit dei parametri segnalati in precedenza ci si potrà recare presso una Commissione Medica Locale della ASL che valuterà se con alcune limitazioni di orario o percorsi sia ancora possibile la guida.

Data di pubblicazione: 03-01-2017

Duplicato della Patente di Guida: Cosa Fare? | RinnovoPatenti.it

Richiedere il duplicato della patente di guida è necessario quando la vecchia patente risulta essere illeggibile o comunque deteriorata oppure quando la patente viene smarrita o rubata.

 

Schematicamente si può ritenere che il duplicato debba essere richiesto per:

 

A) Rinnovo (con le nuove procedure tutte le volte che viene fatto il rinnovo della patente viene stampata una nuova patente)
 

B) Deterioramento/distruzione
 

C) Furto o Smarrimento

 

Le nuove patenti europee non indicando più la residenza, non richiedono un duplicato per aggiornarle in caso di cambio di residenza (anche se va lo stesso fatta la comunicazione al nuovo Comune di Residenza).
 

Vediamo nel dettaglio le procedure per fare il duplicato nei casi sopra indicati.
 

A) Duplicato della patente per Rinnovo

Quando viene fatto il rinnovo della patente, il medico trasmette alla Motorizzazione il superamento dell'accertamento sanitario, inviando anche la foto tessera del titolare della patente e la sua firma.
La Motorizzazione provvederà a stampare una nuova patente di guida che verrà inviata attraverso il servizio di posta assicurata direttamente presso l'indirizzo che il titolare della patente avrà indicato al momento della visita.
 

 

B) Duplicato della patente per Deterioramento/distruzione

 

La patente si intende deteriorata anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi:
 

·         Estremi di riconoscimento del documento

·         Dati anagrafici del titolare

·         Data di scadenza

·         Fotografia del titolare
 

Il duplicato della patente deve essere richiesto agli UMC (Uffici di Motorizzazione Civile) presentando i seguenti documenti
 

1) Domanda redatta su apposito modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione o scaricabili dal Portale dell’Automobilista;
 

2) n.2 versamenti postali (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - (i codici causale non sono obbligatori);

·          1 versameno su c./c. 9001 di Euro 10,20

·          1 versamento su c./c. 4028 di Euro 32;

 

NB: i bollettini pagati su conto corrente postale n. 9001 presso gli Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni della motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi 

 

I versamenti possono essere effettuati presso gli Uffici Postali oppure si può procedere al Pagamento on Line sul Portale dell'Automobilista

 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modulo oppure:
 

- Fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente;
 

- Sottoscrizione del modello TT 2112
 

4) Fotocopia completa della patente (fronte- retro) più originale in visione;
 

5) Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale;
 

6) Due fotografie di cui una autenticata, su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche tra loro, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer).

 

NB: l'autenticità della foto può essere richiesta:

 

·         dall'interessato allo sportello all' atto della presentazione della pratica;

 

·          presso un Notaio o in Comune ( l'autentica della fotografia deve avvenire su

 

          foglio e non a tergo della stessa );

 

·         dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 6). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non     espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
 

7) Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada(medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare,medico FFSS..) e fotocopia dello stesso; Il Certificato Medico è richiesto solo se:
 

·         la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;

 

·          la patente è da riclassificare per modifica della categoria a seguito di visita medica.
 

RICHIESTA DI RECAPITO DUPLICATO PATENTE PRESSO DOMICILIO/RESIDENZA :
 

Compilando il modulo e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso l'UMC, è possibile ricevere il duplicato della patente direttamente presso l'indirizzo specificato. All'atto della consegna della patente dovrà essere pagata la quota dovuta A POSTE S.P.A. per il servizio di recapito pari a 6,86 euro
 

Chi è legittimato alla presentazione della domanda di duplicato della patente?
 

 

·          Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

 

·          Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

 

·         Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da un'amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

 

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

 

C) Duplicato della patente per Furto o Smarrimento

 

Per richiedere il duplicato della patente per furto o smarrimento bisogna:
 

·         Presentare denuncia di smarrimento o furto della patente entro 48 ore dalla constatazione del fatto presso gli Organi di Polizia, portando con se due fototessere e un documento d’identità

 

·         Gli organi di Polizia provvederanno a inviare la documentazione necessaria all’U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo delle Infrastrutture e dei Trasporti) e a rilasciare un permesso provvisorio di guida valido fino a quando arriverà la nuova patente per posta. Se la denuncia viene sporta all’estero deve essere comunque ripresentata in Italia.
L’Organo di Polizia verificherà se la patente di guida è duplicabile o meno dall’ U.C.O.: se è duplicabile non resta che aspettare l’arrivo della patente al proprio indirizzo, se non lo è bisognerà richiedere il duplicato presso un ufficio della Motorizzazione Civile attraverso la procedura suddetta che riguarda anche la richiesta di duplicazione di patente di guida per deterioramento, presentando in questo caso anche la denuncia di smarrimento o furto e il permesso provvisorio di guida.

