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News » Duplicato patente per furto o smarrimento

Data di pubblicazione: 25-09-2021



Cosa fare in caso di smarrimento, furto, distruzione patente
 


1) Step: denuncia agli organi di polizia


Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della patente, per poterne  ottenere il duplicato,  è necessario sporgere denuncia presso gli organi di polizia.

Questa operazione deve essere fatta dall'intestatario del documento di guida entro 48 ore dal momento in cui si accorge di aver smarrito oppure gli è stata sottratta la patente di guida.
Quando si sporge denuncia è necessario avere con se:

- un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)

- due fototessera.


Se non si ha la possibilità di recarsi presso i carabinieri o la polizia locale si può sporgere la denuncia online tramite il sito https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/

NB. la denuncia sporta on line va poi completata e confermata recandosi personalmente presso le autorità di Polizia.  

Pertanto, compilato il form sul sito https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/, con tutti i dati richiesti si dovrà stampare la richiesta di denuncia presentata on line per poterla consegnare presso una stazione dei carabinieri.


Permesso provvisorio di guida

Completata la denuncia, gli organi di Polizia rilasceranno un permesso provvisorio di guida che vale 90 giorni e con il quale sarà possibile circolare in attesa del duplicato.
Il permesso provvisorio di guida consente di guidare su tutto il territorio Nazionale, ma non all'estero.

Importante: dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente di cui si è denunciato lo smarrimento o il furto, non è più valida, quindi,  in caso di ritrovamento o restituzione, deve essere distrutta.

Cosa succede se lo smarrimento o il furto avviene all'estero
Se lo smarrimento o il furto della patente avviene mentre ci si trova all'estero, la denuncia può essere presentata presso le autorità di Polizia locali: quando si torna in Italia però, la precedente denuncia deve essere ripetuta presso le autorità di Polizia Italiane.

 

Dove fare il duplicato della patente per furto
Al momento della denuncia, l'organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile d'ufficio (la richiesta alla Motorizzazione viene inoltrata telematicamente dalle forze di Polizia)  oppure se il duplicato dovrà essere richiesto " manualemnte" dall'interessato ad un Ufficio motorizzazione civile.

 

Patente duplicabile d'ufficio
Se, al momento della denuncia, la patente risulta "duplicabile d'ufficio" occorre presentare all'organo di Polizia 2 fotografie uguali, formato tessera: l'organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida. Successivamente il nuovo documento di guida, viene spedito all'indirizzo di residenza dell'intestatario con posta assicurata, al costo di € 10,20 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.
Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dall'organo di Polizia, occorre contattare:

•    numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la patente

•    email:  uco.motorizzazione@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.
 

Patente non duplicabile d'ufficio

 Se la patente risulta "non duplicabile" al momento della denuncia
oppure se, dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale
l'interessato deve fare la richiesta di duplicato presso un Ufficio Provinciale della motorizzazione civile.
 


Documentazione da portare in Motorizzazione

1)  domanda su modello TT 2112
Il modello TT2112 è disponibile:

o    allo sportello dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione, oppure
o    online sul Portale dell'automobilista

2)         denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente
            (la denuncia presentata alle Autorità estere deve comunque essere reiterata agli organi di            polizia italiani) 
3)         attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001
            (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
4)         2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
5)         originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento
6)          originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia. 


 

Documenti aggiuntivi per pratiche di motorizzazione presentate da cittadini extracomunitari

 

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

•          permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale

oppure

•          carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia

•          se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,

o          fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)

o          fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

 

Presentazione domanda per pratica di motorizzazione tramite delega
 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.

La persona delegata deve avere:

•          delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda

•          proprio documento di identità originale

•          copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)

 

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