News » Rinnovo patente in CML: permesso provvisorio di guida
Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.
Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada
• per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni
• per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
La richiesta del permesso può essere fatta presso:
• Commissione medica locale
• Agenzia di pratiche auto
• Ufficio motorizzazione civile.
Il permesso
• può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in CML
• non può essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), come ad esempio l' obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - comma 6 del Codice della strada);
il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall'ordinanza del Prefetto nei casi di
o revisione
o sospensione
o revoca
o altri ostativi
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Richiesta permesso provvisorio di guida a Commissione medica locale (CML) o Agenzia di pratiche auto
Documentazione
• prenotazione della visita medica in CML (solo nel caso di richiesta a un'agenzia di pratiche auto)
• ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO
N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato
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Se sulla patente non sono presenti ostativi è rilasciato il permesso di guida provvisorio.
Se sulla patente sono presenti ostativi all'interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare l’Ufficio motorizzazione civile per eventuali ulteriori informazioni.
I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall'agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore.
Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l’Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile.
Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
Tuttavia la CML (non l'agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se:
• dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili
oppure
• è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili
Per il rilascio del nuovo permesso non occorre un nuovo pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO.
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Richiesta permesso provvisorio di guida a un Ufficio motorizzazione civile
Documentazione
• prenotazione della visita medica in CML
• provvedimento di revisione notificato all'interessato (nel caso di revisione pendente)
• ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO
N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato
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