 

·          Se la patente è scaduta di validità è necessario il certificato medico in bollo non anteriore a tre mesi

 

·          Il duplicato della nuova patente di guida, se duplicabile dall’U.C.O., arriverà per posta entro 45 giorni dalla denuncia; nel caso non arrivasse entro i termini è possibile chiedere informazioni al numero verde 800-232323 del Ministero dei Trasporti. Le spese del duplicato verranno pagate al postino che effettuerà la consegna.

La patente di guida non può essere duplicabile dall’U.C.O. nel caso in cui nell’Archivio Informatico Nazionale manchi la scadenza o il numero della patente posseduta, oppure nel caso in cui nell’Archivio Informatico Nazionale risultino ostatività.In questi  casi è necessario recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione

La patente di guida oggetto di furto o smarrimento non sarà più valida. Quindi, in casodi ritrovamento, dovrà essere distrutta.

 

 

NB: Il foglio sostitutivo non autorizza la guida all’estero

 

E' bene ricordare che la patente ha:
 

- Validità di 10 anni se il conducente ha meno di 50 anni;

 

- Validità di 5 anni se ha tra i 50 ed i 70 anni;

 

- Validità di 3 anni se ha più di 70 anni;

 

- Validità di 2 anni se ha più di 80 anni

  

Data di pubblicazione: 12-10-2016

Rinnovo Patente: E' vietato guidare all'estero con il Foglio Provvisorio

Adesso rinnovare la patente è più semplice: basta digitare il sito rinnovopatenti.it e scegliere la soluzione più comoda (località e orario) per la visita medica.

In pochi minuti si evadono le formalità, volendo si paga subito online (ma è possibile farlo anche direttamente al medico che effettuerà l’esame) e il problema è praticamente risolto.

Ma qualche complicazione può subentrare in seguito, se si deve viaggiare  all’estero oppure intendiamo noleggiare un’auto, per lavoro o per vacanza.
 

Va precisato che il sistema di rinnovo della patente è cambiato. Non viene più rilasciato il bollino adesivo con la data di validità da apporre sul vecchio documento, perchè adesso ogni volta viene stampata una patente nuova (ovviamente quelle di plastica di ultima generazione).

Per questo al momento di prenotare la visita medica viene richiesta anche una fotografia ed è necessario “depositare” una firma, che ritroveremo sul nuovo documento e senza la quale non sarebbe valido.
 

Purtroppo i tempi tecnici della Motorizzazione restano un ostacolo a volte molto fastidioso, perché possono trascorrere alcuni giorni  prima che la nuova patente ci venga recapitata per posta a domicilio.

Sono frequenti le proteste degli automobilisti “in attesa” che si rivolgono alle scuole guida o ai medici presso cui hanno superato l’esame per lamentarsi: loro però non hanno colpe. Non resta purtroppo che attendere la formalizzazione e l’inoltro da parte dell’ente pubblico. Nel frattempo il foglio provvisorio di circolazione che viene rilasciato fisicamente dal medico, ma che arriva direttamente dalla Motorizzazione, ci consente di guidare sul territorio italiano senza il timore di incorrere in sanzioni ma non ha alcuna validità all’estero. Cosa si potrebbe fare quindi?
 

Anticipare l'appuntamento con il medico tenendo presente che la visita può essere fatta fino a 4 mesi prima della scadenza riportata sulla patente di guida.
 

Attenzione: molti non lo sanno, tentano di noleggiare vetture (che vengono negate dalle compagnie) o si mettono con il semplice “foglio” al volante di un’auto magari prestata da un amico o dall’azienda. Meglio evitare. Se fermati per un controllo, dovrebbero rispondere di violazione della legge: proprio come se guidassero senza patente.

Data di pubblicazione: 16-07-2016

Conferma Validità  della Patente di Guida secondo le direttive del Codice della Strada

Durata e conferma della validità della patente di guida articolo 126 del codice della strada.
 

In Italia la patente ha una validità limitata che dipende dalla categoria di patente posseduta, dall'età del conducente e da eventuali limitazioni stabilite in casi particolari.

Vediamo il dettaglio dell'articolo del codice della strada che regolamenta la validita della patente
 

  • Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

 

  • Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

 

  • Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno (3) di età, le patenti di categoria C (2) e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

 

  • Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

 

Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
 

I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni

 

  • L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

 

  • La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

 

  • Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

 

  • L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

 

  • Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
     
  • Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo
Data di pubblicazione: 16-07-2016

Rinnovo Patente per gli Ultraottantenni più semplice. Le ultime novità  da parte del Governo.

Rinnovo patente più semplice per chi ha superato gli 80 anni.


Il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35), in vigore dal 10 febbraio 2012, ha infatti eliminato l'obbligo di visita medica presso una Commissione medica locale.

 

Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.

 

Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del "patentino" per ciclomotori, devono effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.

 

Presso questi stessi medici abilitati devono recarsi, alla scadenza della patente, anche i conducenti ultra ottantenni che, nel periodo in cui era obbligatoria, al superamento degli 80 anni, la visita in Commissione medica locale, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore a 2 anni. Lo precisa la circolare ministeriale 20 marzo 2012 prot.n. 7852.
 In tali casi è compito del medico che effettua la visita valutare l'eventuale rinvio dell'accertamento dei requisiti psico fisici del patentato alla Commissione medica locale: è questa, infatti, una possibilità prevista dal Codice della strada (articolo 119, comma 4, lettera d), per i conducenti di qualsiasi età, ogni volta che l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.

 

Oltre a questa ipotesi, la visita di rinnovo patente resta di competenza della Commissione medica locale, indipendentemente dall'età del conducente, in alcuni casi specifici indicati sempre dal Codice della strada (articolo 119, comma 4 e articolo 115, comma 2): mutilati e minorati fisici, persone affette da alcune patologie invalidanti per la guida, diabetici con patente superiore alla categoria B, conducenti sottoposti a provvedimenti di revisione della patente, ultra sessantacinquenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto cose e di macchine operatrici, ultra sessantenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto persone

Data di pubblicazione: 29-06-2014

Calcolo punti patente: online, al telefono o su cellulare

Dal 1 Luglio 2003 in Italia è stato introdotto il meccanismo relativo ai punti sulla patente.
 

A partire da tale data, infatti, ad ogni automobilista vengono attribuiti 20 punti che vengono man mano decurtati in caso di infrazioni. Al termine dei punti disponibili, per poter continuare ad usufruire della patente è necessario sostenere nuovamente l'esame di guida.
 

La mancanza di decurtazione dei punti , per due anni consecutivi ad un'infrazione, determinerà  la nuova attribuzione del punteggio iniziale. Chi invece per almeno due anni ha mantenuto i 20 punti si vedrà  aggiungere ulteriori 2 punti fino al raggiungimento di un tetto massimo di 30 punti.
 

Il meccanismo sembra relativamente semplice ma da quando la legge è entrata in vigore i dubbi degli automobilisti sono aumentati.

Tra le domande più gettonate troviamo: Quanti punti mi rimangono sulla patente?

In realtà  sapere quanto ci è stato decurtato dalla patente è davvero semplice. Basta collegarsi al portale dell'automobilista, registrarsi  inserendo i propri dati e potremo calcolare in tempo reale la nostra situazione punti.
 

Oppure è  possibile chiamare da telefono fisso anche il numero 848.78.27.82, al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.
 

Infine, per chi volesse avere sempre sottomano la propria situazione punti c'é la possibilità  anche di scaricare gratuitamente l'applicazione mobile (iPatente) per iPhone e Android. L'app, messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è disponibile presso l'App Store e negli Android Market ed oltre al servizio di consultazione punti  permetterà  di verificare la classe ambientale, ricercare i Centri Revisione più vicini a te, trovare gli Uffici della Motorizzazione e consultare il tariffario con l'elenco di tutte le pratiche automobilistiche di competenza del Dipartimento Trasporti.

Data di pubblicazione: 29-06-2013

Cambiano le regole per il rinnovo della patente

Il 19 gennaio 2013, è entrato in vigore il decreto 59/11 che recepisce alcune direttive europee in materia.
Tra le novità, l'introduzione della patente AM per ciclomotori e quadricicli leggeri, ma soprattutto cambiano le regole sulla scadenza della patente e per il relativo rinnovo, sebbene si attendano ancora gli ultimi chiarimenti da parte della Motorizzazione.

Anche per la patente, infatti, si applicherà il decreto semplificazioni (in vigore dal 10 febbraio 2012) che ha stabilito che la scadenza dei documenti di identità deve coincidere con il compleanno del possessore. Regola che avete già visto applicare se dal 10 febbraio 2012 ad oggi vi siete recati in Comune a rinnovare la carta di identità. Si tratta di un'agevolazione non da poco, visto che a questo punto dovremo tenere a mente solo l'anno in cui scade la patente, per il giorno e il mese non ci sarà bisogno di prendere appunti!

Questa però è l'interpretazione del Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi, che estende appunto alla patente la "regola del compleanno", e questo comporta che chi a partire dal 10 febbraio scorso chi ha ottenuto o rinnovato la patente può considerare quale scadenza del documento il compleanno successivo alla data indicata sul documento.

Facciamo un esempio: Il Sig. Rossi ha ottenuto la patente il 15 febbraio 2004, la scadenza indicata sul suo documento è dunque 15 febbraio 2014, mentre il suo compleanno è il 5 giugno. In questo caso il Sig. Rossi rinnoverà la patente il 15 febbraio 2014 e vedrà slittare la nuova scadenza al 5 giugno 2024.

Come chiarito nell'esempio, si dovrà rinnovare la patente rispettando la scadenza segnata sul documento e la "regola del compleanno" varrà a partire dal rinnovo successivo.

Sin da oggi possiamo dire che le nuove regole riguardano esclusivamente le patenti A e B (auto e moto), gli adempimenti per il rinnovo restano identici a quelli che abbiamo sempre affrontato.

Infine, chi lascia scadere la patente e la rinnova solo in seguito vedrà allineare la scadenza del documento al compleanno che precede lo scadere del periodo, anzichè quello successivo.